Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 aprile 2018, n. 8911

Tributi locali - TIA - Accetamento - Riscossione - Cartella di pagamento - Categoria catastale

 

Fatti di causa

 

La S.A. s.p.a., incaricata dal Comune di Lucca dello svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 55/13/11, depositata il 22/4/2011, della Commissione tributaria regionale della Toscana, con la quale - in controversia concernente l'iscrizione a ruolo per tariffa di igiene ambientale (TIA), relativa agli anni 2003 e 2004, effettuata a carico della società G. Eredi di M.D. s.n.c. di B.F. & C., per un immobile sito in territorio comunale - è stato rigettato l'appello del gestore del servizio e confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto l'impugnazione della contribuente ed annullato le cartelle di pagamento sul rilievo che si trattava di utenza non domestica per la quale non si doveva fare riferimento alla categoria di attività "7" (alberghi con ristoranti), ma alla categoria "22" (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub), in quanto prevalentemente svolta dalla contribuente era l'attività di albergo-pensione, rispetto a quella del tutto strumentale di bar-ristorante, e che per quanto concerne la determinazione della superficie tassabile bisognava fare riferimento ai dati contenuti nella dichiarazione di variazione resa in data 28/3/2000.

Secondo la CTR l'attività principale effettivamente svolta dalla società G. "è quella di Albergo e Motel senza ristorante (cod. attività 5510B) ed attività secondaria quella di bar-ristorante", e per la quantificazione della tassa vale riferirsi non alla superficie inizialmente dichiarata, ma a quella risultante dalla dichiarazione del 28/3/2000, applicabile alle annualità 2003 e 2004 oggetto della pretesa tributaria.

La contribuente resiste con controricorso e memoria.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma primo, n. 4, in relazione all'art. 112 c.p.c., omessa pronuncia e conseguente nullità della sentenza, giacché la CTR non ha in alcun modo considerato la circostanza, decisiva ai fini della decisione della causa, che per la determinazione della tariffa l'ente gestore si era basato sulla categoria di attività "22", attribuita con il codice ISTAT all'epoca risultante dalla visura della Camera di Commercio, e che alla dichiarazione di variazione presentata in data 7/4/2005, che faceva seguito alla

modifica del codice ISTAT inizialmente attribuito, non poteva essere riconosciuta, a norma del Regolamento TIA adottato dal Comune, efficacia retroattiva.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma primo, n. 5, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, giacché la CTR non ha chiarito perché ha considerato i dati contenuti nella denuncia di variazione in data 28/3/2000, con la quale la contribuente aveva comunicato unicamente la variazione delle superfici adibite alle attività esercitate, non la diversità qualitativa di quella, esercitata in via prevalente, alberghiera, e perché l'ente gestore non poteva fare legittimamente riferimento, avuto riguardo alle annualità 2003 e 2004, alla classificazione di cui al codice ISTAT all'epoca attribuito dalla Camera di Commercio, risultante da visura camerale.

Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma primo, n. 3, violazione falsa applicazione degli artt. 11, comma 2, 14, comma 4, 25, Regolamento TIA, adottato con delibera consiliare n. 179 del 19/12/2002, giacché la CTR non ha considerato che, ai fini del calcolo tanto della parte fissa, quanto della parte variabile della tariffa, occorre far riferimento alla tipologia di attività svolta dall'utente, e che le dichiarazioni, per le utenze non domestiche, devono sempre contenere l'indicazione dell'attività svolta, della partita IVA e del relativo codice ISTAT, dati nella specie forniti all'ente gestore dalla stessa società G..

La questione centrale della presente controversia, che vede la contribuente opporsi alle cartelle di pagamento emesse per TIA, anni 2003 e 2004, in relazione ad un immobile adibito prevalentemente - in tesi - ad attività alberghiera (albergo - pensione/bar-ristorante), ruota attorno alla efficacia temporale della intervenuta modifica della classificazione dell'attività economica esercitata dalla società G., alla quale era stata iniziai «l’attribuita, in forza del codice ISTAT, la categoria "22" (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub), e poi la categoria "7" (alberghi con ristoranti), meno onerosa ai fini qui considerati.

Secondo parte ricorrente la dichiarazione di variazione in data 28/3/2000, che riguarda soltanto la superficie tassabile, diversamente suddivisa tra le diverse attività, andava giustamente considerata, perché antecedente alle annualità per le quali è stato richiesto il pagamento della TIA, non anche la dichiarazione di variazione in data 7/4/2005, con cui veniva comunicata la ottenuta variazione, a decorrere dal 1/1/2003, della classificazione dell'attività, la quale non può che riguardare il futuro, in quanto, in forza delle disposizioni (artt. 14 e 25) del Regolamento TIA, le variazioni che comportano il pagamento di una tariffa inferiore hanno effetto dal giorno successivo a quello della comunicazione all'ente gestore.

