Prassi - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Comunicato 01 dicembre 2017, n. 60

Sicurezza nel settore della navigazione e del trasporto marittimo - Protezione dei dati personali utilizzati dalle forze dell’ordine

 

TUTELA DEL CONSUMATORE NEL SETTORE AGROALIMENTARE

Nuove norme in materia di reati agroalimentari (disegno di legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato un disegno di legge che introduce nuove norme in materia di reati agroalimentari.

Il disegno di legge interviene principalmente su due fronti:

- la tutela della salute pubblica, attraverso una chiara delimitazione della categoria dei reati di pericolo contro la salute;

- il contrasto delle frodi in commercio di prodotti alimentari, sia sotto il profilo sanzionatorio, sia sotto il profilo dell’estensione della sfera repressiva, in modo da tutelare la «lealtà commerciale» e da colpire, con maggiore efficacia, le organizzazioni complesse e la responsabilità delle persone giuridiche.

Il testo mira a incidere, in particolare, nell’ambito alimentare, colmando le attuali lacune della legislazione penale e sanzionando in modo specifico le vere e proprie frodi nei confronti del consumatore finale, tenendo conto del valore prioritario assunto dalla «identità» del cibo quale parte irrinunciabile della cultura di territori, delle comunità locali e dei piccoli produttori locali, che definiscono, in sostanza, il «patrimonio alimentare». Il disegno di legge tiene conto, in tal senso, del fatto che la maggior parte delle frodi riguarda le caratteristiche intrinseche degli alimenti, come l’attestazione di conformità a specifiche modalità di produzione (tra le quali quella «biologica») o la loro origine geografica, e prevede pertanto un inasprimento delle sanzioni già in vigore in materia.

Inoltre, vengono per la prima volta introdotte sanzioni mirate nei confronti della produzione e commercializzazione di alimenti che, tenuto conto della dimensione all’ingrosso dell’attività illecita, anche organizzata, non sono capaci di produrre un pericolo immediato e imminente, ma manifestano la propria pericolosità nel medio e lungo periodo e in via del tutto eventuale. Allo stesso modo, vi è la previsione di sanzioni per l’omesso ritiro di alimenti pericolosi per la salute.

 

COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA AGRICOLO E REVISIONE DELLE NORME SU FORESTE E FILIERE FORESTALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi che, in attuazione della legge sulla semplificazione, la razionalizzazione e la competitività dei settori agricolo e agroalimentare (legge 28 luglio 2016, n. 154), introducono norme volte, da un lato, alla riorganizzazione delle competenze nel sistema di erogazione degli aiuti comunitari cui sono preposti l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e il sistema degli Organismi pagatori riconosciuti e, dall’altro, alla revisione e all’armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali.

Di seguito le principali previsioni dei due decreti.

1. Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (decreto legislativo - esame preliminare)

Il decreto, in attuazione dell’articolo 15 della legge delega e in linea con la nuova politica agricola comune 2014-2020, prevede la riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in modo da renderla maggiormente rispondente alle specifiche esigenze del settore e da assicurare il raggiungimento di diversi obiettivi:

- migliorare la qualità dei servizi erogati alle imprese agricole;

- razionalizzare e contenere la spesa;

- innalzare l’efficienza del sistema di pagamenti;

- rivedere e ottimizzare il modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale;

- rivedere l’attuale sistema di gestione del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale);

- ottimizzare l’accesso alle informazioni, mediante la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta una più forte integrazione tra le articolazioni regionali e la struttura centrale.

Infine, il decreto mira ad assicurare in modo più strutturato e netto la separazione tra le funzioni di Organismo di coordinamento e di Organismo pagatore attribuite all’AGEA.

 

2. Disposizioni concernenti la revisione e l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in attuazione dell'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (decreto legislativo - esame preliminare)

Il decreto costituisce il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali e provvede, pertanto, al riordino della normativa in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale in materia forestale, di agricoltura, ambiente, paesaggio, commercio e sviluppo rurale.

