Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 02 maggio 2017, n. 85121

Modificazioni del modello 770/2017 e delle relative istruzioni, approvato con provvedimento del 16 gennaio 2017, nonché delle relative specifiche tecniche approvate con provvedimento del 15 febbraio 2017

 

Dispone:

1. Modificazioni del modello 770/2017 e delle relative istruzioni

1.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 gennaio 2017, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, concernente l’approvazione del modello 770/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel modello, nel quadro SG, nel terzo prospetto la denominazione è modificata in "Prospetto delle somme corrisposte nel 2016 assoggettate ad imposta sostitutiva";

b) nel modello, nel quadro SM, la denominazione della colonna 1 dei righi da SM3 a SM26 è stata modificata in "Denominazione o codice ISIN del fondo";

c) nel modello, nel quadro SQ, nel Prospetto dei dati relativi ai versamenti è stata modificata la denominazione del punto 5 in "Codice tributo";

d) nel modello, nel quadro ST, nella sezione I è stata modificata la denominazione del punto 11 in "Codice tributo";

e) nel modello, nel quadro ST, nella sezione II è stata modificata la denominazione del punto 11 in "Codice tributo";

f) nel modello, nel quadro ST, nella sezione II è stata aggiunta la casella 13 "Codice regione";

g) nel modello, nel quadro ST, nella sezione III è stata modificata la denominazione del punto 11 in "Codice tributo";

h) nel modello, nel quadro ST, nella sezione IV la denominazione della casella 2 è stata modificata in "Ammontare plusvalenze e altri proventi";

i) nel modello, nel quadro ST, nella sezione IV è stata modificata la denominazione del punto 11 in "Codice tributo";

j) nel modello, nel quadro SV, nella sezione IV è stata modificata la denominazione del punto 11 in "Codice tributo";

k) nel modello, nel quadro SX, al rigo SX37 è stata eliminata la colonna 5 "credito utilizzato a scomputo";

l) nel modello, nel quadro SX, al rigo SX42 è stata aggiunta la colonna 8 "credito a rimborso";

m) nelle istruzioni, alla pagina 16, dopo le parole "che hanno percepito nell’anno" deve intendersi "2016";

n) nelle istruzioni, alla pagina 33, all’interno delle note K e L, il riferimento al quadro "ST" è da intendersi "SQ";

o) nelle istruzioni, alla pagina 35, nel punto 1 del rigo SS7 il riferimento a "SL2 a SL5" deve intendersi "SL4 a SL7", e nel rigo SS8 il riferimento da "SM2 a SM25" deve intendersi "SM3 a SM26";

p) nelle istruzioni, alla pagina 36, alla colonna 5, dopo le parole "Nota J in SX41, col. 7" devono essere aggiunte le seguenti: "SX40 col.6, SX42 col. 7";

q) nelle istruzioni, alla pagina 37, al primo punto-elenco le parole "e all’art. 1, comma 2-bis, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12" devono essere soppresse;

r) nelle istruzioni, alla pagina 39, il riferimento a "SX1 colonna 2" deve intendersi "SX4 colonna 4";

s) nelle istruzioni, alla pagina 42, dopo le istruzioni del punto 3 deve essere aggiunto:

"- nel punto 4, l’ammontare dell’importo del credito maturato a seguito dei versamenti relativi all’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato, che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato al punto 3";

t) nelle istruzioni, alla pagina 42, il riferimento "dei punti da 4 a 14" deve intendersi "dei punti da 5 a 14";

u) nelle istruzioni, alla pagina 45, con riferimento al rigo SX1, colonna 3, le parole "da utilizzare in compensazione mediante modello F24" vengono sostituite dalle seguenti "non utilizzate in compensazione ovvero già utilizzato mediante modello F24";

v) nelle istruzioni, alla pagina 45, con riferimento al rigo SX1, colonna 5, devono essere aggiunte le seguenti parole: "Si precisa che tale ammontare deve essere indicato al netto di quanto eventualmente recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio";

w) nelle istruzioni, alla pagina 48, eliminare le istruzioni riferite al rigo SX37 colonna 5;

x) nelle istruzioni, alla pagina 49, al rigo SX40, colonna 6, all’operazione devono essere aggiunte le seguenti parole: "tale importo deve essere maggiorato dell’eventuale importo dichiarato in Quadro DI con nota J";

y) nelle istruzioni, alla pagina 49, al rigo SX41, colonna 1, il riferimento "SG21, colonna 2" deve intendersi "SX40, colonna 5";

z) nelle istruzioni, alla pagina 49, al rigo SX42, colonna 1, deve essere eliminato "modello 770/2016" e aggiunto "campo SX1 col. 4 al netto dei relativi utilizzi a scomputo interno esposti in SX4 col. 4 del modello 770/2016; in altre parole corrisponde alla quota parte del credito indicato in SX 34 col. 2 del modello 770/2016 che si riferisce al credito di cui all’art. 1 comma 2-sexies del D.L. 209 del 2002".

