Prassi - INPS - Circolare 08 novembre 2016, n. 194

Convenzione fra l’INPS e FEDERNETWORK per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311 - Istruzioni operative e contabili - Variazioni al piano dei conti

 

SOMMARIO: L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla FEDERNETWORK verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS

In data 19 settembre 2016 tra l’INPS e FEDERNETWORK è stata stipulata una convenzione (allegato n.1), approvata con determinazione commissariale n.130 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 4 giugno 1973 n. 311.

Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della convenzione.

 

Modalità di riscossione

La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle imprese iscritte all’associazione, sarà effettuata dall’INPS, a favore delle associazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.

La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per l'Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

 

Misura del contributo

L’INPS considererà versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale, di cui alla presente convenzione, il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro nell’UNIEMENS.

Qualora il datore di lavoro non versi per intero l’importo dei contributi obbligatori dovuti, entro le scadenze previste dalla normativa vigente, la quota versata a titolo di contributo di assistenza contrattuale sarà attribuita a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori.

L’INPS non effettuerà alcun intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro, relativamente al versamento dei contributi oggetto della presente convenzione.

 

Costi

I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi di assistenza contrattuale sono stati attualizzati, per l’anno 2015, con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014.

Per la convenzione di cui trattasi è previsto il seguente importo:

- contributi per assistenza contrattuale per ogni UNIEMENS € 0,17

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l’associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Sono a carico dell’associazione oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

 

Modalità di versamento delle quote di assistenza contrattuale

L’INPS corrisponderà all’associazione - Sede nazionale - senza onere di interessi né a qualsiasi altro titolo, somme pari agli importi riscossi per contributi di assistenza contrattuale risultanti dall’UNIEMENS al netto dei costi per il servizio di riscossione.

Il versamento avverrà entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS.

Unitamente al versamento di cui al primo comma, le Strutture periferiche dell’INPS metteranno a disposizione dell’associazione, con riferimento agli UNIEMENS elaborati in ciascun mese, i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento.

Qualora l’importo dell’acconto periodico dovuto all’associazione risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l’Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

 

Clausola di salvaguardia

L’INPS è esonerato - e l’associazione lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità, nei confronti delle imprese aderenti alla stessa associazione e, comunque, verso i terzi e verso chicchessia, derivante dall’applicazione della presente convenzione. In specie, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L’Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto l'associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale.

L'associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’associazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’associazione sindacale;

sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico.

L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’associazione.

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

 

Durata e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), almeno 90 giorni prima della scadenza. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi a mezzo comunicazione da far pervenire all’altra con un preavviso di almeno 60 giorni, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

L’associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto.

Si comunica che la sede della FEDERNETWORK è in via Gorizia n. 56, Torino (TO).

 

Istruzioni operative e contabili

Riguardo alle modalità di esposizione dei dati nel flusso UNIEMENS si forniscono, di seguito, le necessarie istruzioni da portare a conoscenza delle imprese aderenti alla FEDERNETWORK, a cui è attribuito il codice di nuova istituzione "W443".

Nel flusso UNIEMENS, le imprese nell’elemento <DenunciaAziendale>, <ContribAssistContrattuale>, <CodAssociazione> dovranno validare il nuovo codice causale "W443" avente significato di "Ass. Contr. FEDERNETWORK" e il relativo <ImportoContributo>.

I contributi di assistenza contrattuale di che trattasi, evidenziati dai datori di lavoro nel flusso UNIEMENS con il citato codice "W443 ", vengono imputati, in sede di specificazione contabile, al conto GPA25586, di nuova istituzione.

Contestualmente a tale imputazione, la procedura stessa, al fine di rilevare il debito verso la FEDERNETWORK, predispone la seguente scrittura in P.D.:

GPA35586 a GPA11586 per un importo pari a quello evidenziato in AVERE nel citato conto GPA25586.

Pertanto, i saldi dei conti GPA25586 e GPA35586 devono costantemente concordare.

