Prassi - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Circolare 22 dicembre 2017, n. 21

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 100495 del 23 novembre 2017, concernente l'individuazione dei criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) nel settore dell'editoria

 

Indice:

1. Premessa

2. Oggetto

3. Soggetti beneficiari

4. Causali di intervento e durata del trattamento

5. Criteri per l’approvazione dei programmi di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi

6. Criteri per l’approvazione dei programmi di crisi aziendale

7. Esercizio dell’opzione per l’anticipata liquidazione della pensione

8. Contratto di solidarietà

9. Modalità per la presentazione dell’istanza

10. Decorrenza

 

1. Premessa

 

Il decreto legislativo n. 69 del 15 maggio 2017 ha introdotto delle modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015 e in particolare ha disposto che venga inserito l'articolo 25 bis recante "Disposizioni particolari per le imprese del settore dell'editoria

Ai sensi del comma 10 del sopra citato articolo - con decreto del Ministro da adottarsi in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - devono essere stabiliti "i criteri per il riconoscimento delle causali della riorganizzazione aziendale in presenza di crisi e della crisi aziendale con particolare riferimento all'andamento negativo o involutivo dei dati economico-finanziari di bilancio riferiti al biennio antecedente la domanda di trattamento straordinario di integrazione salariale,la durata minima del periodo di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro ai fini dell'opzione per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni".

Con il decreto interministeriale n. 100495 del 23 novembre 2017, pubblicato sul sito Internet del MLPS in data 22 dicembre 2017, in osservanza allo spirito di riordino della materia degli ammortizzatori sociali che riporta anche il settore dell'editoria nell'ambito dei criteri disposti con il decreto legislativo n. 148/2015, sono state individuate le modalità per l’applicazione del citato articolo e con la presente circolare - acquisito il parere dell'Ufficio legislativo nota prot. n. 9914, del 20.12.2017 - sono impartite le prime indicazioni applicative.

 

2. Oggetto

 

Le imprese appartenenti al settore dell'editoria, possono accedere al trattamento di integrazione salariale straordinario, per i lavoratori da esse dipendenti, prescindendo dal requisito occupazionale dei 15 dipendenti di cui all’articolo 20, comma 1 del D.lgs. n. 148/2015, per le causali di:

a) riorganizzazione aziendale in presenza di crisi;

b) crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione di attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento;

c) contratto di solidarietà c.d. difensivo.

 

3. Soggetti beneficiari

 

Le imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e le agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge n. 416 del 1981, possono far ricorso, per le causali di cui sopra, indicate all'articolo 4 del decreto interministeriale n. 100495 del 23 novembre 2017, al trattamento di CIGS in favore dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti, dei praticanti e dei dipendenti.

Possono essere coinvolti dai programmi di CIGS anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai quali sono estesi gli obblighi di cui all'articolo 2, comma 3 del D.Lgs n. 148/2015.

I lavoratori beneficiari devono possedere, alla data della presentazione dell'istanza di CIGS un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni svolti presso l'unità produttiva per la quale è richiesto l'intervento di CIGS

Nel corso del godimento del trattamento di integrazione salariale, per ognuna delle tre causali di cui all'articolo 25 bis del D.Lgs n. 148/2015, possono optare per l'esodo e il prepensionamento i lavoratori poligrafici secondo i criteri di cui all'articolo 37, comma 1, lett. a), della legge n. 416 del 1981, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto legislativo n. 69 del 2017.

Possono optare per l'esodo e prepensionamento anche i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, per i soli casi in cui siano beneficiari di CIGS autorizzata per riorganizzazione aziendale in presenza di crisi secondo i criteri di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 3) del decreto legislativo 69 del 2017.

Per il calcolo dell'anzianità lavorativa si richiamano, per quanto compatibili, le indicazioni fornite con la circolare ministeriale n. 14 del 26 luglio 2017.