 

2. Aggiornamenti e correzioni delle specifiche tecniche del modello 770/2017

2.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2017, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, concernente l’approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) a pagina 14 il controllo del campo 9 diventa il seguente: "Il campo è obbligatorio e vale 1, 2, 3.

Se la casella Tipologia sostituto assume il valore "1" non possono risultare barrate le seguenti caselle: 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 71 e non possono risultare compilati i righi da ST26 a ST49 del quadro ST.

Se la casella Tipologia sostituto assume il valore "2" e risultano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- la casella 75 del record B non è barrata;

- la casella 73 e/o 74 del record B risulta barrata

non possono risultare compilati righi da ST26 a ST49 del quadro ST e non possono risultare barrate le seguenti caselle: 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 71 del record B.

Se la casella Tipologia sostituto assume il valore "2" e risultano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- la casella 75 del record B è barrata

- la casella 73 e 74 del record B non risultano barrate

non possono risultare compilati righi da ST2 a ST25 del quadro ST e non può risultare barrate la casella 68 del record B.

Se la casella Tipologia sostituto assume il valore "3 non possono risultare compilati righi da ST2 a ST25 del quadro ST e non può risultare barrate la casella 68 del record B.";

2) a pagina 16 nel controllo riferito ai campi 73, 74 e 75 vanno eliminate le seguenti parole: "o il valore 3";

3) a pagina 16 il controllo riferito al campo 92 deve intendersi: "Se il campo assume valore 1: non possono essere barrate le caselle 67, 68 e 69. Se il campo assume valore 2: non possono essere barrate le caselle 67 e 68";

4) a pagina 22 e seguenti, nel quadro ST, in tutte le sezioni la denominazione dei campi 11 "Codice tributo/capitolo" deve intendersi "Codice tributo";

5) a pagina 22 il controllo del campo ST020011 deve intendersi: "Il dato è obbligatorio se il rigo è compilato. Se nel campo ST002010 è presente il valore "C", il codice tributo è 1040.

A = insieme dei codici tributo da lavoro dipendente : 100E 102E 110E 111E 114E 115E 116E 117E 118E 119E 120E 121E 122E 123E 129E 130E 131E 132E 133E 134E 135E 136E 141E 142E 143E 145E 146E 147E 148E 165E 192E 1001 1002 1004 1012 1013 1018 1033 1039 1053 1054 1055 1056 1057 1059 1301 1302 1305 1307 1312 1601 1602 1604 1606 1612 1613 1618 1619 1630 1655 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1712 1713 1845 1846 1901 1902 1904 1905 1907 1908 1912 1913 1914 1916 1920 1921 4201 4330 4331 4630 4631 4730 4731 4930 4931 4932 4933.

B = insieme dei codici tributo da lavoro autonomo: 104E 105E 112E 1019 1020 1038 1039 1040 1049 1052.

1) Se barrato il campo 73 e non è barrata la casella 74 del record B i valori ammessi sono A.

2) Se barrato il campo 74 e non è barrata la casella 73 del record B i valori ammessi sono B.

3) Se nessuno dei campi 73 e 74 risulta barrato, i valori ammessi sono A+B.

4) Se risulta barrato sia il campo 73 che il campo 74, i valori ammessi sono A+B.";

6) a pagina 30 il controllo del campo ST026011 deve intendersi: "Il dato è obbligatorio. Può assumere uno dei seguenti valori: 105E, 106E, 107E, 112E 157E, 168E, 1024, 1025, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1034, 1035, 1036, 1039 1045, 1046, 1047, 1048,1049 1050, 1051, 1052 1058, 1061, 1243, 1245, 1672, 1680, 1705, 1706, 1707, 1964";

7) a pagina 34 il controllo del campo ST039011 deve intendersi: "Il dato è obbligatorio. Può assumere uno dei seguenti valori: 1102, 1103, 1140, 1695, 1710, 1711, 1851, 1852, 4042, 4046, 8111";

8) a pagina 40 e seguenti, nel quadro SV, la denominazione dei campi 11 "Codice tributo/capitolo" deve intendersi "Codice tributo";

