Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Risoluzione 24 febbraio 2017, n. 66905

Decreto legislativo n. 222 del 2016 - Abrogazione articolo 126 R.D. 18 giugno 1931, n. 773

 

In relazione ai quesiti formulati concernenti l’oggetto, che la scrivente Direzione Generale ha inoltrato per competenza al Ministero dell’Interno, si fa presente che il medesimo, con la nota n. 557/PAS/U/002045 del 9-2-2017, ha fornito alcuni elementi in merito agli effetti dell’abrogazione dell’articolo 126 TULPS, che prevedeva una dichiarazione preventiva al Comune per l’esercizio del commercio di cose antiche o usate, ad opera dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 222 del 2016 (Ndr: articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 222 del 2016), con particolare riguardo alla disposizione, non abrogata, dell’articolo 128 TULPS, recante l’obbligo di tenuta di un registro giornale degli affari.

Allo stato, pertanto, fermo restando l’invio di ulteriori precisazioni, si riporta quanto evidenziato sulla questione dal predetto Ministero.

"Al riguardo pare doveroso premettere che effettivamente l’interpretazione del complesso normativo cennato presenta obiettivi margini di opinabilità, che giustificano le incertezze qui rappresentate, precisando che questo Ministero aveva espresso sul punto dell’abrogazione dell’articolo 126 TULPS motivate riserve.

Tuttavia, la tesi della sopravvivenza dell’obbligo di tenere il registro di cui all’articolo 128 anche per i soggetti indicati dall’articolo 126, una volta che quest’articolo è stato espunto dal TULPS, pare scontrarsi sia con il tenore logico della disposizione sia con gli intenti semplificatori e di alleggerimento dei regimi amministrativi delle attività imprenditoriali che costituiscono la ratio generale del decreto legislativo n. 222 del 2016.

D’altra parte, una simile tesi comporterebbe che l’abrogazione dell’articolo 126 TULPS non abbia avuto i consueti effetti caducatori ma abbia in qualche modo lasciato in vita lo stesso articolo quanto alla individuazione di una categoria commerciale di cui permarrebbe la rilevanza ai fini del TULPS, continuando ad essere destinataria dei consueti obblighi, solo in virtù dei richiami contenuti in altra disposizione non abrogata, benché riferita ad un ben più ampio arco di fattispecie.

Si informa, tuttavia, che questo Dipartimento sta procedendo ad ulteriori approfondimenti al riguardo, anche alla luce delle materiali conseguenze dell’abrogazione in argomento per quanto attiene alle problematiche di ordine e sicurezza pubblica collegate ad alcuni dei settori economici interessati.

Si fa riserva di far conoscere quanto prima ulteriori elementi di valutazione".