Prassi - COVIP - Circolare 22 marzo 2017, n. 1174

Art. 1, commi 188-193, della Legge 232/2016 recanti disposizioni in tema di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)

 

I commi da 188 a 193 dell’art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017- 2019) hanno introdotto, per gli iscritti alla previdenza complementare in prossimità del pensionamento, la possibilità di fruire della c.d. "rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), disciplinandone i requisiti.

Considerata la novità dell’istituto, con la presente lettera circolare si forniscono indicazioni operative in ordine a tale nuova misura, che troverà applicazione in via sperimentale per il periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.

In primo luogo si evidenzia che detto istituto riguarda i soli iscritti alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita. L’art. 1, comma 188, della Legge 232/2016 esclude infatti espressamente le forme in regime di prestazione definita.

Stante poi quanto precisato nel successivo comma 191, ne potranno fruire sia i lavoratori che sono iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui al Decreto lgs. n. 252/2005 sia i dipendenti pubblici che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari loro destinate, ai quali ancora si applicano le disposizioni del Decreto lgs.124/1993. Ciò a condizione che si trovino in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 232/2016, sotto richiamati.

La finalità perseguita è quella di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, un sostegno finanziario agli iscritti, del settore privato o pubblico, che sono vicini al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti per ottenere l’APE (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica), disciplinata dall’art. 1, commi da 166 a 178, della stessa Legge.

Gli iscritti alle predette forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita, che si trovino in possesso di determinati requisiti e che cessino dal rapporto di lavoro, possono su base volontaria anticipare il momento del pensionamento, avvalendosi, in tutto o in parte, della posizione individuale accumulata presso la forma stessa, per fruire di un anticipo pensionistico della durata massima di 3 anni e 7 mesi. A costoro è infatti consentito chiedere l’erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato fino al conseguimento dei requisiti di accesso alla pensione nel sistema pensionistico obbligatorio.

Quanto ai requisiti, considerato il combinato disposto dei commi 167 e 168 che sono espressamente richiamati dal successivo comma 188, si fa presente che per ottenere la "rendita integrativa temporanea anticipata" occorre in primo luogo essere in possesso di tutti i requisiti per l’APE, indicati nel comma 167 e cioè: (i) iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria (o a forme sostitutive o esclusive della medesima) o alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 335/1995; (ii) età anagrafica minima di 63 anni; (iii) maturazione del diritto a una pensione di vecchiaia entro tre anni e 7 mesi; (iv) anzianità contributiva minima nel sistema di previdenza obbligatoria di 20 anni; (v) diritto a fruire di una pensione obbligatoria, al netto delle rate di ammortamento dell’APE eventualmente richiesta, pari o superiore, al momento dell’accesso alla prestazione a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria; (vi) non essere già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

La sussistenza dei predetti requisiti sarà appositamente attestata dall’INPS, come previsto dall’art. 1, comma 168, della Legge 232/2016. I soggetti interessati a fruire della "rendita integrativa temporanea anticipata" dovranno pertanto produrre alle forme pensionistiche complementari la certificazione a tal fine rilasciata dal predetto Istituto, che sarà acquisita agli atti della forma. L’acquisizione di detta certificazione e, quindi, condizione indispensabile per l’erogazione della relativa prestazione.

Oltre al possesso dei requisiti per l’APE attestato dall’apposita certificazione, la norma richiede che sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro. Spetterà pertanto alle forme pensionistiche complementari accertare la sussistenza anche di detta situazione prima di procedere all’erogazione della "rendita integrativa temporanea anticipata". Non sono, invece, previsti requisiti minimi di contribuzione alla previdenza complementare.

Non è neppure richiesto che il soggetto abbia fruito dell’APE. E’ infatti rimessa alla scelta dei lavoratori la possibilità di avvalersi dell’APE e della RITA in modo congiunto ovvero alternativo.

La "rendita integrativa temporanea anticipata" è un istituto innovativo, che va ad aggiungersi alle prestazioni pensionistiche già erogabili ai sensi del Decreto lgs. 252/2005 e, per i dipendenti pubblici interessati, ai sensi del Decreto lgs. 124/1993, trattandosi di una opzione aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente consentite dalla disciplina di settore, che trova la sua regolamentazione direttamente nella Legge 232/2016.

