Giurisprudenza - CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 16 giugno 2016, n. C-159/15

«Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 2, paragrafo 2, lettera a) - Articolo 6, paragrafo 2 - Discriminazione fondata sull’età - Determinazione dei diritti pensionistici degli ex dipendenti pubblici - Periodi di apprendistato e di lavoro - Mancato computo di tali periodi svolti prima del diciottesimo anno di età»

 

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia sorta tra il sig. L. e il (...) (ufficio del personale della direzione della T.A. AG, in prosieguo: l’«ufficio del personale») in merito al diniego di quest’ultima di prendere in considerazione, ai fini del calcolo dell’importo della pensione, i periodi di apprendistato e di lavoro precedenti l’entrata in servizio dal medesimo svolti prima del diciottesimo anno di età.

 

Contesto normativo

 

Diritto dell’Unione

 

3. Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2000/78 «mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».

4. Il successivo articolo 2 così recita:

«1. Ai fini della presente direttiva, per "principio della parità di trattamento" si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

2. Ai fini del paragrafo 1:

a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga.

(...)».

5. Ai sensi dell’articolo 6 della stessa direttiva:

«1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:

a) la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;

b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l’accesso all’occupazione o a taluni vantaggi connessi all’occupazione;

(...)

2. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che la fissazione per i regimi professionali di sicurezza sociale di un’età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o all’invalidità, compresa la fissazione per tali regimi di età diverse per lavoratori o gruppi o categorie di lavoratori e l’utilizzazione, nell’ambito di detti regimi, di criteri di età nei calcoli attuariali non costituisca una discriminazione fondata sull’età purché ciò non dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso».

 

Diritto austriaco

 

6. L’articolo 53 del Bundesgesetz über die Pensionsansprüche der Bundesbeamten, ihrer Hinterbliebenen und Angehörigen (Pensionsgesetz 1965) [legge federale relativa ai diritti pensionistici dei dipendenti pubblici federali, dei loro superstiti e dei loro familiari (legge relativa alle pensioni del 1965)], del 18 novembre 1965, (BGBl., 340/1965), nel testo vigente all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «PG 1965»), rubricato «Periodi precedenti all’entrata in servizio rilevanti ai fini del calcolo dell’importo della pensione», era così formulato:

«(1) I periodi assimilabili sono quelli elencati ai paragrafi da 2 a 4 laddove siano precedenti al dies a quo di decorrenza del periodo di servizio federale rilevante ai fini della pensione. Tali periodi sono contabilizzati mediante imputazione.

(2) Sono contabilizzati i seguenti periodi:

a) i periodi svolti nell’ambito di un rapporto di servizio o di formazione o di altro rapporto di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro nazionale di diritto pubblico;

(...)

k) i periodi svolti nell’ambito di un rapporto di formazione professionale laddove tale formazione abbia costituito un requisito per l’assunzione del dipendente pubblico ovvero tale formazione abbia avuto luogo presso un datore di lavoro nazionale di diritto pubblico,

l) i periodi di lavoro soggetti al versamento di contributi previdenziali obbligatori ai sensi delle disposizioni dell’ASVG [Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (legge generale sulla sicurezza sociale), applicabili al 31 dicembre 2004,

(...)».

7. L’articolo 54 del PG 1965, rubricato «Esclusione della considerazione e rinuncia», al paragrafo 2, disponeva quanto segue:

«Non sono presi in considerazione i seguenti periodi assimilabili:

a) periodi svolti dal dipendente pubblico anteriormente al compimento del diciottesimo anno di età; tale limitazione non opera per i periodi che devono essere considerati ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, lettere a), d), k) e 1), nel caso in cui, per tali periodi, debba essere versata, in base alla normativa in materia di sicurezza sociale, un’indennità di trasferimento;

(...)».

 

Procedimento principale e questione pregiudiziale

 

8. Il sig. L. è nato il 3 giugno 1949. Nel periodo compreso tra il 9 settembre 1963 e l’8 marzo 1967, allorché aveva meno di diciotto anni, svolgeva attività lavorativa presso la Post- und Telegraphenverwaltung des Bundes (amministrazione delle poste e dei telegrafi dello Stato federale, Austria) nell’ambito di un contratto di apprendistato. A decorrere dal 9 marzo 1967, veniva assunto da tale amministrazione in qualità di dipendente a contratto. Parallelamente a tale attività professionale, tra il 14 settembre 1967 e il 17 febbraio 1972, egli seguiva un percorso di studi presso il liceo federale per studenti lavoratori. Il 1° luglio 1972 veniva assunto dallo Stato federale in un rapporto di servizio di diritto pubblico.