Per assicurare detta concordanza, nonché quella tra le risultanze contabili e le somme derivanti dalle ripartizioni delle denunce contributive pervenute mediante flusso UNIEMENS, i conti GPA25586 e GPA35586 devono essere movimentati, con il codice documento "95", soltanto mediante la procedura automatizzata di ripartizione.

Le Sedi procederanno alla stampa della reportistica a disposizione generata dalla procedura in triplice copia.

Una copia è destinata alle imprese che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento.

Un’altra copia della stampa di detto report deve essere inviata all’Ufficio competente per la contabilità della sede ed una copia deve rimanere agli atti dell’Ufficio amministrativo.

Le somme riscosse devono essere accreditate alla sopra citata associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di Bollo, se dovuta.

I pagamenti di cui sopra devono essere imputati in DARE del conto GPA11586, al quale devono essere altresì addebitate le somme da trattenere sull’ammontare del contributo riscosso a titolo di rimborso spese (AVERE del conto GPA24042) per l’effettuazione del servizio in argomento e della relativa imposta di bollo, se dovuta (AVERE del conto GPA25228).

L’eventuale saldo del suddetto conto GPA11586, risultante alla fine dell’esercizio, deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio dalla specifica procedura automatizzata.

Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono predisporre e trasmettere alla FEDERNETWORK apposito rendiconto dal quale risulti: l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento, per le quali sono state emesse le distinte delle imprese di cui sopra; l’ammontare delle somme corrisposte; l’ammontare delle spese e dell’imposta di bollo trattenute sui contributi riscossi.

Nell’allegato n.2 vengono riportati i sopracitati conti GPA11586, GPA25586 e GPA35586, di nuova istituzione.

 

Allegato 1

CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E FEDERNETWORK, PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE CHE SIANO STABILITI DAI CONTRATTI DI LAVORO, AI SENSI DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973 N. 311

 

Articolo 1

Oggetto

 

Ai sensi della legge 4 giugno 1973 n.311, l'associazione sindacale a carattere nazionale affida all'INPS l'esazione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle imprese iscritte all'associazione.

 

Articolo 2

Modalità di riscossione

 

La riscossione dei contributi, di cui al precedente ARTICOLO 1, sarà effettuata dall'INPS, a favore delle associazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all'INPS, cosi come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità

 

Articolo 3

Proceduta di versamento

 

Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, l'associazione provvederà a comunicare, alle imprese aderenti, le opportune modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.

In occasione di modifiche alle procedure per il versamento dei contributi obbligatori, sarà cura dell'INPS precisare, nelle istruzioni per le imprese, anche le eventuali variazioni relative alle modalità di evidenziazione del contributo predetto.

 

Articolo 4

Misura del contributo

 

L'INPS considererà versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale, di cui alla presente convenzione, il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro nell'UNIEMENS.

Qualora il datore di lavoro non versi per intero l'importo dei contributi obbligatori dovuti, entro le scadenze previste dalla normativa vigente, la quota versata a titolo di contributo di assistenza contrattuale sarà attribuita innanzitutto a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori, mentre l'eventuale eccedenza verrà considerata come versata per contributo di assistenza contrattuale.

Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda versare il contributo di assistenza contrattuale, non deve indicare nell'UNIEMENS l'importo della quota stessa.

E' escluso, per l'INPS, qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.

L'INPS non effettuerà alcun intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro, relativamente al versamento dei contributi oggetto della presente convenzione.

 

Articolo 5

Costi

 

L’associazione si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.

Per il servizio di riscossione dei contributi per assistenza contrattuale, gli importi sono stati stabiliti per l'anno 2015 con Determinazione n. 48 in data 23 dicembre 2014.

Per la convenzione di cui trattasi è previsto il seguente importo:

- riscossione contributi di assistenza contrattuale per le aziende che versano con il sistema UNIEMENS Euro 0,17

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta a seguito della quale l'associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Sono a carico dell'associazione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

L'associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

 

Articolo 6

Modalità di versamento delle quote di assistenza contrattuale

 

L'INPS corrisponderà all'associazione - Sede nazionale - senza onere di interessi né a qualsiasi altro titolo, somme pari agli importi riscossi per contributi di assistenza contrattuale risultanti dall'UNIEMEIMS, di cui al precedente ARTICOLO 4, al netto del rimborso spese, di cui al precedente ARTICOLO 5.

