Prassi - CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 10 aprile 2018, n. 31

Corsi di formazione per gestori della crisi - equipollenza ex art. 7 Regolamento FPC

Come evidenziato nell'Informativa n. 14 del 5 febbraio 2018, con il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è stata disciplinata l'equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la formazione iniziale e biennale dei gestori della crisi di cui all'art. 4 del DM 24 settembre 2014, n. 202.

In virtù di tale equipollenza, per assolvere all'obbligo formativo iniziale e biennale a carico dei gestori della crisi - fissato in 40 ore complessive dall'art. 4 del DM 202/2014 - è possibile partecipare allo svolgimento di corsi di "formazione", di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b), del Regolamento FPC, ciascuno della durata non inferiore a 12 ore, aventi ad oggetto le materie della crisi d'impresa e del sovraindebitamento.

Ne consegue che tutti i corsi di formazione accreditati dal Consiglio Nazionale, che presentano le caratteristiche di cui sopra, consentono di assolvere all'obbligo formativo iniziale e biennale previsto per i gestori della crisi. Tali corsi possono essere organizzati dagli Ordini locali, dai Soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 11 del Regolamento FPC e dalle SAF e non richiedono la preventiva valutazione e approvazione da parte del Ministero della Giustizia.

Al fine di consentire ai professionisti di dimostrare la loro partecipazione ai citati corsi, si invitano gli Ordini a rilasciare ai partecipanti un attestato nominativo dal quale risulti, tra l'altro:

- che il corso ha ad oggetto le materie della crisi d'impresa e del sovraindebitamento;

- che si tratta di un corso di formazione "equipollente" che rispetta i requisiti previsti dall'art. 7 del Regolamento FPC e che consente di assolvere all'obbligo formativo iniziale e biennale dei gestori della crisi di cui all'art. 4 del del DM 24 settembre 2014, n. 202;

- il numero di ore di effettiva partecipazione al corso ed il numero di crediti formativi conseguiti.