Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 ottobre 2017, n. 24563

Riconoscimento della natura subordinata del rapporto - Nullità del ricorso introduttivo per genericità della domanda - Riproposizione in sede di legittimità di una propria valutazione delle risultanze istruttorie - Inammissibilità

 

Fatti di causa

 

Con sentenza del 3 giugno 2014, la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Tivoli, nell'accogliere, al pari del primo giudice, la domanda proposta da D.P. nei confronti della P.H.I.A. S.r.l., avente ad oggetto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto con questa intercorso per lo svolgimento, secondo la cadenza oraria indicata e non contestata, di mansioni di cameriere con inquadramento nel V livello del CCNL di settore e l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente al primo, limitava la decorrenza del diritto al conseguente risarcimento del danno alla data di offerta della prestazione lavorativa individuata in quella di notificazione del ricorso.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondate le eccezioni di nullità del ricorso introduttivo per genericità della domanda in punto di conseguenze dell'inefficacia del licenziamento e delle allegazioni in punto di fatto circa la spettanza dell'inquadramento nel V livello; provata la ricorrenza della subordinazione e non contestata la riconducibilità delle mansioni al livello V del CCNL di settore; incombente al datore di lavoro la prova delle modalità di cessazione del rapporto; spettante il risarcimento del danno da data successiva a quella indicata dal primo giudice e corrispondente a quella della notifica del ricorso introduttivo; inammissibile in quanto tardiva la documentazione attestante la corresponsione di emolumenti ulteriori rispetto a quelli dedotti dal lavoratore; irrilevante l'assenza del lavoratore al tentativo obbligatorio di conciliazione.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l'impugnazione a diciassette motivi. L'intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.

 

Ragioni della decisione

 

I primi due motivi, con i quali la Società ricorrente ripropone le eccezioni di nullità del ricorso introduttivo già sollevate nei precedenti gradi di merito relativamente all'omessa specificazione dell'oggetto della domanda ed alla mancata allegazione delle ragioni di fatto su cui il lavoratore fondava la pretesa all'inquadramento nel V livello del CCNL di settore, devono ritenersi inammissibili per non aver la Società ricorrente, che prescinde del tutto dalle argomentazioni in base alle quali la Corte territoriale motiva il rigetto delle eccezioni, dato conto delle asserite incongruenze dell'iter logico giuridico dalla stessa seguito. Parimenti inammissibili risultano il terzo ed il quarto motivo, atteso che del documento (attestante la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato per lo svolgimento delle medesime mansioni di cameriere del P. con la società G.C.) di cui ivi si censura l'omessa considerazione per averlo la Corte territoriale erroneamente ritenuto tardivamente prodotto, la Società ricorrente non dà riscontro per non averlo qui trascritto o allegato né contezza in ordine alla sua rilevanza ai fini del decidere.

Nel senso dell'inammissibilità si deve concludere anche con riguardo ai motivi dal quinto al decimo, tutti tesi a confutare, peraltro ancora una volta prescindendo del tutto dalle argomentazioni di cui alla motivazione dell'impugnata sentenza e quindi finendo per riproporre, appunto ammissibilmente, in questa sede di legittimità una propria valutazione delle risultanze istruttorie, il convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla ricorrenza della subordinazione, peraltro correttamente fondato sul riferimento al requisito essenziale dell'eterodirezione.

Ancora inammissibile si rivela l'undicesimo motivo, che erroneamente imputa alla Corte territoriale l'omessa motivazione in ordine al riconoscimento dell'inquadramento nel V livello del CCNL di settore e su questa base contesta l'esorbitanza delle differenze retributive di cui la Corte territoriale ha sancito la spettanza in favore del lavoratore, correttamente ricomprendendovi le voci retributive indirette e differite dovute in relazione alla ritenuta natura subordinata del rapporto.

Non diversamente vanno ritenute inammissibili le censure svolte dalla Società ricorrente nei motivi dal dodicesimo al sedicesimo intese a confutare la configurabilità della modalità di cessazione del rapporto in termini di licenziamento orale e le relative conseguenze giuridiche, in quanto ancora una volta prescindono dai rilievi dalla Corte territoriale svolti in motivazione, in armonia con l'insegnamento di questa Corte, per i quali la violazione dell'art. 2 I. n. 604/1966 deve essere ravvisata a fronte del mancato assolvimento da parte del datore di lavoro, su cui grava, dell'onere della prova di modalità alternative al licenziamento orale, dalle dimissioni all'intimazione per iscritto, e da quella violazione, che esonera il lavoratore dall'impugnazione del recesso, consegue, stante l'inefficacia del recesso, l'applicazione della tutela reale (l'asserita prova documentale fornita, come dovuto stante l'onere probatorio sulla stessa incombente, in ordine all'insussistenza del relativo requisito dimensionale, non risulta qui né trascritta né allegata), implicante il ripristino del rapporto ed, a decorrere dalla data della messa in mora del datore, il risarcimento del danno da commisurarsi, in difetto, come nella specie, di allegazione dell'aliunde perceptum, alla retribuzione globale di fatto percepita nell'ultimo mese antecedente l'interruzione del rapporto.

Inammissibile risulta pure il diciassettesimo motivo parimenti formulato prescindendo dalle motivazioni ineccepibili in base alle quali la Corte territoriale ha escluso l'applicazione della condanna alle spese aggravata dal comportamento di malafede dell'istante, statuizione di cui qui si censura la non conformità a diritto.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, senza attribuzione di spese per non aver l'intimato svolto alcuna attività difensiva.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.