Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 febbraio 2017, n. 3588

Accertamento - Reddito di partecipazione - Scommesse su eventi sportivi

 

Ritenuto in fatto

 

Con atto proposto contro i! Ministero delle finanze e l'Agenzia delle entrate, S.D.M. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR delle Marche, n. 33/02/2009 dep. il 13.2.2009, che su impugnazione di avviso di accertamento emesso a seguito di processo verbale di constatazione della guardia di finanza (per Irpef anno 2000), quale reddito di partecipazione alla società di fatto D.M.S. e B.P. (per la raccolta di scommesse su eventi sportivi svolta dall'agenzia Internet point), in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'appello dell'agenzia delle entrate.

L'Agenzia si costituisce con controricorso.

 

Considerato in diritto

 

1. Preliminarmente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la parte in cui è stato proposto (anche) nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, privo di legittimazione sostanziale e processuale, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, cui va riconosciuta la legittimazione passiva esclusiva (S.U. n 3116 e n. 3118 del 2006).

2. Col primo motivo dei ricorso il ricorrente deduce la non corretta applicazione del principio dell'accertamento unitario per le società;

3. Col secondo motivo si denunzia l'illegittima ricostruzione del reddito della società attribuito indirettamente ai soci sulla base delle risultanze dei loro conti correnti;

4. Col terzo motivo si deduce la estraneità delle operazioni bancarie quali componenti positive di reddito in accertamento (art. 32 dpr. 600/73).

5. Tutti gli anzidetti i motivi, che possono per questo essere esaminati congiuntamente, sono soggetti ad una comune declaratoria di inammissibilità essendo privi della necessaria specificità, non indicando a quale specifica previsione dell'art. 360 c.p.c. facciano riferimento, e per mancanza del quesito di diritto. Trattandosi di ricorso per cassazione proposto nei confronti di provvedimento pubblicato dopo il 2 marzo 2006 e prima del 4 luglio 2009, deve infatti trovare applicazione l'art. 366 bis, c.p.c., inserito dall'art. 6, d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (abrogato dall'art. 47, lett. d), della legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile, per espressa previsione dell'art. 58 della stessa legge, alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato o depositato dopo il 4 luglio 2009), a tenore del quale "Nei casi previsti dall'art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (cfr. ex multis Cass. n. 30640 del 2011; S.U. 11652/08; 16528/08). il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €. 1.500,00, oltre spese prenotate a debito.