Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 07 novembre 2017, n. 163472

Ulteriori chiarimenti per l’accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016

 

Con riferimento alle agevolazioni fiscali e contributive in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono la propria attività all’interno della zona franca urbana istituita dall’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono pervenute specifiche richieste di chiarimento in merito alle modalità di determinazione dell’importo dell’agevolazione richiesta da indicare nel modulo di istanza.

In particolare, si chiede se, ai fini della stima del previsto carico fiscale e contributivo del soggetto richiedente in relazione ai due periodi di imposta ammissibili alle agevolazioni (2017 e 2018), possano essere considerati, oltre agli importi relativi alle imposte sui redditi e ai contributi previdenziali e assistenziali relativi ai precedenti esercizi, anche i maggiori importi per contributi connessi a nuove assunzioni di personale dipendente, effettuate o da effettuare nel corso dei due predetti periodi d’imposta ammessi alle agevolazioni.

Al riguardo, si rappresenta che nel modulo di istanza allegato alla circolare n. 114735 del 15 settembre 2017 è riportata la formula, con le annesse indicazioni per il suo utilizzo, utile alla quantificazione dell’importo dell’agevolazione da richiedente.

Tuttavia, come chiaramente indicato nello stesso modulo di istanza1, la funzione della predetta formula è di orientare - e non di vincolare - la scelta del soggetto istante nella determinazione dell’importo dell’agevolazione da richiedere, al fine di commisurare l’agevolazione concessa alle effettive capacità dell’impresa di fruizione del medesimo beneficio, evitando un inutile impegno di risorse pubbliche. Il carattere orientativo e non vincolante della formula è confermato dall’assenza, nella piattaforma informatica da utilizzare per la presentazione delle istanze, di blocchi nell’inserimento dei dati eventualmente difformi da quelli ricavabili dall’applicazione della formula stessa.

Sempre con riguardo alla formula, nelle indicazioni operative riportate nella nota n. 1 del predetto modulo di istanza si fa riferimento ad alcune particolari situazioni - quali, ad esempio, quelle riferibili alle imprese di nuova costituzione o di recente operatività - per le quali i precedenti periodi d’imposta 2015 e 2016 siano assenti o, comunque, poco significativi. In tali casi, infatti, il soggetto istante non può determinare l’importo dell’agevolazione guardando alle sole imposte e ai contributi riferiti a precedenti periodi di imposta, ma deve necessariamente farlo sulla base di una realistica e congrua stima del carico fiscale e contributivo per i periodi di imposta ammessi alle agevolazioni.

A tali fattispecie è senz’altro assimilabile il caso relativo a imprese già avviate e mature (dunque, al di fuori della fattispecie delle imprese di nuova o recente costituzione) che prevedono di aumentare i propri livelli occupazionali nei periodi d’imposta 2017 e 2018 rispetto agli esercizi ante terremoto.

Anche tali soggetti - così come tutti gli altri con un carico fiscale e contributivo stimato maggiore rispetto a quelli dei periodi d’imposta 2015 e 2016 - possono quantificare l’importo dell’agevolazione richiesta sia basandosi sugli importi delle imposte e dei contributi dovuti in relazione ai precedenti periodi d’imposta, sia tenendo conto delle previsioni - congrue e realistiche - di sviluppo, anche occupazionale, riferite ai periodi d’imposta 2017 e 2018.