9) a pagina 47 è eliminato il rigo SX037005 con il relativo controllo;

10) a pagina 47 è aggiunta la tolleranza di 0,5 nel controllo del campo SX040006;

11) a pagina 48 nel campo SX041001 è stato aggiunto il controllo "Il campo può essere presente solo sul primo modulo. Deve essere maggiore o uguale del campo SX040005";

12) a pagina 48 nei campi SX041006, SX042001, SX042006, SX042008, SX044001, SX044002, SX044003 è stato aggiunto il controllo "Il campo può essere presente solo sul primo modulo";

13) a pagina 48 è aggiunta la tolleranza di 0,5 nel controllo del campo SX041007;

14) a pagina 48 l’intestazione della sezione relativa ai campi da SX042001 a SX042008 deve intendersi "Credito di cui all'Art. 1 comma 2-sexies D.L. 209 del 2002";

15) a pagina 48 è aggiunta la tolleranza di 0,5 nel controllo del campo SX042007;

16) a pagina 49 nei campi SX044004, SX044005, SX044006, SX046006, SX046007 è stato aggiunto il controllo "Il campo può essere presente solo sul primo modulo";

17) a pagina 57 e seguenti, nel quadro SF, il formato "PR" delle colonne 9 e 28 dei righi da SF004 a SF008 deve intendersi "PE";

18) a pagina 70 il titolo della Sezione dei righi da SG11 a SG13 deve intendersi "I controlli indicati nelle caselle del rigo SG11 si intendono validi per i righi da SG12 a SG13";

19) a pagina 70, il titolo della Sezione dei righi da SG15 a SG17 deve intendersi "I controlli indicati nelle caselle del rigo SG15 si intendono validi per i righi da SG16 a SG17";

20) a pagina 70, il campo SG015003, nella colonna formato il valore "aa" deve intendersi "VP";

21) a pagina 74, nella descrizione delle colonne 001 dei righi da SI005 a SI014 il riferimento all’anno "2015" deve intendersi "2016";

22) a pagina 77 e seguenti, nel quadro SK, il formato "PR" delle colonne 9 e 21 dei righi da SK005 a SK007 deve intendersi "PE";

23) a pagina 87 e seguenti, nel quadro SL, il formato "PN" della colonna 9 dei righi da SL004 a SK012 deve intendersi "PE";

24) a pagina 95 e seguenti, nel quadro SM, dal rigo SM3 e successivi la denominazione del campo 1 "Denominazione del fondo" deve intendersi "Denominazione o codice ISIN del fondo";

25) a pagina 98 e seguenti, nel quadro SO, il formato "PR" delle colonne 9 e 30 dei righi da SK003 a SK006 deve intendersi "PE";

26) a pagina 109 il formato "PN" in SP021009 deve intendersi "PE";

27) a pagina 109, il formato del campo SQ001002 deve intendersi N1;

28) a pagina 110 e seguenti, nel quadro SQ, nel Prospetto dei dati relativi ai versamenti, la denominazione dei campi 5 "Codice tributo/capitolo" deve intendersi "Codice tributo";

29) a pagina 110 il controllo del campo SQ003005 deve intendersi "Il campo deve essere numerico di quattro cifre. Il campo è obbligatorio e può assumere uno dei seguenti valori: 1239 e 1241";

30) a pagina 120, il formato del campo SY001002 deve intendersi N1;

31) a pagina 128 nel controllo del campo SS004001 le parole "somma delle colonne 003" devono essere sostituite da "somma delle colonne 002".

 

3. Eventuali ulteriori aggiornamenti e correzioni

3.1. Eventuali aggiornamenti delle istruzioni e ulteriori correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

 

Motivazioni

Con il presente provvedimento vengono approvate alcune modifiche al modello di dichiarazione 770/2017, nonché alle relative istruzioni e specifiche tecniche.

Le modifiche si rendono necessarie per correggere alcuni errori materiali, riscontrati successivamente alla pubblicazione del predetto modello di dichiarazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Sono, inoltre, perfezionati i controlli contenuti nelle specifiche tecniche, al fine di evitare ai sostituti di imposta errori in fase di compilazione del modello 770/2017.

 

Riferimenti normativi

 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

 

Disciplina normativa di riferimento:

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16 gennaio 2017: approvazione del modello 770/2017, relativo all’anno di imposta 2016, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2017: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2017, relativi all’anno di imposta 2016.

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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Provvedimento pubblicato il 2 maggio 2017 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1 comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.