Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 luglio 2016, n. 14405

Tributi - Avviso di accertamento - Maggiore Irpef dovuta - Art. 38 comma IV DPR 600/1973

 

In fatto

 

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti di M.G. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 130/06/2015, depositata in data 27/01/2015, con la quale - in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, per maggiore IRPEF dovuta in relazione all’anno d’imposta 2008, a seguito di rideterminazione in via sintetica, ai sensi dell’art. 38 comma IV DPR 600/1973, del reddito imponibile, sulla base della disponibilità di determinati beni indicatori di capacità contributiva e delle spese per incrementi patrimoniali sostenute, - è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva solo parzialmente accolto il ricorso del contribuente (rideterminando il reddito netto in misura inferiore a quello sinteticamente accertato dall’Ufficio erariale).

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del contribuente, annullando integralmente l’atto impositivo, hanno sostenuto, da un lato, che, per effetto di una sentenza della C.T.P. di Savona, resa nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso quanto all’anno d’imposta 2007, con la quale il maggior reddito accertato dall’Ufficio era stato "abbattuto" ad € 30.000,00 (a fronte di € 24.269,00 dichiarati), era venuto meno il presupposto del doppio scostamento di oltre il 25% tra reddito dichiarato e reddito netto sinteticamente accertato e, dall’altro lato, che gli elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio (un appartamento ad uso abitazione principale ed un’autovettura acquistata nel 2007, con un finanziamento bancario per € 60.000,00) erano tali da fare ritenere "Il reddito presunto... esente, in relazione all’’alloggio per natura dello stesso e per la vettura perché alimentato da indebitamento",

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

 

In diritto

 

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 38 DPR 600/1973 e dell’art. 2728 c.c., sia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c..

2. La censura, nella parte implicante violazione di nonna di diritto, assorbita l’ulteriore denuncia di vizio motivazionale, è fondata, con assorbimento dell’ulteriore doglianza.

L’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 (disciplinante, fra l'altro, il metodo di accertamento sintetico del reddito) prevede, nel testo vigente ratione temporis (vale a dire tra la L. n. 413 del 1991 e il D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010), da un lato (comma 4), la possibilità di presumere il reddito complessivi) netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui consumi); nel procedere alla detta determinazione sintetica del reddito l’Ufficio deve valutare (secondo le modalità indicate nel d.m. 10-9-1992) la disponibilità di beni e servizi descritti nella tabella allegata al citato d.m., e può utilizzare anche elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva diversi da quelli di cui alla tabella (art. 1, commi 1 e 2 cit. d.m.); dall'altro, le "spese per incrementi patrimoniali", vale a dire quelle - di solito elevate - sostenute per l'acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente; ai valori ottenuti in base alla disponibilità dei beni o servizi specificamente indicati deve poi essere aggiunta l'eventuale quota relativa ad incrementi patrimoniali determinata ai sensi del quinto comma DPR 600/73 (art. 3, comma 7, cit. d.m.) (Cass. 15289/2015).

In sostanza, il dettato del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, prevede che il controllo della congruità dei redditi dichiarati venga effettuato partendo da dati certi ed utilizzando gli stessi come indici di capacità di spesa, per dedurne, avvalendosi di specifici e predeterminati parametri di valorizzazione (c.d. redditometro), il reddito presuntivamente necessario a garantirla. Quando il reddito determinato in tal modo si discosta da quello dichiarato per almeno due annualità, l'ufficio può procedere all'accertamento con metodo sintetico, determinando il reddito induttivamente e quindi utilizzando i parametri indicati, a condizione che il reddito così determinato sia superiore di almeno un quarto a quello dichiarato.

Con recente pronuncia, questa Corte (Cass. 8995/2014) ha chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, a fronte di un accertamento induttivo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38: "A norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che "l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione". La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).

In tal senso, va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della "durata" del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati (Cass. 8995/2014; Cass. 25104/2014).

Come rilevato dalla stessa Commissione Tributaria Regionale, l’Ufficio erariale ha assolto l’onere di individuare elementi certi indicatori di capacità di spesa (nella fattispecie, in particolare, la disponibilità di un immobile ad uso abitazione principale e di un’autovettura Audi, immatricolata nel 2007).

Il contribuente avrebbe dovuto - non contestando il possesso dei suddetti beni - provare, con idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte "da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta".

Invece, la C.T.R., non attenendosi a tali principi di diritto, ha ritenuto sufficiente a fare venire meno il presupposto dell’accertamento sintetico, da un lato, una pronuncia di merito, neppure passata in giudicato, emessa per l’annualità precedente del 2007 (comportante una riduzione del maggior reddito accertato, che avrebbe fatto di per sé venire meno il presupposto dello scostamento per almeno due annualità), e, dall’altro lato, la stessa natura di uno dei beni-indice (individuati dai decreti ministeriali attuativi della normativa), un appartamento adibito ad abitazione principale, oltre il fatto, genericamente illustrato, che l’acquisto dell’autovettura, del valore di €. 60,000,00, era stato "alimentato da indebitamento".

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione.