Prassi - CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 06 febbraio 2017, n. 8

Tirocinio contestuale agli studi - Conteggio dei crediti formativi attribuiti all’esame di laurea

 

Lo scorso mese di dicembre il Consiglio Nazionale, a seguito dei dubbi manifestati da alcuni Ordini locali, aveva posto al Ministero dell’Università un quesito in tema di possibilità di considerare i crediti conseguiti con l’esame di laurea ai fini del calcolo dei crediti formativi richiesti per lo svolgimento del tirocinio contestuale agli studi.

Il Ministero ha risposto con nota del 24 gennaio scorso, chiarendo che i crediti conseguiti con la prova di laurea possono essere conteggiati a condizione che l’università ne specifichi lo specifico settore disciplinare.

Ti invio in allegato la risposta del Ministero unitamente al quesito posto dal Consiglio Nazionale.

 

Allegato

 

Tirocinio da dottore commercialista e da esperto contabile - crediti tesi di laurea

 

Ci viene posto di frequente il problema del calcolo dei crediti formativi al fine del valido svolgimento del tirocinio contestuale agli studi.

A partire dal decreto MIUR del 5 novembre 2010 ("Tirocinio svolto nelle more della stipula della convenzione quadro tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ai sensi dell’art. 43, comma 2, d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139"), passando poi per la convenzione quadro 2010 e, da ultimo, con la convenzione quadro 2014 stipulate con codesto Ministero, lo svolgimento del tirocinio contestuale agli studi è possibile a condizione che il percorso formativo dello studente/tirocinante preveda l’acquisizione di una serie di crediti in determinati ambiti disciplinari (nota 1). L’avvenuta acquisizione dei crediti è condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio da parte del Consiglio dell’Ordine.

Con riferimento particolare ai tirocini svolti in base al decreto MIUR del 5 novembre 2010 (quindi in periodo antecedente alla stipula della prima convenzione quadro tra Consiglio Nazionale e MIUR) viene domandato se, nell’ipotesi in cui vengano classificati dall’università (con attribuzione di specifico settore scientifico disciplinare) i crediti attribuiti dalla prova di laurea, questi possano essere conteggiati ai fini di quanto richiesto dallo stesso decreto MIUR.

Ci è stato di recente posto il caso di un soggetto che, essendo iscritto ad un corso di laurea della classe LM 77 alla data di emanazione del decreto MIUR 5 novembre 2010, era stato iscritto, in virtù del decreto stesso, nella sezione "Tirocinanti dottori commercialisti" del registro del tirocinio. Lo stesso soggetto raggiunge i crediti previsti dalla tabella del decreto citato solo conteggiando i crediti attribuiti dalla prova finale, crediti che sono stati classificati dall’università "su richiesta dello studente" (si veda l’allegato nella parte indicata dalla freccia).

La questione riveste carattere generale anche in relazione alle convenzioni quadro 2010 e 2014 per cui risulta necessario chiarire anche se al fine del soddisfacimento dei crediti previsti dalle convenzioni possano essere conteggiati anche i crediti attribuiti per la prova di laurea nel caso in cui essi vengono classificati dall’università e, quindi, siano riconducibili ad uno specifico settore disciplinare.

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.

 

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Nota:

1) Con riferimento alla convenzione quadro 2014 codesta Direzione, con nota prot. N. 379 dell’11 gennaio 2016, ha chiarito che ai fini della iscrizione nel registro del tirocinio è sufficiente che i crediti previsti dalla convenzione siano acquisiti durante l’intero percorso della laurea.

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - Nota 24 gennaio 2017, n. 2064