Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 dicembre 2017, n. 30583

Tributi - Cartella di pagamento - Sas - Diritto di difesa - Notifica atto anche al socio accomandante

 

Rilevato che

 

La CTR del Piemonte, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la prima decisione, che aveva accolto il ricorso proposto fa G.P.F. avverso la cartella di pagamento per IVA ed IRAP per l'anno 1999, emessa sulla scorta della ritenuta definitività dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società N.F.M. SAS di A.A. e C., della quale il F. era socio accomandante.

Il giudice di appello ha ritenuto che il contribuente non era stato messo in condizione di esercitare il suo diritto di difesa, fatto che si sarebbe dovuto realizzare con la corretta notificazione anche al socio dell'atto di accertamento diretto alla società, poiché l'avviso era stato notificato nel Comune di Pino Torinese, ad un indirizzo dove il socio non aveva già più la residenza, posto che a quell'epoca la aveva trasferita in Torino, via (...).

L'Agenzia delle entrate propone ricorso fondato su cinque motivi. Il contribuente replica con controricorso.

Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.

 

Considerato che

 

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 2320 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) per avere ritenuto la CTR, erroneamente, che anche nel caso di un avviso di accertamento concernente tributi propri della società (IRAP ed IVA), il suddetto dovesse essere notificato anche al singolo socio accomandante che aveva compiuto atti di immistione e che rispondeva per ciò illimitatamente e solidalmente verso i terzi delle obbligazioni sociali.

1.2. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi.

La ricorrente considera come accertato il compimento di atti di immistione da parte del socio accomandante ed accertati i presupposti della responsabilità solidale ed illimitata dettati dall'art. 2320 cod. civ., ma tale presupposto in fatto non ricorre, posto che la CTR ravvisa una violazione del diritto di difesa del contribuente proprio su questi temi, conseguente al riconosciuto difetto di notifica dell'avviso di accertamento, atto presupposto della cartella e contente l'accertamento in merito agli atti di immistione.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 5 del d.P.R. n. 600/1973 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) per avere erroneamente ritenuto la CTR che l'Ufficio avesse contestato al contribuente il reddito da partecipazione, che avrebbe fatto scattare il litisconsorzio necessario tra la società ed i soci.

2.2. Il motivo è inammissibile perché privo di decisività e non congruente con la ratio decidendi: si deve osservare che la CTR ha ravvisato l'illegittimità della cartella per violazione del diritto di difesa, non solo considerando la imputazione automatica dei redditi sociali ai soci - determinazione sicuramente corretta quanto all'IRAP, contrariamente a quanto assume la Agenzia, alla luce di Cass. n. 13452/2017, che ha ribadito che «L’IRAP è imposta assimilabile all'ILOR, in quanto essa ha carattere reale e consegue che, essendo l'IRAP imputata per trasparenza ai soci, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento dell'IRAP dovuta dalla società», ma non quanto all'IVA - ma soprattutto con riguardo alla specifica contestazione fondata sulla attività di immistione dell'accomandante, in ordine alla quale non sarebbe stato garantito l'esercizio del diritto di difesa, statuizione che appare ignorata nel motivo.

3.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 102 cod. proc. civ., in combinato disposto con l'art. 5 del d.P.R. n. 600/1973 (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.).

Secondo la ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, non trattandosi di questione concernente l'imputazione pro quota ai soci del reddito sociale, non sussisteva nemmeno il litisconsorzio necessario tra soci e società.

3.2. Anche il terzo motivo risulta eccentrico rispetto alla ratio deciderteli già illustrata sub 1.2. e sub 2.2. e, pertanto, risulta inammissibile.

4.1. Con il quarto motivo, proposto in via subordinata, si denuncia la violazione dell'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600/1973 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) e si sostiene che, contrariamente a quanto assunto dalla CTR, la notifica dell'avviso al contribuente si era perfezionata con l'affissione dell'avviso all'Albo pretorio, atteso che lo stesso si era reso irreperibile, non avendo comunicato all'Amministrazione il trasferimento di residenza.

4.2. Con il quinto motivo si denuncia la contraddittorietà della sentenza impugnata laddove, dopo aver riconosciuto che l'Agenzia aveva avuto conoscenza del trasferimento di residenza del contribuente solo a seguito dell'acquisizione del Mod. 730/2006, con conseguente irreperibilità del contribuente, pur tuttavia ha considerato tale circostanza irrilevante ed ugualmente nulla la notifica eseguita ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600/1973, perché eseguita ad una residenza errata.

4.3. I motivi quarto e quinto possono essere trattati insieme per connessione: sono fondati e vanno accolti.

4.4. Innanzi tutto va considerato che costituisce principio ineludibile quello secondo il quale "La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune" (Cass. n. 14030/2011, 16693/2016).

Ciò posto nel caso in esame la CTR ha escluso la validità della notifica senza far applicazione del principio ricordato e senza esplicitare le ragioni specifiche per le quali ha ritenuto, con pronuncia connotata da contraddittorietà, che la procedura notificatoria non avesse risposto ai presupposti di legge, nonostante la mancata tempestiva comunicazione del cambio di residenza all'Agenzia fiscale.

5. In conclusione il ricorso va accolto sui motivi quarto e quinto, respinti gli altri; la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR del Piemonte in diversa composizione per il riesame e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

- accoglie sui motivi quarto e quinto, inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Piemonte in diversa composizione per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.