 

4. Causali di intervento e durata del trattamento

 

Le imprese di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale n. 100495 del 23 novembre 2017 possono richiedere l'intervento di integrazione salariale straordinaria invocando la causale di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi e di crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione di attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento, con un programma di durata massima di 24 mesi anche continuativi.

A seguito della stipula di un contratto di solidarietà c.d. difensivo, il trattamento di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, e alle condizioni di cui all'articolo 22, comma 5 del D.Lgs n. 148/2015 la durata massima può raggiungere i 36 mesi anche continuativi.

Per ciascuna unità produttiva il trattamento di CIGS non può comunque superare i 24 mesi complessivi, in un quinquennio mobile, fatte salve le condizioni previste dal sopra richiamato articolo 22, comma 5 del D.Lgs n. 148/2015.

Per il calcolo del limite dell'80 per cento delle ore di sospensione dal lavoro integrabili dal trattamento di CIGS, di cui all'articolo 22, comma 4 si richiamano le indicazioni fornite dalla circolare n. 16 del 28 agosto 2017.

Per il calcolo del quinquennio si richiamano, per quanto compatibili, le indicazioni fornite con la circolare ministeriale n. 17 del 8 novembre 2017.

Per il computo della durata massima complessiva di cui all'articolo 25 bis, comma 4 del D.Lgs n. 148/2015 si considerano esclusivamente i periodi di trattamento di integrazione salariale straordinaria fruiti dal 1° gennaio 2018, ancorché relativi a trattamenti già in corso a tale data o a domande presentate prima di tale data.

 

5. Criteri per l'approvazione dei programmi di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi.

 

L'impresa richiedente deve presentare a corredo dell'istanza di cui seguente paragrafo 9, un programma di riorganizzazione che preveda interventi specifici, comportanti investimenti coerenti con il dichiarato stato di crisi che siano idonei a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva volti anche a favorire la riorganizzazione dell'assetto redazionale, indicando, in modo esplicito le modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati.

Le sospensioni del personale devono essere articolate in un dettagliato piano che evidenzi il rapporto diretto con gli interventi programmati sia nelle modalità di attuazione che nei tempi di realizzazione. Nell'ipotesi in cui nonostante le programmate azioni di risanamento siano previste delle eccedenze di personale deve essere esplicitato un piano di recupero occupazionale.

La programmazione deve riferirsi al recupero occupazionale dei lavoratori interessati dal trattamento di CIGS nella misura non inferiore al 70 per cento.

A tal fine l'impresa deve individuare azioni che prevedano il rientro in azienda del personale sospeso ovvero il loro riassorbimento anche all'interno delle diverse unità produttive dell'impresa medesima o di altre del settore nonché iniziative volte alla gestione non traumatica dei lavoratori che non sono riassorbiti in attività.

 

6. Criteri per l'approvazione dei programmi di crisi aziendale

 

L'impresa richiedente deve presentare l'istanza di cui al seguente paragrafo 9, nella quale sono illustrate in un'apposita relazione tecnica le ragioni della dichiarata situazione critica dell'impresa che vede pregiudicato il buon andamento operativo.

Tale stato di crisi deve essere desumibile dall'andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economici e finanziari del bilancio, quali: il fatturato, il risultato operativo, il risultato d'impresa e l'indebitamento.

Tali indicatori, complessivamente considerati, devono essere illustrati e riferiti al biennio precedente il periodo richiesto quale intervento di CIGS, ed essere tali da rendere necessario l'intervento di ripristino dei corretti equilibri economico - gestionali.

Inoltre, devono essere indicati i dati relativi al decremento delle vendite, alla contrazione degli investimenti pubblicitari o diminuzione o trasformazione dell'attività produttiva.

L'impresa deve, altresì, illustrare la propria struttura organizzativa relativamente allo stato dell'organico aziendale, in modo tale che sia evidenziato che vi sia stato un ridimensionamento o comunque una sua stabilità e, in particolar modo, che non vi siano state nuove assunzioni specie quelle assistite da agevolazioni.

