Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 maggio 2017, n. 11100

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Società di capitali cancellata dal registro delle imprese - Legittimazione processuale del liquidatore - Esclusione - Estinzione della società - Successione dei soci

 

Rilevato che T. G., quale già rappresentante legale della Lavorazioni Meccaniche T. srl, cancellata dal registro delle imprese il 14.10.2008, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR del Lazio indicata in epigrafe. La CTR, dopo avere ritenuto corretta la notifica dell'accertamento alla società estinta, in persona del legale rappresentante T. G., riteneva la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato, confermando la decisione di primo grado;

Rilevato che l'Agenzia delle entrate non ha depositato difese scritte;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata; Considerato che l'unica censura che formula la parte ricorrente attiene alla violazione dell'art. 2995 c.c. La CTR, per effetto della ritenuta estinzione della società anteriore alla notifica dell'atto di accertamento, avrebbe dovuto dichiarare nullo l'avviso notificato alla società in persona del liquidatore; Considerato che il ricorso proposto dal liquidatore della società estinta era inammissibile e che l'assenza di legittimazione attiva al processo andava rilevata in primo e in secondo grado e può esserlo comunque in questa sede di legittimità;

Considerato che questa Corte è infatti ferma nel ritenere che la domanda giudiziale introdotta dal liquidatore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese è improponibile, in quanto l'effetto estintivo che ne deriva determina il venir meno del potere di rappresentanza dell'ente estinto in capo al liquidatore stesso, come pure la successione dei soci alla società ai fini dell'esercizio, nei limiti e alle condizioni stabilite, delle azioni dei creditori insoddisfatti, come nella specie (cfr. Cass. n. 22863/2011; S.U. n.4060/2010; Cass. n. 28187/2013; Cass. n. 5375/2016);

Considerato che come pure chiarito dai precedenti sopra ricordati, all'effetto estintivo della società, anteriore alla notifica dell'avviso accertato dalla CTR, consegue il venir meno del potere di rappresentanza dell'ente estinto in capo al liquidatore, come pure la successione dei soci alla società ai fini dell'esercizio, nei limiti e alle condizioni dalla legge stabilite (art. 2495 c.c., comma 2), delle azioni dei creditori insoddisfatti (nella specie l'amministrazione erariale) e ferma restando l'eventuale responsabilità del liquidatore ove il mancato pagamento sia dipeso da colpa o, a fortiori, da dolo;

Considerato che, pertanto, la sentenza va cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, dichiarando la nullità dell'intero giudizio perché la causa non poteva essere proposta su iniziativa del liquidatore della società estinta-cfr. Cass. n. 4853/2015; Cass. n. 21188/2014- nemmeno trovando applicazione l'art. 28 c.4 d.lgs.n.175/2014, trattandosi di norma non retroattiva -cfr. Cass. n. 6743/2015-;

Considerato che ricorrono giusti motivi, in relazione alle motivazioni poste a sostegno della decisione, per compensare le spese del giudizio di merito, dichiarando irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 375 e 380 bis e 382 c.p.c.

Cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando la nullità dell'intero giudizio che la causa non poteva essere proposta su iniziativa del liquidatore della società estinta.

Compensa le spese del giudizio di merito, dichiarando irripetibili quelle del giudizio di legittimità.