Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 30 settembre 2016

Riduzione dei premi assicurativi per le imprese artigiane - Anno 2016

Articolo 1

1. La riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2014/2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stabilita in misura pari al 7,61% dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2016.

Articolo 2

1. Le economie, eventualmente generate dall’applicazione dell’articolo 1, sono destinate ad incrementare l’ammontare delle risorse disponibili per il rispettivo periodo di riferimento, al fine di attribuire una maggiore riduzione a quelle imprese che hanno i requisiti previsti dal presente decreto. L’INAIL provvede ad effettuare, anche successivamente, la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.