Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 maggio 2017, n. 11974

Imposte dirette - IRPEF - Accertamento - Curatela fallimentare - Processo tributario

Rilevato

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Taranto.

Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di S.Z. avverso l'avviso di accertamento IRPEF, per l'anno 2000;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha osservato che la presunzione di distribuzione degli utili della M.M. s.r.l. (a ristretta base sociale), in mancanza della prova dell'avvenuta concreta distribuzione, non avrebbe potuto operare poiché, con separata sentenza, gli stessi giudici avevano accolto il ricorso della curatela fallimentare ed annullato i maggiori redditi accertati in capo alla società stessa;

 

Considerato

 

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, l'Agenzia assume la violazione dell'art. 36 D.Lgs n. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: la decisione impugnata sarebbe stata priva dei motivi di fatto e di diritto, limitandosi ad un pedissequo richiamo di altra sentenza, pronunziata contestualmente dallo stesso Collegio, con la quale era stato rigettato l'appello dell'Ufficio avverso l'accoglimento del ricorso della curatela fallimentare contro l'avviso di accertamento nei confronti della società;

che, col secondo, la ricorrente invoca la violazione dell'art. 295 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: non essendo passata in giudicato la sentenza riguardante gli accertamenti nei confronti della M.M. s.r.I., la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio;

che l'intimata si è costituita con controricorso;

che il primo motivo non è fondato;

che, infatti, non può reputarsi illegittimo il richiamo per relationem ad altra sentenza, anche coeva, la quale, come nel caso di specie, ne costituisca il presupposto, ossia la decisione pregiudiziale sull'accertamento a carico della società;

che il secondo motivo è invece fondato;

che essendo infatti pacifico che la sentenza n. 364/28/15 della CTR Puglia, riguardante gli utili accertati dall'Agenzia a carico della M.M. s.r.I., era priva del requisito di definitività, la CTR avrebbe dovuto procedere alla sospensione del giudizio nei confronti della socia Z.;

che è evidente come, una volta ritenuto il collegamento con l'accertamento pregiudiziale nei confronti della società, la CTR avrebbe dovuto procedere alla sospensione ex art. 295 c.p.c.

Infatti, la sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ. è applicabile anche al processo tributario qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell'uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto al giudicato (Sez. 5, n. 21396 del 30/11/2012);

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.