Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 novembre 2017, n. 26233

Tributi - Accertamento - Reddito d’impresa - Impresa sociale - Leasing

Rilevato che

Con sentenza in data 16 dicembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l'appello proposto dalla Immobiliare S. P.R. (...) snc di L.C. & C. in liquidazione, B.A.G.M. e I.G.A. avverso la sentenza n. 7365/8/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano che ne aveva respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento IRAP, IRPEF ed altro, IVA ed altro 2006. La CTR osservava in particolare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ente impositore a fondamento delle proprie pretese creditorie, i costi in contestazione (oneri connessi al leasing di due imbarcazioni; spese condominiali) dovevano considerarsi inerenti all'esercizio dell'impresa sociale e quindi deducibili quali componenti negative del reddito societario con tutte le conseguenze sulle imposte correlative oggetto delle pretese fiscali stesse.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l' Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

Resistono con controricorso i contribuenti.

 

Considerato che

 

Con il secondo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione dell'art. 109, comma 5, TUIR e dell'art. 2697, cod. civ., poiché la CTR ha male applicato al caso di specie la disposizione legislativa tributaristica evocata disciplinante il principio di inerenza dei costi imprenditoriali e correlativamente anche quella codicistica che detta il principio generale in materia di onere della prova.

La censura è fondata.

Va ribadito che «In tema di IVA, in base alla disciplina di cui agli artt. 4 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta addebitata al cedente è detraibile dal cessionario solo nel caso in cui il bene acquistato dal cessionario imprenditore (nella specie, un immobile accatastato in categoria A10 - uffici o studi privati) sia concretamente destinato all'esercizio dell'impresa e sia inerente a detto esercizio (nella specie, commercio all'ingrosso di frutta), mentre non è sufficiente il requisito astratto della mera "strumentalità per natura" del bene, dovendosi escludere che assuma rilievo la messa a rendita del bene operata successivamente all'acquisto, tanto più per operazioni non rientranti nell'oggetto sociale (nella specie, concedendolo in locazione)» (Sez. 5, Sentenza n. 11425 del 03/06/2015, Rv. 635670 - 01).

Orbene non è dubbio che nel caso di specie il leasing dell'imbarcazione di cui si discute non rientri nell'oggetto) sociale della Immobiliare S. P.R. (...) snc, che, secondo l'accertamento di fatto del giudice tributario di appello, diversamente riguarda l'attività di locazione di beni immobili.

E peraltro va anche ribadito che «In tema di determinazione del reddito d'impresa, non è sufficiente, ai fini della deduzione dei costi, che l'attività svolta rientri tra quelle previste nello statuto sociale, circostanza che ha un valore meramente indiziario circa la sua inerenza all'effettivo esercizio dell'impresa, incombendo sul contribuente l'onere di dimostrare che un'operazione, apparentemente isolata e non diretta al mercato, sia inserita in una specifica attività imprenditoriale e destinata, almeno in prospettiva, a generare un lucro in proprio favore» (Sez. 5, Sentenza n. 3746 del 25/02/2015, Rv. 634672- 01).

Ebbene nel caso di specie non vi è comunque alcuna prova che l'imbarcazione oggetto della ripresa fiscale (in particolare, la S.) sia stata noleggiata a terzi, ma soltanto alla S.S. srl, della quale, significativamente, sono soci le stesse persone fisiche della Immobiliare S. CTP (...), né risulta che l'imbarcazione stessa sia stata dalla S.S. a sua volta noleggiata a terzi.

In buona sostanza, come censurato dalla agenzia fiscale ricorrente, manca l'accertamento in fatto dell'utilizzo strumentale del bene de quo e quindi in ultima analisi, in diritto, difetta la concreta possibilità di affermare che i costi ad esso correlativi siano inerenti all'attività economica della società contribuente verificata.

Ugualmente deve affermarsi per quanto riguarda gli oneri condominiali dedotti, non avendo la CTR lombarda chiarito per quale ragione effettiva anche tali costi debbano considerarsi inerenti all'esercizio dell'attività della società contribuente stessa.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al secondo motivo, assorbito il primo motivo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.