Il versamento avverrà entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell'UNIEMENS.

Unitamente al versamento di cui al primo comma, le Strutture periferiche dell'INPS metteranno a disposizione dell'associazione, con riferimento agli UNIEMENS elaborati in ciascun mese, i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l'indicazione del periodo contributivo e dell'ammontare del versamento.

Qualora l'importo dell'acconto periodico dovuto all'associazione risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

 

Articolo 7

Fornitura dati

 

Entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono le elaborazioni dell'UNIEMENS, le Strutture territoriali INPS trasmetteranno all'associazione un apposito rendiconto dal quale risulterà:

- l’ammontare dei contributi risultanti dall’UNIEMENS nell’anno di riferimento;

- l'ammontare delle somme versate di cui al punto precedente;

- l'ammontare del rimborso spese.

 

Articolo 8

Clausola di salvaguardia

 

L’INPS è esonerato - e l'associazione lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità, nei confronti delle imprese aderenti alla stessa associazione e, comunque, di tutti i soggetti dì cui all'ARTICOLO 1 e verso i terzi e verso chicchessia, derivante dall'applicazione della presente convenzione. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'ARTICOLO 1 e l'associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto l'associazione stipulante esonera l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativi all'eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale.

L'associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'art. 1 e l'associazione alla quale essi sono iscritti.

Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente convenzione.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione Sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico.

- l'ammontare dei contributi risultanti dall'UNIEMENS nell'anno di riferimento;

- l'ammontare delle somme versate di cui al punto precedente;

- l'ammontare del rimborso spese.

 

Articolo 8

Clausola di salvaguardia

 

L'INPS è esonerato - e l'associazione lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità, nei confronti delle imprese aderenti alla stessa associazione e, comunque, di tutti i soggetti di cui all'ARTICOLO 1 e verso i terzi e verso chicchessia, derivante dall'applicazione della presente convenzione, In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'ARTICOLO 1 e l'associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto l'associazione stipulante esonera l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativi all'eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale.

L’associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'art. 1 e l'associazione alla quale essi sono iscritti.

Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente convenzione.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione Sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico.

L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevatali pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'associazione.

 

Articolo 9

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

 

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro "Incaricati", avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

 

Articolo 10

Entrata in vigore, durata e recesso

 

La presente convenzione entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi necessari e comunque, non oltre trenta giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, ed ha validità fino al 31 dicembre 2017.

Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile a decorrere dal giorno 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 e così, di anno in anno, in caso di richiesta di rinnovo da parte dell'associazione. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all'Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

É fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi a mezzo comunicazione da far pervenire all'altra con un preavviso di almeno 60 giorni, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

L'associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

 

Articolo 11

Foro competente

 

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

 

Articolo 12

Rinvio alla normativa vigente

 

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

 

Allegato 2

Variazioni al piano dei conti

 

Tipo variazione

I

Codice conto GPA11586
Denominazione completa Debito verso il FEDERNETWORK per contributi di assistenza contrattuale riscossi per suo conto.
Denominazione abbreviata DEB.V/ FEDERNETWORK CTR. RISCOSSO PER SUO CONTO.
Tipo variazione I
Codice conto GPA25586
Denominazione completa Contributi di assistenza contrattuale riscossi per conto di FEDERNETWORK mediante UNIEMENS.
Denominazione abbreviata CTR. RISC/ FEDERNETWORK CON UNIEMENS
Tipo variazione I
Codice conto GPA35586
Denominazione completa Accreditamento al FEDERNETWORK dei contributi di assistenza contrattuale riscossi per suo conto.
Denominazione abbreviata ACCR. FEDERNETWORK CTR. RISCOSSO PER SUO CONTO