Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 novembre 2016, n. 23511

Tributi - Cartella di pagamento - Notifica a mezzo raccomandata postale - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.

 

Ritenuto in diritto

 

Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 26 D.P.R. n. 602 del 1973, 60 D.P.R. n. 600 del 1973, 138, 139 e ss.gg., 145, 156, 157 e 160 c.p.c., giacché il giudice di appello ha ritenuto validamente eseguita la notifica delle cartelle di pagamento, a mezzo del servizio postale, nel luogo di residenza dell'amministratore e legale rappresentante della società, peraltro, non nominativamente indicato, pur in difetto di un preventivo tentativo presso la sede di quest'ultima. Ad avviso della ricorrente le notificazioni eseguite nei confronti della "E.S. s.r.l. presso S.R. - amm.re unico - Strada del baraccone, 14, Bari", ai sensi dell'art. 50 D.P.R. n. 600 del 1973, con consegna del plico in alcuni casi a persona diversa dal legale rappresentante, sono nulle e, consequenzialmente, sono nulle anche le successive intimazioni di pagamento.

Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi del giudizio, giacché il giudice di appello ha trascurato la doglianza concernente la mancata produzione delle cartelle asseritamente notificate alla società e, quindi, la mancata dimostrazione che le stesse recassero l'indicazione del nominativo del legale rappresentante della società, costituente il presupposto per eseguire la notifica ai sensi dell'art. 145 c.p.c. nel testo all'epoca vigente.

I suesposti motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente in quanto tra loro intimamente connessi, sono infondati e non meritano accoglimento.

La questione posta con i motivi di ricorso può trovare soluzione osservando che, in generale, la cartella esattoriale può essere notificata - com'è appunto accaduto nel caso in esame - ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 - applicabile ratione temporis - è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.

La notifica, in tal caso, si perfeziona con l'indicazione nell'avviso di ricevimento della data e della sottoscrizione della persona che ha ricevuto l'atto, conformemente alle disposizioni del decreto del Ministero delle Comunicazioni in data 9/4/2001 recante "approvazione delle condizioni generali del servizio postale" che all'art. 32, per gli invii di posta raccomandata, richiede che il plico venga consegnato "al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta".

E' stato osservato che anche se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 22488/2014; n. 2008/2008).

Difettando, infatti, apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; 4895/2014; n. 9111/2012; n. 270/2012).

La specialità della disciplina normativa della notificazione della cartella, contenuta nell'esaminato D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 26, trova, invero, riscontro anche nella stessa Legge n. 890 del 1982 che, all'articolo 14, comma 1, dispone che la notifica degli atti tributari al contribuente, da effettuarsi con l'impiego di plico sigillato, "può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari", venendo fatti espressamente salvi i disposti di cui al citato D.P.R. n. 602 del 1973, articoli 26 e 45.

Com' è noto, la norma accomuna modalità procedimentali distinte per la notifica della cartella di pagamento in quanto accanto alla individuazione, nella prima parte, dei soggetti abilitati assimilati all'Ufficiale giudiziario, competenti ad eseguire la notifica della cartella nelle forme previste per la notifica degli atti giudiziari, come disciplinate dal Codice di rito e dalla Legge n. 890 del 1982, ha previsto, nella seconda parte, una forma alternativa di notifica - corrispondente a quella effettuata "direttamente" dagli Uffici finanziari a mezzo posta: Legge n. 890 del 1982, articolo 14, comma 1 - che consente al Concessionario (Agente) di avvalersi "direttamente" del servizio postale ordinario, consegnando in plico sigillato la cartella all'ufficio postale per la spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento.

Appare, dunque, evidente che tale forma speciale di notifica si colloca al di fuori delle attività di competenza degli Ufficiali giudiziari, e soggetti abilitati assimilati, esaurendosi nel compimento delle modalità richieste per la ordinaria spedizione postale in raccomandazione con avviso di ricevimento, rimanendo quindi estranea alla fattispecie notificatoria in questione la redazione della relata di notifica.

E' stato, peraltro, escluso che la norma del D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 26, con la disposizione dell'u.c. - che in via residuale rinvia al D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 60 per quanto non diversamente prescritto - abbia inteso operare un generale richiamo anche alle forme di notifica degli atti giudiziari, e quindi anche all'obbligo di redazione della relazione di notifica, atteso che tale adempimento è funzionale a rendere edotta la parte richiedente della avvenuta consegna dell'atto notificando e, come è stato chiarito da questa Corte, la prova della notifica della cartella può risultare" o "dalla relazione di notificazione iscritta sulla cartella," o "dall'avviso di ricevimento, dove l'utilizzo - nell'articolo 26, comma 5 - della preposizione disgiuntiva ("aut....aut") è sicuro indice della modalità alternativa della notifica speciale direttamente effettuata dal Concessionario (Agente) ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, seconda parte, rispetto alla notifica eseguita nelle forme degli atti giudiziari ovvero ai sensi della Legge n. 890 del 1982, articoli 1-3 (Cass. n. 6395/2014; n. 11708/2011; n. 14327/2009).

Ed allora, se l’articolo 145 c.p.c., che viene impropriamente richiamato a sostegno della impugnata decisione, non è applicabile, stante l'opzione effettuata dal Concessionario della notificazione, tramite posta ordinaria, delle cartelle di pagamento propedeutiche alle impugnate intimazioni di pagamento, per le tutte ragioni sopra esposte, detta notificazione non andava indefettibilmente eseguita, e neppure tentata, nei confronti della società contribuente, alla sua sede legale (Piazza Umberto, 54, Bari), come da visura camerale.

Su tale punto la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto trattandosi di notificazione rispettosa delle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Comunicazioni in data 9/4/2001 - che ha approvato le condizioni generali per l'espletamento del servizio postale - e, segnatamente, dell'art. 34 ("Gli invii di posta sono recapitati alla persona fisica o giuridica destinataria, di regola nel luogo corrispondente all'indirizzo indicato. Il tentativo di consegna viene effettuato per non più di due volte"), dell'art. 39 ("Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere"), e dell'art. 40 ("Gli invii postali diretti a imprese, o comunque indirizzati presso imprese, sono consegnati, all'indirizzo indicato, al titolare delle stesse o al personale incaricato. L'impresa può indicare i nomi delle persone incaricate, inviando all'ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta del legale rappresentante").

Attesa la peculiarità della questione trattata sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.