Il provvedimento mira, in primo luogo, a far fronte in maniera più efficace alle urgenti necessità di tutela e gestione attiva del territorio italiano, contrastando l’abbandono colturale e il declino demografico nelle aree montane e rurali del paese e, secondariamente, a garantire la conservazione ambientale e paesaggistica, lo sviluppo di nuove "economie verdi" e la crescita occupazionale in particolare nelle aree interne del Paese. Più specificamente, le direttrici lungo le quali si è mosso l’intervento normativo sono le seguenti:

- promuovere su tutto il territorio nazionale la tutela e la gestione attiva e razionale del bene bosco;

- rafforzare la funzione di coordinamento istituzionale svolta dallo Stato nei confronti delle Regioni e delle autonomie locali direttamente e indirettamente competenti sulla materia forestale;

- formulare chiari indirizzi nazionali di riferimento su programmazione, pianificazione, tutela e gestione attiva del patrimonio forestale nazionale;

- definire, di concerto con le Regioni e i ministeri competenti, i criteri normativi e operativi minimi e comuni per tutto il territorio nazionale su specifici temi;

- portare in ambito internazionale ed europeo un’unica posizione nazionale in materia forestale.

 

FONDI DI INVESTIMENTO EUROPEI A LUNGO TERMINE

Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (decreto legislativo - esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (European Long-Term Investment Fund - ELTIF).

Il regolamento disciplina, in particolare:

- la commercializzazione transfrontaliera degli ELTIF, sia presso gli investitori al dettaglio che presso gli investitori professionali in tutta l’Unione europea;

- la procedura armonizzata per l’autorizzazione dei fondi di investimento a lungo termine;

- la definizione delle politiche di investimento, con specifiche limitazioni alle attività collaterali che gli ELTIF possono intraprendere (ad esempio il divieto di vendite allo scoperto o con patti di riacquisto);

- la prevenzione dei conflitti di interessi;

- gli obblighi di trasparenza e le condizioni di commercializzazione.

Il decreto, in attuazione della legge di delegazione europea 2015, apporta al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) le modificazioni necessarie all’applicazione del regolamento, attribuendo alla Banca d’Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti, nonché il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi previsti. Inoltre, il testo introduce le modifiche alla normativa vigente necessarie ad assicurare un appropriato grado di protezione dell’investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

 

SICUREZZA NEL SETTORE DELLA NAVIGAZIONE E DEL TRASPORTO MARITTIMO

1. Attuazione della direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (decreto legislativo - esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017 n. 163), recepisce la direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, introducendo nuove disposizioni e norme di sicurezza per le navi adibite al trasporto passeggeri.

Le nuove norme hanno l’obiettivo di prevenire e ridurre incidenti e sinistri in mare, migliorare la sicurezza nel settore del trasporto marittimo e prevenire l’inquinamento, attraverso una serie di regole costruttive da applicare alle navi, con particolar riguardo a:

- regole costruttive relative alla protezione contro il rumore;

- regole tecniche relative al timone e alla sua capacità operativa;

- caratteristiche delle serrande tagliafuoco e tagliafumo;

- caratteristiche dell’apparecchio autorespiratore ad aria compressa compreso negli equipaggiamenti da vigile del fuoco;

- previsioni circa la presenza a bordo di due apparecchi radiotelefonici, ricetrasmittenti portatili per ciascun vigile del fuoco;

- caratteristiche di resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti, che devono tenere in considerazione il rischio di trasmissione del calore in corrispondenza delle intersezioni e delle estremità delle barriere termiche;

- caratteristiche tecniche delle condotte e degli impianti di ventilazione delle navi;

- piani e procedure per il recupero di persone dall’acqua.

 

2. Attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull’equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (decreto del Presidente della Repubblica - esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, ha approvato, in esame definitivo, un regolamento, da attuarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, che attua la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull’equipaggiamento marittimo.

