Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 dicembre 2017, n. 30869

Rigetto della domanda di pensione di inabilità - Ricorso giurisdizionale - Decesso della parte - Appello depositato dopo il decesso - Nullità - Appello da da parte degli eredi - Termine - Decorrenza dalla notifica della sentenza

 

Fatti di causa

 

Con sentenza n. 6883/2011 la Corte d'Appello di Roma dichiarava la nullità del ricorso in appello di F.G. e la tardività di quello degli eredi, C.A.P., F.P., F.D., F.G., F.C., entrambi proposti avverso la sentenza con la quale il tribunale di Tivoli aveva respinto la domanda del primo intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità.

A supporto della decisione la Corte rilevava che il primo ricorso fosse stato depositato dopo il decesso della stessa parte avvenuto il 26/6/2008 quando il difensore della parte, deceduta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, non era legittimato a proporre appello. L'appello depositato dagli eredi in data 23/1/2009 doveva invece ritenersi inammissibile poiché subentrando essi nella medesima posizione processuale del dante causa si era consumato il loro potere di impugnare la sentenza. In ogni caso lo stesso appello era tardivo in relazione al termine breve decorrente dalla data della prima impugnazione proposta dal dante causa equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante.

Contro la decisione hanno proposto ricorso per cassazione C.A.P., F.P., F.D., F.G., F.C. in qualità eredi di F.G. con un motivo.

L'Inps ha rilasciato procura in calce al ricorso notificato.

 

Ragioni della decisione

 

1. - Con unico articolato motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione in particolare degli articoli 325 comma 1, 326 comma 1 e 327 comma 1 c.p.c.; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su più punti decisivi della controversia, in relazione all'articolo 360 numero cinque c.p.c. Avendo la corte errato a dichiarare inammissibile il ricorso in appello proposto dagli eredi in quanto ai fini del computo del termine breve per l'appello la notificazione della sentenza non ammette equipollenti; mentre nel caso in esame non poteva neppure applicarsi l'orientamento che collega iI dies a quo di una seconda impugnazione alla data di proposizione della prima, non trattandosi nella fattispecie della stessa parte patrocinata dallo stesso procuratore; nel caso di specie inoltre la condizione di non conoscenza legale era ulteriormente rafforzata dalla dichiarazione di nullità dell'appello proposto dal nome del defunto F.G..

2. - Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata è infatti errata laddove ha affermato che il termine per l'appello decorresse per gli eredi da quello della presentazione del ricorso in nome del soggetto deceduto da parte di altro avvocato. Il termine breve per l'appello è stabilito ex art. 326, 1 c. c.p.c. dalla notificazione della sentenza. Ed il principio giurisprudenziale richiamato dalla corte territoriale (v. ora Sez. U. sentenza n. 12084 del 13/06/2016), secondo cui la notifica dell'appello dimostra la conoscenza legale della sentenza da parte dell'appellante, è di stretta interpretazione.

Esso va inteso in relazione alla stessa parte (ordinanza 15359/2008) e non si addice al caso di specie, trattandosi di parti diverse con procuratori diversi.

3. - Inoltre l'appello proposto in nome della parte già deceduta nel caso di specie era stato dichiarato nullo per decadenza dal mandato del procuratore; ed era pertanto inidoneo a determinare non solo la decorrenza di un termine breve per l'appello, ma anche la consumazione dello stesso potere di impugnazione per gli eredi, come dichiarato invece dalla Corte territoriale. Ed invero nel caso di morte del dante causa avvenuta dopo la discussione della causa gli unici legittimati restano gli eredi il cui potere di impugnazione non poteva essere consumato dallo scorretto esercizio del medesimo potere da parte del procuratore della parte defunta, privo di legittimazione.

4. In conclusione, sulla scorta della considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata con rinvio al giudice indicato nel dispositivo per una nuova decisione.

Il giudice del rinvio procederà alla liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.