9. Anteriormente alla sua assunzione in qualità di dipendente pubblico, il sig. L. versava contributi pensionistici all’ente previdenziale per la durata del suo contratto di apprendistato e del suo rapporto di lavoro, e ciò anche prima del compimento del diciottesimo anno di età.

10. Con provvedimento del 23 agosto 1973 la Post- und Telegraphendirektion für Steiermark (amministrazione delle poste e dei telegrafi della Stiria, Austria), riteneva che il periodo di cinque anni e quindici giorni, compreso tra il giorno in cui il sig. L. aveva compiuto il diciottesimo anno e la data della sua assunzione in qualità di dipendente pubblico di ruolo, dovesse essergli incondizionatamente contabilizzato a titolo dei periodi precedenti all’entrata in servizio rilevanti ai fini del calcolo dell’importo della pensione di cui all’articolo 53 del PG 1965 (in prosieguo: i «periodi assimilati»). Tali periodi si compongono come segue:

- dal 3 giugno 1967 al 13 settembre 1967, attività in qualità di agente a contratto;

- dal 14 settembre 1967 al 17 febbraio 1972, percorso di studi presso il liceo federale per studenti lavoratori, e

- dal 1° marzo 1972 al 30 giugno 1972, attività in qualità di agente a contratto.

11. Con provvedimento del 22 maggio 1974 il Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (ente previdenziale degli impiegati, Austria) decideva, in qualità di ente previdenziale, di concedere e versare allo Stato federale un’indennità «di trasferimento». Tale indennità ammontava a 4 785 scellini austriaci (ATS).

12. Con provvedimenti del 28 marzo 1974 e del 22 maggio 1974, veniva riconosciuto al ricorrente l’importo di ATS 33 160,05 a titolo di rimborso, segnatamente, dei contributi pensionistici da esso versati durante i periodi di apprendistato e di lavoro svolti anteriormente al compimento del diciottesimo anno di età.

13. Al ricorrente veniva concessa la pensione a decorrere dal 1° settembre 2004. In tale contesto, l’ufficio del personale determinava l’importo della sua pensione tenendo unicamente conto dei periodi assimilati, quali riconosciuti dal provvedimento del 23 agosto 1973.

14. Il 19 agosto 2011 il sig. L. chiedeva al proprio datore di lavoro che i periodi di apprendistato e di lavoro svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età venissero aggiunti, ai fini del calcolo della propria pensione, ai periodi assimilati. Avendo l’ufficio del personale respinto tale domanda con provvedimento del 23 agosto 2012, il sig. L. proponeva ricorso dinanzi al Verfassungsgerichtshot (Corte costituzionale, Austria) che si dichiarava incompetente a conoscere della domanda e la rinviava quindi al giudice a quo.

15. Tale giudice ritiene che il diniego di prendere in considerazione, ai fini della pensione, i periodi di apprendistato e di lavoro precedenti all’entrata funzione svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età costituisca una disparità di trattamento in ragione dell’età e si chiede se tale disparità possa essere giustificata.

16. Ciò premesso, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli articoli 2, paragrafo 1, 2, paragrafo 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale - come quella oggetto del procedimento principale - per effetto della quale i periodi di apprendistato e quelli compiuti in un rapporto di lavoro dipendente a contratto dello Stato federale, soggetto al versamento di contributi previdenziali obbligatori, precedentemente alla nomina quale dipendente pubblico di ruolo,

- vengano contabilizzati, ai fini del calcolo dell’importo della pensione del dipendente pubblico se compiuti successivamente al compimento del diciottesimo anno di età, fermo restando che, conformemente alla normativa previdenziale vigente, l’ente previdenziale verserà in tal caso allo Stato federale ai fini della contabilizzazione di detti periodi, un’indennità di trasferimento; laddove

- la contabilizzazione dei periodi medesimi resti esclusa qualora essi si collochino anteriormente al compimento del diciottesimo anno di età, nel qual caso l’ente previdenziale non verserà allo Stato federale alcuna indennità di trasferimento e i contributi versati dall’assicurato saranno rimborsati al medesimo, tenendo, segnatamente, conto del fatto che, in caso di successiva contabilizzazione di tali periodi ai fini del calcolo della pensione, imposta dalla normativa dell’Unione, sussisterebbe la possibilità che l’ente previdenziale chieda al dipendente pubblico interessato il rimborso dell’importo restituito oltre all’eventualità che insorga a posteriori l’obbligo per l’ente previdenziale di versare allo Stato federale l’indennità di trasferimento».