Secondo la intimata contribuente, invece, l'ente gestore non poteva basare la tariffa su un codice di attività errato, successivamente rettificato "con efficacia retroattiva dal 17/4/2003" dalla Camera di Commercio di Lucca, circostanza quest'ultima comunicata in data 7/4/2005, epoca comunque antecedente alla iscrizione a ruolo della maggiore tassa dovuta, ed alla notificazione delle cartelle di pagamento impugnate, come dimostrato anche dalla ulteriore documentazione (attribuzione partita IVA per attività alberghiera sin dal 1/1/2003, studi di settore attestanti la prevalenze del reddito prodotto da siffatta attività, relazione tecnica del Geom. B., bilanci societari ed altro) depositata in giudizio.

Com'è noto, le imprese iscritte al Registro delle Imprese vengono classificate in base alla descrizione dell'attività economica effettivamente esercitata e denunciata all'ufficio, nel caso di più attività svolte dalla stessa impresa, presso la sede legale o le unità locali, viene inoltre indicato quale è prevalente e quali, invece, sono secondarie (la classificazione delle attività economiche avviene attraverso l'attribuzione di un codice alfanumerico, denominato ATECO 2007, elaborato dall'ISTAT).

Nel caso di specie, dunque, appare di fondamentale importanza stabilire se il contribuente fosse o meno onerato, in base alle disposizioni di legge ed a quelle regolamentari, della denuncia di variazione, sia nel caso di variazione della categoria di appartenenza dell'utenza per una corrispondente sopravvenuta variazione dell'attività produttiva, sia nel caso, che qui maggiormente interessa, di originaria non corretta qualificazione dell'attività esercitata.

Va, anzitutto, richiamato l'indirizzo di questa Corte (Cass. n. 17932/2004, n. 21337/2008, n. 2582/2009) secondo cui la quantificazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), di cui la tariffa di igiene ambientale (TIA) rappresenta una mera variante successiva (Cass. n. 3756/2012), è resa possibile dalla denuncia dei contribuenti ed il complesso normativo risultante dagli artt. 70, 71 e 72 D.Lgs. n. 507 del 1993 non prevede alcun accertamento, ma dispone che la stessa, in mancanza di una denuncia di variazione da parte del contribuente o di notifica di rettifiche da parte dell'ente gestore, viene liquidata sulla base dei ruoli dell'anno precedente; la denuncia, infatti, ha effetto anche per gli anni successivi per cui non occorre ripresentarla, se non intervengono variazioni nelle condizioni di tassabilità. Orbene, la contribuente ha comunicato all'ente gestore la variazione della categoria di appartenenza che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Regolamento Comunale TIA, va individuata "con riferimento al codice ISTAT", mediante la dichiarazione di variazione in data 7/4/2005, atteso che la dichiarazione di variazione in data 28/3/2000, riguardando soltanto la superficie tassabile, non conteneva il dato sopra indicato, che pure va indicato nelle dichiarazioni in quanto presupposto necessario per il calcolo della tariffa.

Trova, pertanto, applicazione il disposto degli artt. 14, comma 4, e 25, comma 2, del Regolamento citato, secondo cui "Le variazioni che comportano il pagamento di una minore tariffa hanno comunque effetto dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa comunicazione da parte dell'interessato" al gestore, il quale provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti, ed all'applicazione e riscossione della tariffa, secondo le modalità di svolgimento del servizio, a nulla rilevando la circostanza che al momento della comunicazione il tributo non fosse stato ancora iscritto a ruolo.

Non v'è dubbio che le richiamate disposizioni regolamentari pongono un limite di efficacia temporale alla variazione della dichiarazione di variazione, e ciò del resto è coerente con la regola dell'uItrattività della comunicazione di inizio dell'utenza (art. 25, comma 2, Regolamento citato), e con la norma transitoria (art. 32, comma 2, Regolamento citato) secondo cui il gestore, nel passaggio dal regime TARSU a quello TIA, poteva procede "alla immediata applicazione del metodo normalizzato, attribuendo la tariffa alle singole utenze sulla base di quanto riscontrabile dai ruoli della tassa rifiuti, salvo conguaglio a chiusura dell'anno contabile. A tal fine il Comune trasmette al gestore copia informatica degli archivi della tassa rifiuti relativi alle denunce dei contribuenti e degli accertamenti effettuati".

La sentenza di appello va cassata, e non potendo essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, la causa va rinviata per nuovo esame alla medesima CTR, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.