Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sez. lav. - Ordinanza 03 ottobre 2017, n. 21619

Pubblico impiego - Azienda ospedaliera universitaria - Personale collaboratore professionale sanitario - Indennità professionale

 

Rilevato

 

che, con sentenza n. 112/2012, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che, in accoglimento della domanda proposta da C.M. nei confronti dell'Azienda ospedaliera universitaria M., aveva dichiarato il diritto della lavoratrice a percepire l'indennità professionale specifica dal giugno 2005 al maggio 2006; a conservare livello stipendiale DS4 dal giugno 2006 al dicembre 2007 e ad acquisire il successivo livello DS5 dal 1° gennaio 2008, disattendendo l'interpretazione delle norme collettive proposta dall'Azienda ospedaliera appellante; che, secondo la Corte territoriale:

- l'interpretazione autentica del CCNL 19 aprile 2004, art. 19, comma 1, contenuta nel CCNL 5.6.2006, art. 7, secondo cui, a decorrere dal 1° settembre 2003, al personale collaboratore professionale sanitario appartenente ai profili ivi specificamente previsti era "mantenuta anche l'indennità professionale specifica di €433,82 in godimento...", non imponeva alcuna ricostruzione di carriera dei dipendenti ai quali veniva riconosciuta l'indennità professionale specifica a partire dal 2003 e, pertanto, C.M., infermiera caposala, aveva diritto a vedersi attribuire detta indennità, quale elemento accessorio della retribuzione, senza che venisse alterata la dinamica salariale che nel frattempo le era stata riconosciuta;

- non poteva essere accolta la tesi dell'appellante secondo cui le previsioni del contratto integrativo aziendale siglato il 22.4.2005 implicavano la ricostruzione a ritroso della carriera retributiva della dipendente C.: tale tesi presupponeva che la clausola contrattuale di interpretazione autentica avesse "ripristinato" l'indennità professionale specifica, mentre la volontà delle parti collettive era nel senso di chiarire che il diritto a tale voce accessoria non era mai venuto meno fin dal 2003; del resto, il contratto collettivo aziendale del 2005, aveva espresso l'accordo per il "superamento degli assegni ad personam" e aveva assicurato "l'attribuzione di una fascia economica aggiuntiva", senza fare alcuna menzione alle indennità professionale specifica;

- era infondato l'ulteriore assunto dell'Ospedale M. secondo cui il miglioramento retributivo riconosciuto dal contratto integrativo aziendale 22.4.2005 era diretto a compensare la "perdita" dell'indennità professionale specifica, poiché siffatto argomento non risultava trasfuso in una testuale univoca disposizione pattizia, non potendo a tal fine neppure essere valorizzata la locuzione, di per sé assai vaga, di "superamento degli assegni ad personam che avverso tale sentenza l'Azienda ospedaliera universitaria M. ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui ha resistito C.M. con controricorso;

che l'Azienda ricorrente ha depositato memoria;

che il P.G. ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto, evidenziando - tra l'altro - che l'accordo integrativo aziendale 22.4.2005 non era stato riportato in ricorso;

 

Considerato

 

che il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di principi generali in materia di trattamento economico contrattuale dei pubblici dipendenti, violazione degli articoli 1, 2, 40, 40 bis, e 45 del D.Lgs. n. 165/2001, violazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità, motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.), evidenzia che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali e che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate, nel caso che i contratti integrativi contrastino con i vicoli risultanti dal contratto nazionale ovvero comportino oneri non previsti; che l'art. 31, comma 10, CCNL 1998/2001 prevede, nel caso di perdita del trattamento economico accessorio, la conservazione del trattamento più favorevole acquisito e stabilisce che il trattamento "sarà riassorbito con l'acquisizione della successiva fascia retributivain applicazione tale norma contrattuale alla C. fu attribuito l'assegno economico riassorbibile nei successivi trattamenti, allo scopo di rispettare il disposto del richiamato art. 31 e ciò con specifico riferimento all'indennità professionale che si riteneva soppressa; che, nelle more della formazione del nuovo CCNL, l'Azienda e le OO.SS. stipularono l'accordo integrativo aziendale 22.4.2005, stabilendo di attribuire a tutti i dipendenti che fossero assegnatari di assegno ad personam il livello economico corrispondente; che, in esecuzione di tale accordo, alla C. fu attribuito il livello economico DS4, con decorrenza 1° gennaio 2004; che, all'evidenza, la C. ebbe dapprima l'assegno ad personam e poi, in esito all'accordo sindacale aziendale che intendeva sostituire all'assegno con il corrispondente livello economico, il livello DS4, l'uno e altro aventi l'esclusiva causale di porre rimedio alla perdita dell'indennità professionale specifica; che, quando con la norma di interpretazione autentica entrata in vigore nel giugno 2006, con decorrenza economica 1° gennaio 2004, fu affermata la persistente vigenza dell’identità professionale, venuta meno la ratio della causale dei trattamenti economici sostitutivi di questa, l'Azienda M. non potè far altro che attribuire nuovamente con effetti ex tunc l'indennità professionale e nel contempo revocare l'attribuzione del livello economico DS4, che medio tempore era stato attribuito; che il secondo motivo, denunciando mancanza di motivazione su fatto controverso e decisivo, censura la sentenza per omesso esame del motivo di appello, formulato in via subordinata, secondo cui la somma dovuta alla ricorrente non ammontava ad € 7.672, 38, ma ad € 2.242, 56, come da conteggio comparato, allegato all'atto di appello (art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.);