 

Sulla questione pregiudiziale

 

17. Con la questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 2, paragrafo 1, 2, paragrafo 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale che escluda la rilevanza, ai fini contributivi, dei periodi di apprendistato compiuti da un dipendente pubblico precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età ai fini della concessione del diritto a pensione e del calcolo dell’importo della sua pensione di vecchiaia, laddove tali periodi vengano presi in considerazione ove siano svolti successivamente al compimento di tale età.

18. In limine, va rilevato che è pacifico che escludendo, ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia, una parte dei dipendenti pubblici dal beneficio della rilevanza contributiva dei periodi di apprendistato svolti precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età, l’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del PG 1965 incide sulle condizioni di retribuzione di tali dipendenti pubblici, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78 (sentenza del 21 gennaio 2015, Felber, C-529/13, EU:C:2015:20, punto 24). Infatti, quest’ultima è applicabile ad una fattispecie come quella di cui al procedimento principale.

19. Per quanto concerne la questione se la normativa nazionale oggetto della causa principale preveda una disparità di trattamento in funzione dell’età riguardo all’occupazione e al lavoro, va ricordato che, a termini dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, il «principio della parità di trattamento» va inteso quale assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1 di tale direttiva, tra i quali figura l’età. L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva stessa precisa che, ai fini dell’applicazione del precedente paragrafo 1, sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1 della direttiva medesima, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga.

20. A termini dell’articolo 53, paragrafo 2, lettera a) del PG 1965, devono essere presi in considerazione, ai fini del calcolo dell’importo della pensione, i periodi svolti nell’ambito di un rapporto di servizio o di formazione o di altro rapporto di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro nazionale di diritto pubblico. L’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del PG 1965 limita, tuttavia, tale considerazione ai periodi svolti dal dipendente pubblico successivamente al compimento del diciottesimo anno di età.

21. Una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale riserva, quindi, un trattamento meno favorevole ai soggetti la cui esperienza professionale sia stata, sia pure parzialmente, acquisita precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età rispetto a coloro che abbiano conseguito, dopo aver raggiunto tale età, un’esperienza dello stesso genere e di una durata comparabile. Una normativa siffatta determina una differenza di trattamento tra gli individui in funzione dell’età alla quale hanno acquisito la loro esperienza professionale. Tale criterio può sfociare in una differenza di trattamento tra due individui che abbiano svolto i medesimi studi e abbiano acquisito la stessa esperienza professionale, e questo esclusivamente in ragione delle loro rispettive età. Una disposizione di tal genere determina, pertanto, una differenza di trattamento fondata direttamente sul criterio dell’età ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78 (v., in tal senso, sentenze del 18 giugno 2009, Hütter, C-88/08, EU:C:2009:381, punto 38, e del 21 gennaio 2015, Felber, C-529/13, EU:C:2015:20, punto 27).

22. Occorre tuttavia verificare se tale disparità di trattamento possa essere giustificata alla luce dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78. A tal riguardo si deve rilevare che, sebbene formalmente il giudice del rinvio abbia limitato le proprie questioni all’interpretazione degli articoli 2, paragrafo 1, 2, paragrafo 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, di tale direttiva, ciò non osta a che la Corte gli fornisca tutti gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che possano risultargli utili per dirimere la controversia sottoposta al suo esame, a prescindere dal fatto che esso vi abbia fatto riferimento o meno nel formulare le proprie questioni (sentenze del 26 settembre 2013, HK Danmark, C-476/11, EU:C:2013:590, punto 56, e del 29 ottobre 2015, Nagy, C-583/14, EU:C:2015:737, punto 20).

23. Risulta, in particolare, dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva medesima che gli Stati membri possono prevedere che la fissazione per i regimi professionali di sicurezza sociale di un’età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o all’invalidità, non costituisce una discriminazione fondata sull’età.

24. Poiché detta disposizione consente agli Stati membri di prevedere un’eccezione al principio di non discriminazione fondata sull’età, essa deve essere oggetto di interpretazione restrittiva (sentenza del 26 settembre 2013, HK Danmark, C-476/11, EU:C:2013:590, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

25. La Corte ha, in tal senso, dichiarato che l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 può applicarsi esclusivamente ai regimi professionali di sicurezza sociale che assicurano i rischi di vecchiaia e di invalidità (sentenza del 26 settembre 2013, HK Danmark, C-476/11, EU:C:2013:590, punto 48 e giurisprudenza ivi citata). Parimenti, possono rientrare nell’ambito di applicazione di tale disposizione non già tutti gli elementi che caratterizzano un regime professionale di sicurezza sociale a copertura di rischi di tal genere, bensì unicamente quelli ivi espressamente menzionati (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2013, HK Danmark, C-476/11, EU:C:2013:590, punto 52).