La "rendita integrativa temporanea anticipata", come chiarito dall’ultimo periodo del comma 188, consiste nell’erogazione frazionata per il periodo considerato del montante accumulato richiesto.

Spetterà pertanto all’iscritto valutare quanta parte del montante accumulato impegnare a titolo di "rendita integrativa temporanea anticipata", potendo la stessa gravare sull’intero importo della posizione individuale o su una sua porzione. Le forme dovranno così consentire all’iscritto di esprimere la scelta ritenuta più opportuna in merito alla percentuale di smobilizzo della posizione accumulata.

Considerate le caratteristiche di tale prestazione, consistenti nell’erogazione di un capitale, seppur frazionato, in un arco temporale predefinito che al massimo potrà risultare di 3 anni e 7 mesi, si ritiene che rientri nella competenza della forma pensionistica complementare procedere direttamente alla sua erogazione.

In merito poi alla periodicità del frazionamento, si ritiene rimessa alla forma pensionistica la relativa definizione, anche attraverso l’eventuale indicazione di più opzioni alternative che possano rispondere alle diverse esigenze degli iscritti.

Nel caso, poi, in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di "rendita integrativa temporanea anticipata", l’iscritto conserverà il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale, che continuerà ad essere gestita dalla forma pensionistica complementare.

Sotto il profilo della documentazione informativa, tenuto conto del carattere sperimentale dell’istituto, si ritiene sufficiente che le forme pensionistiche complementari predispongano: i) un documento ad hoc volto a spiegare le caratteristiche della "rendita integrativa temporanea anticipata", nel quale dovrà essere data evidenza delle condizioni prescritte dalla normativa per la sua fruizione, delle periodicità previste dalla forma per il frazionamento e delle modalità di erogazione; ii) un Modulo per la richiesta della prestazione Non si ritiene invece necessario apportare integrazioni agli Statuti e Regolamenti e alle Note informative, stante anche il carattere sperimentale dell’istituto.

Nell’ottica di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata anche nel corso di erogazione della "rendita integrativa temporanea anticipata", si ritiene opportuno che la porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continui ad essere mantenuta in gestione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. Salvo diversa volontà dell’iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, tale montante dovrà essere riversato nel Comparto più prudente della forma pensionistica complementare. Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell’incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Le modalità gestionali sopra citate e le opzioni rimesse all’iscritto dovranno essere illustrate nella documentazione sopra indicata. In particolare nel Modulo andrà evidenziato che l’importo della rata potrà subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell’andamento dei mercati finanziari e andrà consigliato di scegliere opzioni di investimento coerenti con il ridotto orizzonte temporale residuo.

Quanto ai costi, il documento sulla "rendita integrativa temporanea anticipata" dovrà esplicitare chiaramente gli importi che saranno addebitati per l’erogazione di ogni rata, ovvero "una tantum". Tali importi dovranno essere comunque contenuti e strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute.

Circa poi l’informativa da rendere agli iscritti in merito alle rate erogate, si ritiene opportuno che la stessa venga fornita su base annuale, mediante la comunicazione periodica.

Al riguardo si fa riserva di fornire indicazioni di maggior dettaglio circa le integrazioni che si ritiene opportuno inserire nella comunicazione periodica per coloro che hanno fruito della "rendita integrativa temporanea anticipata".

In via generale, si ravvisa l’opportunità che la comunicazione periodica fornisca un richiamo alle disposizioni relative alla "rendita integrativa temporanea anticipata" tra le informazioni relative alle novità legislative intervenute nel corso dell’anno.

In caso di decesso dell’iscritto in corso di percezione della "rendita integrativa temporanea anticipata", il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo le regole relative alla premorienza previste dalla normativa di settore (art. 11, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005 e, per coloro ai quali ancora si applicano, art. 10, commi 3-ter e 3-quater del Decreto lgs. 124/1993).

Infine, per quanto riguarda gli iscritti che sono assoggettati alle previsioni del Decreto lgs. 252/2005, si esprime l’avviso che alle rate della "rendita integrativa temporanea anticipata"si applichino i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall’art. 11, comma 10, del Decreto lgs. 252/2005.