che il ricorso è inammissibile, alla stregua dei seguenti rilievi preliminari: 1. Il CCNL comparto Sanità 2004/2005 del 5 giugno 2006, art. 7 (Indennità professionale specifica spettante al personale del ruolo sanitario - profili di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica ed ex operatore professionale dirigente - destinatari del passaggio dalla posizione D a D), primo comma, ha precisato che: "A titolo di interpretazione autentica a decorrere dal 1.9.2003 al personale collaboratore professionale sanitario - profilo di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica - nel passaggio dalla posizione D alla posizione Ds, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettere b) e c) del CCNL 19 aprile 2004, è mantenuta anche l'indennità professionale specifica di € 433,82 in godimento, di cui alla Tabella E allegata al medesimo CCNL".

1.1. La norma interpretata (art. 19 del CCNL 19 aprile 2004, Investimenti sul personale per il processo di riorganizzazione aziendale) aveva previsto che: "1. Con il presente articolo le parti intendono dare attuazione ai principi ed obiettivi dell'art. 17. A tal fine: b) per il personale con reali funzioni di coordinamento riconosciute al 31 agosto 2001 ai sensi dell'art. 10 del CCNL 20 settembre 2001, relativo al II biennio 2000 - 2001, a decorrere dal 1 settembre 2003, tenuto conto dell'effettivo svolgimento delle funzioni stesse, è previsto il passaggio nel livello economico Ds, con mantenimento del coordinamento e della relativa indennità....".

1.2. L'interpretazione autentica ha dunque chiarito che, per il personale destinatario dell'art. 19, primo comma, lett. b), doveva essere "mantenuta", oltre all'indennità di coordinamento, "...anche l'indennità professionale specifica di € 433,82 in godimento...".

2. La tesi dell'Azienda ricorrente - basata sull'interpretazione del contratto collettivo aziendale del 22 aprile 2005 - non è scrutinabile da parte di questa Corte, non avendo parte ricorrente assolto gli oneri che le incombevano ai sensi degli artt. 366, primo comma, n. 6 e art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c. di riportare e riprodurre il testo di tale contratto, il quale - a differenza dei contratti collettivi nazionali relativi al pubblico impiego - non sono conoscibili d'ufficio da questa Corte.

2.1. Secondo giurisprudenza ormai consolidata (Cass. n. 8231 del 2011, n. 23177 del 2013), in tema di giudizio per cassazione, l'esenzione dall'onere di depositare il contratto collettivo del settore pubblico su cui il ricorso si fonda deve intendersi limitata ai contratti nazionali, con esclusione di quelli integrativi; per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui all'art. 47, ottavo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001; ne consegue che operano gli ordinari criteri di autosufficienza del ricorso, il quale risulta inammissibile ove il ricorrente non riporti il contenuto della normativa collettiva integrativa di cui censuri l'illogica o contraddittoria interpretazione.

2.2. Giova poi ribadire, quanto ai requisiti di indicazione e di allegazione, di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6 c.p.c. e 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., che, come più volte- affermato da questa Corte (ex plurimis, Cass. n. 26174 del 2014, n. 2966 del 2014, n. 15628 del 2009; cfr. pure Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. n. 22302 del 2008, n. 4220 del 2012, n. 8569 del 2013 n. 14784 del 2015 e, tra le più recenti, Cass. n. 6556 del 14 marzo 2013, n. 16900 del 2015), vi è un duplice onere a carico del ricorrente, quello di produrre il documento e quello di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

2.3. A ciò va pure aggiunto che, se è vero che non può spettare alcun trattamento che implichi una indebita duplicazione, non è chiarito in termini concreti e come l’Azienda abbia operato nel ricostruire il trattamento retributivo dell’attuale controricorrente. Il ricorso non consente a questa Corte la ricostruzione applicativa degli istituti di cui si discute. Nella causa infatti non è controversa l’applicabilità della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 7 CCNL 2006, ma è controverso che per effetto di tale applicazione l'Azienda abbia fatto retrocedere la lavoratrice dalla posizione DS4 a quella DS3 mediante un ricalcolo di cui si ignorano i passaggi. Pur essendo la questione stata prospettata in termini teoricamente corretti, non essendo ammissibile una duplicazione del medesimo trattamento, non è dato comprendere, a fronte del mancato assolvimento degli oneri di indicazione e allegazione di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4 c.p.c. se, come prospettato dalla controparte, per effetto del riconoscimento dell'indennità di professionalità specifica con effetto ex tunc, l'Azienda abbia nei fatti non solo neutralizzato la ipotizzata duplicazione, ma altresì revocato un assegno ad personam includente altri benefici economici estranei alla controversia.

2.4. In conclusione, assorbito l'esame di ogni altra questione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con onere delle spese a carico delle parte soccombente.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Azienda ospedaliera ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in €3.500,00 per compensi e in 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.