A corredo dell'istanza va presentato anche un programma di risanamento che illustri le iniziative intraprese o da intraprendere idonee a fronteggiare la crisi, precisando le azioni programmate riferite a ciascuna unità aziendale coinvolta o a settore dell'attività stessa che siano garanzia di continuazione dell'impresa e di salvaguardia dei livelli occupazionali.

Nell'ipotesi in cui nonostante le programmate azioni di risanamento siano previste delle eccedenze di personale deve essere esplicitato un piano di gestione degli esuberi.

Nel caso in cui la crisi aziendale sia tale da determinare la cessazione totale o parziale della attività, anche in costanza di fallimento, a corredo dell'istanza la società è tenuta a presentare esclusivamente un piano di gestione del personale in esubero.

 

7. Esercizio dell'opzione per l'anticipata liquidazione della pensione.

 

I giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti delle imprese editrici di giornali quotidiani, giornali periodici e di agenzia di stampa a diffusione nazionale che siano stati sospesi ovvero abbiano fruito di una riduzione oraria integrata dalla cassa integrazione guadagni straordinaria autorizzata per la causale di riorganizzazione in presenza di crisi, per almeno tre mesi anche non continuativi nell'arco dell'intero periodo autorizzato possono esercitare, avendo i requisiti di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b) della legge n. 416 del 1981 e s..m.i la facoltà di opzione per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia.

Tale esercizio è consentito entro il numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in sede di accordo ministeriale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 148/2015 e comunque limitatamente alle risorse finanziarie disponibili.

Si richiama, in proposito, per i giornalisti che abbiano ottenuto il trattamento pensionistico anticipato, il divieto di mantenere o di instaurare rapporti di lavoro, di cui all'articolo 2, comma 5 lettera a) della legge 26 ottobre 2016, n. 198..

 

8. Contratti di solidarietà

 

Le imprese del settore dell'editoria possono presentare istanza per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria a seguito della sottoscrizione di un contratto di solidarietà stipulato secondo le modalità indicate all'articolo 21, comma 5 del decreto legislativo n. 148/2015.

Lesubero del personale, in relazione al quale è stato stipulato il contratto di solidarietà difensivo, deve essere quantificato e motivato, nel contratto stesso.

Nelle ipotesi in cui l'impresa preveda di dover affrontare esigenze temporanee di maggior lavoro, è possibile derogare alla prevista contrazione oraria, nel senso di una sua riduzione prevedendo le modalità nel contratto stesso.

L'impresa deve comunicare le variazioni dell'orario al competente ufficio del ministero del lavoro per il tramite del canale di cigs on line dedicato all'istanza e all'INPS o INPGI. Nelle ipotesi in cui la deroga comporti una maggiore riduzione oraria è necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà.

In termini generali, i lavoratori posti in solidarietà non possono svolgere prestazioni di lavoro straordinario.

Nel corso del trattamento di solidarietà è possibile gestire gli eventuali esuberi di personale attraverso la procedura del licenziamento collettivo esclusivamente con la non opposizione dei lavoratori.

 

9. Modalità per la presentazione dell'istanza

 

La domanda di autorizzazione del trattamento straordinario d'integrazione salariale deve essere presentata, nel rispetto del procedimento di cui all'articolo 25 del D.lgs. n. 148/2015 e con modalità telematica.

L'impresa nei termini di cui al sopra citato articolo 25 del D.lgs. n. 148/2015 deve presentare istanza per il tramite del canale di cigs - on line con la compilazione delle di apposite schede, corredando le stesse, secondo la relativa causale invocata, con le relazioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6 ovvero del contratto di solidarietà.

Dovrà essere comunque allegata la scheda di cui alla citata circolare n. 16, del 28.08.2017.

Si richiamano comunque, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del Titolo i del D.lgs n. 148/2015.

 

10. Decorrenza

 

Le disposizioni impartite con il decreto n. 100495, del 23 novembre 2017 si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2018 verificata la condizione che la consultazione sindacale di cui all'articolo 24 del D.Lgs n. 148/2015, la presentazione dell'istanza e le programmate sospensioni del personale in CIGS siano successive a tale data.