L’obiettivo principale della direttiva è di assicurare che l’equipaggiamento marittimo sia conforme alle norme di sicurezza previste dalle normative internazionali, comprese le pertinenti norme di prova, e che l’equipaggiamento stesso possa circolare liberamente nel mercato interno ed essere sistemato a bordo di navi battenti bandiera di qualsiasi Stato membro.

Si prevede, quindi, che gli operatori economici siano responsabili della conformità dell’equipaggiamento marittimo in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione degli interessi pubblici disciplinati e una concorrenza leale nel mercato dell’Unione.

Allo scopo di rafforzare ulteriormente la sicurezza in ambito marittimo, il nuovo assetto normativo istituisce, infine, l’Autorità di vigilanza sul mercato che si occupa, in maniera strutturata e permanente, anche attraverso l’effettuazione di prove di laboratorio, dei rischi derivanti dagli equipaggiamenti marittimi presenti sul mercato e a bordo dei navigli europei.

 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI UTILIZZATI DALLE FORZE DELL’ORDINE

Modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia (decreto del Presidente della Repubblica - esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’interno Marco Minniti, ha approvato, in esame definitivo, un regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, che individua le modalità di attuazione dei principi del Codice di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato per finalità di polizia dal Centro elaborazioni dati (CED) e da organi, uffici o comandi di polizia.

In particolare, si stabilisce il divieto alla raccolta e al trattamento dei dati sulle persone per il solo fatto della loro origine razziale o etnica (inclusi quelli genetici e biometrici), la fede religiosa, l’opinione politica, l’orientamento sessuale, lo stato di salute, le convinzioni filosofiche o di altro genere, l’adesione a movimenti sindacali. È consentito il trattamento di tale particolare categoria di dati qualora vi siano esigenze correlate ad attività informative, di sicurezza, o di indagine di polizia giudiziaria o di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ad integrazione di altri dati personali.

Sono poi disciplinati i casi in cui è consentita la comunicazione dei dati tra Forze di polizia, a pubbliche amministrazioni o enti pubblici e a privati, consistenti, sostanzialmente, nell’esigenza di evitare pericoli gravi e imminenti alla sicurezza pubblica e di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali per le finalità di polizia.

E’ disciplinato l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, di ripresa fotografica, video e audio, che è consentito per finalità di polizia, quando ciò sia necessario per documentare specifiche attività preventive e repressive di reati. Si dispone che la diffusione di dati ed immagini è consentita solo nei casi in cui sia necessaria per le finalità di polizia, fermo restando il rispetto degli obblighi di segretezza e, in ogni caso, con modalità tali da preservare la dignità della persona interessata.

Si individuano gli specifici termini massimi di conservazione dei dati, quantificandoli in relazione a distinte categorie e si dispone che tali termini siano aumentati di due terzi quando i dati personali sono trattati nell’ambito di attività preventiva o repressiva relativa ai reati di criminalità organizzata, con finalità di terrorismo e informatici. Decorsi i termini di conservazione fissati, i dati personali, se soggetti a trattamento automatizzato, sono cancellati o resi anonimi, mentre continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni sullo scarto dei documenti d’archivio delle pubbliche amministrazioni i dati non soggetti a trattamento automatizzato.

Si prevede poi che la persona interessata possa chiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che la riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile e, se i dati sono trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, il loro aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima.

 

RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89", in attuazione dell’articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, ha approvato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che modifica il regolamento di organizzazione dello stesso Ministero, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance.

Il decreto prevede, in particolare, l’istituzione di un apposito ufficio dirigenziale di livello generale, denominato "Unità per la sicurezza del patrimonio culturale", a cui sono affidati i compiti di coordinamento sia delle iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale, sia degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali e internazionali. La misura si iscrive nel complessivo quadro di iniziative in tema di sicurezza del patrimonio portate avanti negli ultimi anni, con l’obiettivo sia del rafforzamento della generalizzata prevenzione del rischio del patrimonio culturale, sia della massima tempestività ed efficacia di azione in caso di eventi calamitosi.

