Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 14 febbraio 2017, n. 33037

Definizione delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza di attribuzione del credito d’imposta per le spese di videosorveglianza, previsto dall’articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

 

Dispone:

 

1. Definizione delle modalità di presentazione dell’istanza di attribuzione del credito d’imposta per le spese di videosorveglianza, previsto dall’articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

1.1 Le persone fisiche che intendono beneficiare del credito d’imposta per le spese sostenute per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza sono tenute a presentare apposita istanza all’Agenzia delle entrate. Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute nell’anno 2016 in relazione ad immobili non utilizzati nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo; per le spese sostenute in relazione agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente il credito d’imposta spetta nella misura del 50 per cento. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura percentuale determinata sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e il credito d’imposta complessivamente richiesto. Tale misura sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2017.

1.2 Per la richiesta di attribuzione del credito d’imposta, i soggetti di cui al punto 1.1 sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate i seguenti dati: il proprio codice fiscale, il codice fiscale del fornitore del bene o servizio di cui al punto 1.1, il numero, la data e l’importo delle fatture relative ai beni e servizi acquisiti, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, specificando se la fattura è relativa all’immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente.

1.2 L’istanza di attribuzione del credito d’imposta di cui al punto precedente è presentata all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

1.3 La compilazione dell’istanza e la trasmissione telematica della stessa è effettuata utilizzando il software denominato "Credito-videosorveglianza", disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

1.4 Per ogni istanza di cui al punto 1.2 inviata, il sistema telematico rilascerà apposita ricevuta che ne attesta l’avvenuto ricevimento.

1.5 E’ consentita la presentazione di un’unica richiesta contenente i dati di tutte le spese sostenute nel 2016. Nell’ipotesi in cui siano presentate più istanze da un medesimo soggetto, sarà ritenuta valida l’ultima istanza presentata che sostituisce e annulla le precedenti domande.

 

2. Termini di presentazione dell’istanza

2.1 L’istanza di attribuzione del credito d’imposta di cui al punto 1.2 è presentata all’Agenzia delle entrate dal 20 febbraio 2017 al 20 marzo 2017.

 

Motivazioni

L’articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede, per l’anno 2016, un credito di imposta per le spese sostenute dalle persone fisiche non nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 298 del 22 dicembre 2016, disciplina le modalità di accesso al beneficio, prevedendo l’obbligo per i soggetti interessati di presentare all’Agenzia delle entrate apposita istanza, secondo modalità e termini definiti dalla stessa Agenzia. Il medesimo decreto prevede che nell’istanza sia indicato l’importo delle spese agevolabili sostenute nell’anno 2016.

L’Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate ai sensi del comma 982 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e l’ammontare del credito d’imposta complessivamente richiesto, determina la percentuale massima del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto. Tale percentuale è comunicata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2017.

Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di determinazione della percentuale di utilizzo del credito d’imposta. Le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Con il presente provvedimento sono, pertanto, definiti le modalità e i termini di presentazione delle istanze di attribuzione del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

Disciplina normativa di riferimento:

Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni";

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, "Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662";

Articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 dicembre 2016 concernente la definizione dei criteri e delle procedure per l’accesso al credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Istanza per la fruizione del credito d’imposta per le spese di videosorveglianza (art. 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali

Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato. Infatti, il d.lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

 

Finalità del trattamento

I dati forniti attraverso l’istanza verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità connesse al riconoscimento del credito d’imposta previsto dall’art. 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003).

 

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per poter fruire del credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o penali.

 

Modalità del trattamento

I dati acquisiti attraverso questa istanza verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

L’istanza può essere presentata tramite i soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione dell’istanza all’Agenzia delle Entrate.

 

Titolare del trattamento

L’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest’ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

 

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.

Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco dei responsabili.

Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

 

Diritti dell’interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento, l’interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:

Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

 

Consenso

L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

 

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

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Provvedimento pubblicato il 14 febbraio 2017 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1 comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.