Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 aprile 2017, n. 10547

Tributi - Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi - cd. Ecotassa - Consorzio - Deposito di rifiuti non autorizzato dalla Regione

 

Fatti di causa

 

La Commissione tributaria regionale della Puglia respingeva l'appello proposto dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari contro la sentenza di rigetto dell'impugnazione consortile avverso due provvedimenti regionali emessi nell'anno 2011 in applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi (c.d. ecotassa).

Il giudice d'appello confermava la ratio decidendi addotta dal primo giudice circa la correttezza dei provvedimenti emessi a carico del Consorzio, sui terreni del quale era stato rivenuto deposito di rifiuti non autorizzato dalla Regione, né ad essa denunciato.

Il Consorzio ricorre per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria.

La Regione resiste mediante controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 31 e 32, I. 549/1995, art. 3, comma 2, l.r. 5/1997, art. 2 d.lgs. 36/2003, per aver il giudice d'appello ritenuto legittima l'applicazione del tributo pur in difetto di un'autentica discarica di rifiuti.

1.1. Il motivo è inammissibile.

L'art. 3, comma 32, I. 549/1995 prevede l'applicazione dell'ecotassa anche per il semplice deposito incontrollato di rifiuti, senza richiedere l'esercizio organizzato di una discarica abusiva.

Nel ritenere integrata la fattispecie normativa, il giudice d'appello ha valutato in fatto il materiale istruttorio (verbale di sopralluogo della Guardia di Finanza); sotto l'apparenza di una censura per violazione di legge, il ricorrente impugna questo giudizio di fatto, viceversa insindacabile nella sede di legittimità, tanto più in quanto soggetto ratione temporis ai limiti del controllo motivazionale introdotti dalla I. 134/2012.

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 31 e 32, I. 549/1995, art. 3, comma 2, l.r. 5/1997, art. 256, comma 3, d.lgs. 152/2006, artt. 2, 3, comma 3, e 5 d.lgs. 472/1997, per aver il giudice d'appello ritenuto legittima l'applicazione del tributo pur in difetto di una qualche colpa del Consorzio.

2.1. Il motivo è inammissibile.

L'art. 3, comma 32, I. 549/1995 prevede l'applicazione dell'ecotassa al proprietario dei terreni solo ove questi non abbia denunciato lo scarico abusivo agli organi regionali, a guisa che la responsabilità dominicale viene a configurarsi nei termini soggettivi della culpa in vigilando.

Nel ritenere integrata la fattispecie normativa, il giudice d'appello ha ritenuto il Consorzio responsabile «del fatto illegittimo altrui per aver omesso la vigilanza, ossia non aver impedito che terzi utilizzassero abusivamente il suo terreno come discarica o deposito incontrollato di rifiuti speciali»; sotto l'apparenza di una censura per violazione di legge, il ricorrente impugna questo giudizio di fatto, viceversa insindacabile nella sede di legittimità, tanto più in quanto soggetto ratione temporis ai limiti del controllo motivazionale introdotti dalla I. 134/2012.

3. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 32, I. 549/1995, art. 2, comma 3, l.r. 5/1997, per aver il giudice d'appello ritenuto legittima l'applicazione del tributo pur in difetto di una previsione regionale attuativa.

3.1. Il motivo è infondato.

Vero che questa Corte ha qualificato l'emanazione della norma regionale attuativa come un requisito di esigibilità del tributo, la cui sopravvenienza non opera per il pregresso (Cass. 5 maggio 2011, n. 9865, Rv. 617952; Cass. 12 luglio 2013, n. 17245, Rv. 627269); in Puglia, tuttavia, all'epoca delle violazioni di che trattasi, già era stata emanata la l.r. 5/1997, in ossequio al rinvio disposto dall'art. 3, commi 30 e 34, I. 549/1995.

4. Il ricorso deve essere respinto, con aggravio delle spese processuali e raddoppio del contributo unificato.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla Regione Puglia le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Dichiara che il ricorrente ha l'obbligo di versare l'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 115/2002.