Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 21 marzo 2017, n. 441

Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017

 

Art. 1

Inquadramento degli Interventi conseguenti agli eccezionali eventi di maltempo nel territorio della Regione Abruzzo interessato dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016

 

1. Nel territorio della Regione Abruzzo interessato dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, individuati con le modalità previste dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, le misure di cui all'art. 2 e gli altri interventi di soccorso e assistenza alla popolazione necessari in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, posti in essere dalle componenti, anche territoriali, e dalle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile sono da considerarsi quali misure integrative nell'ambito delle attività in corso in conseguenza degli eventi sismici di cui in premessa e le relative spese sono assoggettate alle corrispondenti modalità di monitoraggio e rendicontazione.

 

Art. 2

Misure conseguenti agli eccezionali eventi di maltempo nel territorio della Regione Abruzzo

 

1. Per fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione Abruzzo diversi da quelli individuati dall'art. 1, le componenti, anche territoriali, e le Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile provvedono, con le modalità previste dalla presente ordinanza e, per quanto necessario, anche avvalendosi dei poteri previsti dalle disposizioni contenute nelle ordinanze richiamate in premessa, agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e all'attuazione delle seguenti misure:

a) organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b) ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche;

c) realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;

d) riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 388/2016, come modificato dall'art. 5 dell'ordinanza n. 408/2016.

 

Art. 3

Ricognizione delle spese sostenute maltempo nel territorio della Regione Abruzzo non interessato dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016

 

1. Per l'espletamento delle attività di ricognizione e liquidazione delle spese connesse all'attuazione delle misure di cui all'art. 2 nei territori dei comuni diversi da quelli di cui all'art. 1, purché riferite con stretto nesso di causalità alla fase emergenziale e poste in essere in aggiunta o al di fuori dei procedimenti, contratti e convenzioni già in essere per le medesime finalità, il Presidente della Regione Abruzzo è nominato Commissario delegato. L'attività di ricognizione è effettuata sulla base di indicazioni operative appositamente emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 388/2016.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è svolta in relazione alle spese sostenute:

a) dalla Regione Abruzzo e dai rispettivi Enti locali interessati;

b) dagli enti regionali, provinciali e locali, inclusi i consorzi di bonifica della Regione Abruzzo;

c) dalle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione Civile, per gli interventi e attività posti in essere nel quadro delle strutture di coordinamento preposte alla gestione dell'emergenza;

d) dai soggetti gestori dei servizi a rete e della viabilità, per gli interventi e attività posti in essere nel quadro delle strutture di coordinamento preposte alla gestione dell'emergenza. La ricognizione delle spese sostenute dai soggetti di cui alla presente lettera dovrà essere effettuata al netto delle prestazioni dovute e previste nei relativi contratti di servizio o concessione.

3. All'esito dell'attività di ricognizione di cui al comma 1 il Commissario delegato, esaminate le richieste pervenute e verificatane l'ammissibilità, trasmette al Dipartimento della protezione civile una relazione riepilogativa delle spese ammissibili di cui al comma 2, per la successiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

 

Art. 4

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) comma 2 dell'art. 5 della legge n. 225/1992

 

1. Il Commissario delegato provvede, nel territorio regionale non interessato dagli eventi sismici di cui in premessa, al coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti e inviate alla Regione. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente della struttura regionale, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 5, 6 e 7, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 8.

 

Art. 5

Patrimonio pubblico

 

1. L'ambito della ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/vincolati;

b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni le Regioni indicano le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

a) primi interventi urgenti;

b) interventi di ripristino;

c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

 

Art. 6

Patrimonio privato

 

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

 

Art. 7

Attività economiche e produttive

 

L'attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera a) avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

 

Art. 8

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

 

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 5, 6 e 7 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 5, 6 e 7 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 5, 6 e 7 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei fabbisogni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

 

Art. 9

Disposizioni finanziarie

 

1. Alle misure disciplinate dall'art. 1 della presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 citate in premessa.

2. Ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, alle attività di cui alla presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con la delibera del 20 gennaio 2017 citata in premessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, penultimo periodo, della legge n. 225/1992.

3. Ai fini di cui al comma 2 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

4. Il Dipartimento della protezione civile provvede, a seguito dell'approvazione di cui all'art. 3, comma 3, al trasferimento dell'importo risultante dall'attività di ricognizione effettuata dal Commissario delegato sulla predetta contabilità speciale al medesimo intestata.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Avvertenza:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.it, sezione provvedimenti.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 03 aprile 2017, n. 78.