Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 luglio 2016, n. 14412

IRAP - Adesione del professionista alla c.d. Medicina di Gruppo - Diniego di rimborso - Impugnabile

 

In fatto

 

S. F. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 489/06/2015, depositata in data 10/03/2015, con la quale - in controversia concernente le separate impugnazioni del diniego di rimborso dell’IRAP versata dal contribuente, esercente, tramite adesione ad associazioni con altri medici, nella forma della c.d. medicina di gruppo, l’attività d medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, negli anni dal 2006 al 2009, - è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto i ricorsi riuniti del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame del contribuente, hanno sostenuto, in via preliminare, che l’istanza di rimborso relativa al 1° acconto di imposta IRAP 2006 versato era tardiva, essendo stata proposta oltre il termine di decadenza di 48 mesi e, nel merito dei restanti diritti di rimborso, che era ravvisabile la presenza di un’autonoma organizzazione, con conseguente assoggettamento dell’attività professionale (medico pediatra) ad IRAP, stante "sia la forma associativa della medicina di gruppo nella quale, come rileva l'ufficio, è possibile lo scambio di assistiti e dunque un potenziale incremento della singola attività professionale, sia l’apporto di collaboratori (altro personale sanitario sostitutivo dei titolari) e la rilevanza delle spese per beni strumentali all’esercito dell’attività professionale sanitaria".

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

 

In diritto

 

1. Il ricorrente lamenta, con il primo ed il secondo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 2, primo periodo, e 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 446/1997, avendo i giudici della C.T.R. ricollegato la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione all’adesione del professionista alla c.d. Medicina di Gruppo ed al dato, irrilevante (in assenza di utilizzo di personale dipendente o di collaborazioni continuative), dell’apporto di collaboratori, intesi quali colleghi medici disponibili a sostituzioni occasionali, in periodo feriali o di assenza per malattia.

Infine, con l’ultimo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in punto di valutazione dei beni strumentali utilizzati, ritenuti dalla C.T.R., del tutto apoditticamente, rilevanti.

2. Le prime due censure, da trattare unitariamente, sono fondate, con assorbimento del terzo motivo.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia n. 7291/2016, hanno di recente affermato il seguente principio di diritto: "In materia di imposta regionale sulle attività produttive, la medicina di gruppo ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 270 del 2000, non è un'associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicché la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l'eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione; per quest'ultima, è insufficiente l'erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacché essa costituisce il '’minimo indispensabile" per l’esercizio dell'attività professionale".

Le Sezioni Unite hanno escluso quindi che l'attività della medicina di gruppo sia riconducibile ad uno dei tipi di società o enti, di cui agli artt. 2 e 3 del d. lgs. n. 446 del 1997, e che quindi costituisca ex lege presupposto d'imposta ed hanno richiamato, da tempo chiarito, da questa stessa Corte, con riguardo all'IRAP, in ordine al fatto che la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature, indicate nell'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre. 1992, n. 502 (e considerazioni analoghe conseguono m relazione poi alle spese costituenti la quota per il "Personale di segreteria o infermieristico comune", il cui utilizzo è previsto per lo svolgimento dell’attività di medicina di gruppo dall'art. 40, camma 9, lettera d), del detto accordo collettivo, reso esecutivo col d.P.R. n. 270 del 2000), rientrando nell'ambito del "minimo indispensabile" per l'esercizio dell’attività professionale ed essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per se, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo (Cass. n. 10240 del 2010, n. 1158 del 2012).

La decisione della C.T.R. non è conforme a tale principio di diritto successivamente affermato e peraltro la controricorrente, anche in questa sede, deduce soltanto l’esercizio in forma associata della medicina di gruppo quale requisito integrante l’autonoma organizzazione ai fini IRAP.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo motivo, va cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va accolto il ricorso introduttivo del contribuente, ad esclusione del 1° acconto di imposta IRAP 2006 (stante il giudicato formatosi sulla decadenza del contribuente).

Atteso che sul thema decidendum oggetto della lite vi è stato intervento recente delle Sezioni Unite di questa Corte, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente, ad esclusione del 1° acconto di imposta IRAP 2006. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.