Legislazione - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 28 luglio 2016

Misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

 

Art. 1

Catture bersaglio di pesce spada

 

1. Le catture bersaglio di pesce spada possono essere effettuate esclusivamente dalle imbarcazioni di cui all'Elenco nazionale, unicamente mediante l'impiego dei sistemi «palangaro» e/o «arpione», ovvero degli attrezzi «palangaro derivante - LLD» e/o «arpione - HAR».

2. Ai fini di quanto stabilito al precedente comma 1, prima di intraprendere le pertinenti battute di pesca, gli operatori interessati dovranno procedere allo sbarco di ogni altro sistema e/o attrezzo autorizzato in licenza, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità Marittima territorialmente competente.

 

Art. 2

Misure per il controllo delle catture accessorie («by-catch») di pesce spada

 

1. Alle catture accessorie («by-catch») di pesce spada si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del decreto ministeriale 3 giugno 2015.

2. Per le imbarcazioni da pesca che procedono allo sbarco di catture accessorie («by-catch») di pesce spada, effettuate con sistemi diversi dal «palangaro» e dalle «lenze», ovvero con attrezzi diversi dal «palangaro derivante - LLD» e dalle «lenze trainate - LTL, a mano e a canna - LHP, LHM», il calcolo della percentuale consentita (5%) è limitato al solo peso sul totale delle catture presenti a bordo.

 

Art. 3

Misure di compatibilità tra sistemi/attrezzi di pesca

 

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, per le unità da pesca abilitate, in licenza, all'utilizzo dei sistemi «ferrettara», «lenze», «circuizione» e «palangaro», ovvero degli attrezzi «piccola rete derivante - GND», «lenze trainate - LTL, a mano e a canna - LHP, LHM», «reti a circuizione a chiusura meccanica - PS e senza chiusura - LA», «reti da posta circuitanti - GNC», «palangaro derivante - LLD» e «palangaro fisso - LLS», è vietato utilizzare e detenere a bordo più di uno dei suddetti attrezzi.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, per le unità da pesca abilitate, in licenza, all'utilizzo dei sistemi «ferrettara» e «attrezzi da posta (con esclusione delle reti da posta circuitanti)», ovvero degli attrezzi «piccola rete derivante - GND», «reti da posta calate (ancorate) - GNS», «reti a tremaglio - GTR» e «incastellate-combinate - GTN», è obbligatorio, in caso d'imbarco contemporaneo dei suddetti sistemi e/o attrezzi, stivare ed assicurare a bordo, il sistema e/o attrezzo che non sia effettivamente utilizzato per l'attività di pesca.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, per le unità da pesca abilitate, in licenza, all'utilizzo dei sistemi «circuizione», ovvero degli attrezzi «reti a circuizione a chiusura meccanica - PS e senza chiusura - LA» sono vietati l'imbarco e la detenzione a bordo di un numero superiore a 2 (due) di reti di rispetto, in aggiunta alla rete imbarcata per l'impiego.

4. Le operazioni di sbarco e/o stivaggio di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovranno essere tempestivamente comunicate all'Autorità Marittima territorialmente competente.

 

Art. 4

Misure per monitoraggio delle imbarcazioni in regime di esenzione ex art. 2 del decreto ministeriale 1° marzo 2012

 

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le imbarcazioni da pesca ricadenti nel regime di esenzione di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 1° marzo 2012, dovranno comunicare, tramite qualsiasi mezzo, alla competente Autorità Marittima i rispettivi movimenti di uscita e di rientro in porto.

2. In presenza di contingenti circostanze tali da determinare il mancato assolvimento dell'obbligo di cui al precedente comma 1, i predetti movimenti dovranno, in ogni caso, essere debitamente annotati sui prescritti documenti di bordo («Giornale Nautico - Parte II»).

 

Art. 5

Disposizioni finali

 

1. Il decreto ministeriale 3 ottobre 2014 è abrogato.

2. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 7 settembre 2016, n. 209.