 

GOLDEN POWER

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato:

- di non esercitare i poteri speciali e di consentire il decorso dei termini temporali in relazione all’operazione di sottoscrizione, da parte della società AVIO, di un contratto di licenza con la società MT Aerospace AG, per la fabbricazione di componenti per lanciatori spaziali (Settore difesa e sicurezza nazionale);

- di non esercitare i poteri speciali e di consentire il decorso dei termini temporali in relazione all’operazione di concessione di licenza d’uso a terzi di diritti di proprietà intellettuale, da parte di L. S.p.a., all’agenzia Nato Helicopters Management Agency, per la produzione del sistema NGIFF su elicotteri militari (Settore difesa e sicurezza nazionale).

 

PIANO DI RIENTRO DEL DISAVANZO SANITARIO DELLA REGIONE LAZIO

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato l’assegnazione al Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, quale Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, del compito di proseguire le azioni già intraprese per procedere, ad esito della completa realizzazione del Programma operativo 2016-2018, al rientro nella gestione ordinaria entro il 31 dicembre 2018.

 

STRADA STATALE ORTE-CIVITAVECCHIA

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato, a norma dell’articolo 183, comma 6, del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006), il provvedimento di compatibilità ambientale del progetto preliminare per la realizzazione del completamento della strada statale n. 675, asse Orte-Civitavecchia, tratta Monte Romano Est-Strada statale 1 Aurelia, nel rispetto delle prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni di carattere paesaggistico e ambientale impartite nel corso della conferenza di servizi indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha esaminato dieci leggi regionali, deliberando:

- di impugnare la legge della Regione Campania n. 30 del 09/10/2017, recante "Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute", in quanto una norma, in materia di interventi per la prevenzione, l’assistenza e il supporto alla disassuefazione dal tabagismo, interferisce con le funzioni del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, in violazione dell’art. 120 Cost., e si pone altresì in contrasto con le previsioni di detto Piano, in violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.;

- e di non impugnare:

1. la legge della Regione Campania n. 29 del 09/10/2017, recante "Norme per la tutela della salute psicologica nei luoghi di lavoro e per la prevenzione dei fenomeni del mobbing e del disagio lavorativo";

2. la legge della Regione Lombardia n. 23 del 13/10/2017, recante "Ratifica dell’intesa tra la Regione Lombardia della Repubblica Italiana, la Provincia di Sondrio e il Cantone dei Grigioni (Confederazione Svizzera) per lo sviluppo del traffico pubblico regionale e transfrontaliero e della sua componente turistica";

3. la legge della Provincia di Trento n. 13 del 13/10/2017, recante "Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007, della legge provinciale sui beni culturali 2003 e di disposizioni connesse";

4. la legge della Regione Marche n. 29 del 18/10/2017, recante "Variazione generale al bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (2° provvedimento)";

5. la legge della Regione Emilia Romagna n. 20 del 10/10/2017, recante "Disposizioni per la ridefinizione, semplificazione e armonizzazione delle forme di partecipazione dei soggetti del terzo settore alla concertazione regionale e locale";

6. la legge della Regione Puglia n. 39 del 13/10/2017, recante "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126";

7. la legge della Regione Veneto n. 36 del 17/10/2017, recante "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall’acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per prestazioni relative all’evento "Terzo Incontro Mondiale sui Paesaggi Terrazzati: I terrazzamenti paesaggio del futuro"";

8. la legge della Regione Veneto n. 37 del 17/10/2017, recante "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da procedura espropriativa per l’esecuzione di lavori di realizzazione del Sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR)";

9. la legge della Regione Veneto n. 38 del 17/10/2017, recante "Norme per il sostegno delle famiglie e delle persone anziane, disabili, in condizioni di fragilità o non autosufficienza, per la qualificazione e il sostegno degli assistenti familiari".