Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 31 marzo 2017, n. 8426

Tributi (in generale) - "Solve et repete" - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Notificazioni - In genere - Appello - Notifica ex art. 330 c.p.c. - Necessità - Notifica presso la residenza o sede operativa della parte - Conseguente nullità e necessità di rinnovazione

 

Rilevato che

 

1. Equitalia Sud spa (già Equitalia ETR spa) propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n.41/05/13 del 29/4/13 con la quale la commissione tributaria regionale Puglia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittima l'iscrizione ipotecaria da essa effettuata a carico di R.N.; ciò per la mancata prova della regolare pregressa notificazione a quest'ultima delle cartelle di pagamento.

L'agenzia delle entrate - pure intimata nei gradi di merito - ha dichiarato di costituirsi al solo fine della discussione.

Resiste con controricorso e memoria la N..

Anche Equitalia ha depositato memoria.

2. Con il motivo di ricorso si lamenta - ex art. 360, 1° co. n. 4 cod. proc. civ.

- nullità della sentenza e del procedimento di secondo grado per violazione dell'articolo 101 cod.proc.civ.. Per non avere la commissione tributaria regionale rilevato che la mancata partecipazione al giudizio di appello di Equitalia era dipesa dalla nullità della notificazione dell'atto di appello; siccome eseguita non già presso il procuratore costituito in primo grado, avvocato E.D.V., bensì presso uno sportello in Bari della stessa Equitalia. Tale nullità, che doveva essere sanata mediante rinnovazione della notifica, aveva precluso ad Equitalia di partecipare al giudizio di appello e di proporre appello incidentale avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità dell'iscrizione ipotecaria per mancata notificazione delle cartelle.

3. Il motivo è fondato.

L'atto di appello in questione venne notificato dall'agenzia delle entrate direttamente ad Equitalia, quale parte processuale; e ciò non presso lo studio del procuratore costituito e domiciliatario di quest'ultima per il primo grado di giudizio ex art. 17 d.lgs. 546/92 (avv. E.D.V.), bensì direttamente presso una sede operativa ETR di Bari (Via ...).

Ciò ha determinato la violazione dell'art. 330 cod. proc. civ., il quale, "nella parte in cui dispone l'eseguibilità della notifica dell'impugnazione presso il procuratore costituito, è applicabile al processo tributario; in quanto la specifica previsione normativa in tema di notificazioni contenuta nell'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1992, secondo la quale la notifica deve eseguirsi (salvo quella a mani proprie) neI domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della costituzione in giudizio, costituisce eccezione all'art. 170 cod. proc. civ. (relativo alle sole notificazioni endoprocessuali) e non all'art. 330 cod. proc. civ., invece applicabile in virtù del richiamo contenuto negli artt. 1, comma 2 e 49 del d.lgs n. 546 del 1992 alle norme processuali codicistiche, non costituendo ostacolo, all'introduzione della notifica dell'impugnazione presso il procuratore costituito, la non obbligatorietà, nel processo tributario, della rappresentanza processuale da parte del procuratore "ad litem", in quanto tale rappresentanza, non essendo vietata, è facoltativa" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 29290 del 15/12/2008, così Cass. 460/14).

Orbene, la violazione di tale disposto mediante notificazione dell'atto di appello direttamente ad Equitalia ha comportato la nullità della notificazione medesima, in base al principio per cui (Cass. Ordinanza n. 2707 del 06/02/2014): "nel processo tributario, la notifica dell'atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta "ex officio" la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio; ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata "ex tunc" secondo il principio generale dettato dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.".

L'esclusione, nella specie, di qualsivoglia sanatoria deriva dal fatto che - come si desume dalla sentenza impugnata - Equitalia non si costituì nel giudizio di gravame.

Ne consegue che la commissione tributaria regionale avrebbe dovuto - rilevato il vizio della notificazione - disporre la rinnovazione della medesima ex articolo 291 cod. proc. civ.; in assenza di che, va riscontrata la nullità del giudizio di gravame stante la mancata partecipazione ad esso di un litisconsorte necessario che già aveva partecipato in tale veste al giudizio di primo grado.

Ricorre pertanto il principio secondo cui "/a violazione dell'obbligo, posto dall'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., di eseguire la notificazione dell'impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ., la nullità della notificazione stessa; e tale vizio, se non rilevato dal giudice d'appello - che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell'art. 291 dello stesso codice - e non sanato dalla costituzione dell'appellato, a sua volta comporta la nullità dell'intero processo e della sentenza che lo ha definito". (Sez. 6-2, Ordinanza n. 16801 del 24/07/2014; così Cass. 9419/16).

Contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente, non è qui pertinente il richiamo alla possibilità di "consegna in mani proprie" prevista, per il giudizio tributario, dall'art. 17 cit.; né sono qui applicabili i principi stabiliti, in diversa fattispecie, dalla giurisprudenza di legittimità dalla stessa invocata (Cass. 1528/17 ed altre). Va infatti considerato che, nel caso di specie, si verteva non già di notificazione alla sede legale, e nemmeno di consegna a mani proprie del destinatario (legale rappresentante di Equitalia), bensì di mero recapito presso un ufficio operativo della società. Nemmeno può dirsi fondata l'eccezione di carenza di interesse in capo ad Equitalia, così come sollevata dalla contribuente, posto che Equitalia aveva comunque diritto di partecipare al giudizio di appello nel quale si controverteva della mancata notificazione degli atti prodromici all'iscrizione ipotecaria; anche mediante eventuale appello incidentale, stante la suscettibilità dell'appello dell'agenzia delle entrate di mutare l'assetto decisorio complessivo di causa, con riflesso anche nel rapporto diretto tra ente impositore ed ente di riscossione. In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata. Il giudizio è rinviato alla medesima commissione tributaria regionale Puglia, in diversa composizione, la quale provvederà a decidere l'appello nel regolare contraddittorio delle parti. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

- accoglie il ricorso;

- cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale Puglia in diversa composizione.