Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 settembre 2016, n. 17633

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Ricorso per cassazione - Omesso deposito ricevuta di ritorno della raccomandata utilizzata per la notifica postale - Inammissibilità del ricorso

 

La CTR di Milano ha respinto l’appello dell’Agenzia - appello proposto contro la sentenza n. 70/06/2011 della CTP di Brescia che aveva accolto il ricorso della contribuente "P.P. spa" (in liquidazione) - ed ha così annullato l’avviso di accertamento concernente IRES-IVA-IRAP per l’anno 2004 che era stato adottato per disconoscere fatture passive contabilizzate dalla società contribuente e ritenute "sia oggettivamente che soggettivamente false" (siccome emesse da tale "C.R. srl" che era risultata priva di struttura organizzativa).

La CTR - dato atto che la ricorrente aveva eccepito che il termine ultimo di adozione dell’atto impositivo avrebbe dovuto essere il 31.12.2009, mentre già l’attività di verifica era iniziata nel 2010, sicché l’Agenzia era certamente decaduta dall’esercizio del potere impositivo, e dato atto che l’Ufficio aveva evidenziato di essersi avvalso del raddoppio del termine di accertamento determinato dalla presenza di fatti integranti reato - ha motivato nel senso che "la sentenza n. 247 del 25 luglio 2011 della Corte Costituzionale è intervenuta successivamente alla sentenza dei giudici di prime cure e quindi non può essere applicata retroattivamente". Ciò posto, la CTR ha anche ritenuto che la richiesta della parte contribuente, di fare applicazione del "favor rei" potesse essere accolto, "in quanto la prestazione è avvenuta realmente, così come riconosciuto sia dalla GdF sia dallo stesso ufficio", ed inoltre ha ritenuto che "è lecito supporre la buona fede del contribuente".

L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La parte contribuente non si è difesa.

Ai sensi dell’art. 380 bis è stata depositata una relazione con la proposta definizione ai sensi dell’art. 375 cpc e di accoglimento del ricorso.

La relazione è stata notificata agli avvocati delle parti.

Non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie.

La Corte ha riscontrato che la parte ricorrente ha eluso l’onere di dare dimostrazione dell’avvenuta notifica alla parte intimata del ricorso introduttivo del presente giudizio, omettendo di depositare la ricevuta di ritorno della raccomandata utilizzata per la notifica postale;

E, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

Le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.