26. Nella specie, si deve quindi esaminare se la normativa nazionale oggetto del procedimento principale rientra nell’ambito di un regime professionale di sicurezza sociale che assicura i rischi di vecchiaia e di invalidità e, in caso di risposta positiva, di cercare se tale normativa ricada nelle ipotesi contemplate da detta disposizione, ovvero la «fissazione (...) di un’età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o all’invalidità».

27. Va rilevato, da un lato, che la direttiva 2000/78 non definisce ciò che occorre intendersi per «regime professionale di sicurezza sociale». Una definizione di tale nozione figura, invece, all’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23), ai sensi del quale i regimi professionali di sicurezza sociale sono «regimi non regolati dalla direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale [(GU 1979, L 6, pag. 24)] aventi lo scopo di fornire ai lavoratori, subordinati o autonomi, raggruppati nell’ambito di un’impresa o di un gruppo di imprese, di un ramo economico o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni destinate a integrare le prestazioni fornite dai regimi legali di sicurezza sociale o di sostituirsi ad esse, indipendentemente dal fatto che l’affiliazione a questi regimi sia obbligatoria o facoltativa».

28. A tal proposito, come ha rilevato in sostanza l’avvocato generale al paragrafo 45 delle conclusioni, dagli elementi degli atti sottoposti alla Corte risulta che il regime pensionistico dei dipendenti pubblici federali oggetto del procedimento principale costituisce un regime che fornisce ai lavoratori di un determinato settore professionale prestazioni destinate a sostituirsi alle prestazioni fornite da un regime legale di sicurezza sociale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/54. Infatti, i dipendenti pubblici federali sono esclusi dal regime di assicurazione pensionistica istituito dall’ASVG in ragione del loro impiego nella funzione pubblica dello Stato federale, considerato che il loro rapporto di lavoro conferisce loro un diritto a prestazioni relative al collocamento a riposo equivalenti a quelle previste dal regime di assicurazione di collocamento a riposo.

29. D’altro lato, il governo austriaco ha sostenuto che il regime oggetto del procedimento principale stabilisce un’età dalla quale gli affiliati iniziano il versamento dei contributi al regime pensionistico dei dipendenti pubblici federali ed acquisiscono il diritto a percepire una pensione di vecchiaia completa al fine, in particolare, di garantire la parità di trattamento tra dipendenti pubblici.

30. Ciò detto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle conclusioni, una normativa come quella oggetto del procedimento principale è espressione della libertà di cui dispongono gli Stati membri, in virtù dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, di fissare, per i regimi professionali di sicurezza sociale, un’età per poter accedere ad un regime pensionistico dei dipendenti pubblici o per avere titolo alle prestazioni pensionistiche erogate nell’ambito del regime medesimo. Infatti, la formulazione di detta disposizione è tale da consentire agli Stati membri non solo di fissare età diverse in base ai lavoratori o a gruppi o categorie di lavoratori, ma anche di stabilire, in seno a un regime professionale di sicurezza sociale, un’età per poter accedere o per aver titolo alle prestazioni pensionistiche.

31. Si deve, pertanto, ritenere che una normativa del genere intende garantire la «fissazione (...) di un’età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o all’invalidità», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78.

32. Di conseguenza, si deve risolvere la questione posta affermando che gli articoli 2, paragrafo 1, 2, paragrafo 2, lettera a), e 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che escluda la rilevanza dei periodi di apprendistato e di lavoro svolti da un dipendente pubblico anteriormente al compimento del diciottesimo anno di età ai fini della maturazione del diritto a pensione e del calcolo dell’importo della pensione di vecchiaia, laddove detta normativa sia volta a garantire la fissazione, in seno a un regime pensionistico dei dipendenti pubblici, di requisiti di età uniformi per poter accedere al regime medesimo nonché per poter avere titolo alle prestazioni pensionistiche erogate nell’ambito del regime medesimo.

 

Sulle spese

 

33. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

P.Q.M.

 

Gli articoli 2, paragrafo 1, 2, paragrafo 2, lettera a), e 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che escluda la rilevanza dei periodi di apprendistato e di lavoro svolti da un dipendente pubblico anteriormente al compimento del diciottesimo anno di età ai fini della maturazione del diritto a pensione e del calcolo dell’importo della pensione di vecchiaia, laddove detta normativa sia volta a garantire la fissazione, in seno a un regime pensionistico dei dipendenti pubblici, di requisiti di età uniformi per poter accedere al regime medesimo nonché per poter avere titolo alle prestazioni pensionistiche erogate nell’ambito del regime medesimo.