Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 30 settembre 2016, n. 86/E

Annullamento dei titoli di accesso a data libera per l’ingresso ai parchi di divertimento. Consulenza giuridica

 

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 7 del D.M. del 13 luglio 2000, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

L’Associazione Alfa (di seguito anche Associazione istante) riferisce che i titoli di accesso a data libera per l’ingresso ai parchi permanenti di divertimento vengono solitamente commercializzati dagli operatori del settore mediante la prestampa dei titoli e la consegna degli stessi a terzi (edicole, stabilimenti balneari, esercizi commerciali, pubblici esercizi, ecc.) incaricati della prevendita nell’arco dell’intera stagione di apertura del parco.

L’Associazione Alfa fa presente che l’interesse all’annullamento dei titoli di accesso a data libera per l’ingresso ai parchi di divertimento si concretizza qualora gli stessi titoli risultino definitivamente invenduti e ciò è riscontrabile solo alla fine della stagione di apertura del parco.

L’Associazione istante, evidenzia, relativamente a tali titoli, la "difficoltà di gestire smarrimenti, furti ed annullamento dell’invenduto" atteso che, applicando le istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 276/E del 2 ottobre 2007 per l’annullamento degli abbonamenti a data libera - annullabili entro cinque giorni lavorativi dal primo evento teoricamente fruibile dallo spettatore - i titoli di accesso a data libera ai parchi di divertimento sarebbero annullabili entro cinque giorni dall’inizio della stagione di apertura del parco (anziché dalla fine della stessa).

Ciò posto, l’Associazione istante chiede se i titoli di accesso a data libera per l’ingresso ai parchi di divertimento, rimasti invenduti, possano essere annullati entro cinque giorni lavorativi dalla fine della stagione di apertura del parco.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L’Associazione Alfa ritiene che i titoli di accesso a data libera per l’ingresso ai parchi di divertimento, rimasti invenduti, possano essere annullati entro cinque giorni lavorativi dalla fine della stagione di apertura del parco.

 

Parere dell’agenzia delle entrate

 

Si fa presente, preliminarmente, con riferimento alle modalità di distribuzione dei titoli di accesso adottata dagli esercenti i parchi di divertimento, che la prestampa dei titoli di accesso, nel caso di consegna a terzi per la successiva distribuzione, può avvenire a condizione che gli stessi titoli rechino la dicitura "emesso per la vendita da parte di" con l’indicazione dei dati identificativi del terzo incaricato che provvede alla successiva distribuzione (v. artt. 3, comma 1, lett. l) e 6, comma 2, del decreto del Ministero delle Finanze 13 luglio 2000).

Ciò premesso, per quanto concerne la questione relativa all’annullamento dei titoli di accesso posta dall’Associazione istante, si rappresenta, in via generale, che le modalità di annullamento dei titoli prestampati (emessi cioè ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto 13 luglio 2000) sono disciplinate dall’articolo 7, comma 1, dello stesso decreto, secondo cui "il titolo di accesso può essere annullato, tramite idonea registrazione, anche della causale, nel sistema automatizzato che ha permesso l’emissione del titolo stesso, da effettuarsi entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello dell’evento".

Detta disposizione mira, in sostanza, a consentire all’organizzatore di annullare i titoli di accesso dallo stesso prestampati qualora detti titoli non siano stati venduti.

Con risoluzione n. 27/E del 28 febbraio 2007 è stato chiarito che la procedura di annullamento del titolo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto 13 luglio 2000 è applicabile sia all’ipotesi di emissione di titoli di accesso per un singolo evento spettacolistico sia a quella di emissione di abbonamenti.

Con successiva risoluzione n. 276/E del 2007 è stato precisato, relativamente all’ipotesi di abbonamento c.d. "a data libera" (titolo di accesso che dà diritto alla fruizione di più eventi spettacolistici non predeterminati nella data), che per quinto giorno lavorativo successivo all’evento (termine entro cui è possibile procedere, in via generale, all’annullamento dei titoli ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto 13 luglio 2000) deve intendersi il quinto giorno lavorativo successivo a quello del primo evento teoricamente fruibile dallo spettatore con l’abbonamento, sempre che lo stesso spettatore non abbia già fruito della relativa prestazione spettacolistica.

Ciò posto, per quanto concerne la fattispecie oggetto della presente consulenza giuridica, si fa presente che i titoli di accesso a data libera per l’ingresso ai parchi da divertimento (definiti anche titoli c.d. "open"), sono titoli che consentono allo spettatore di scegliere il giorno di accesso al parco nell’arco del periodo di apertura del parco stesso o, comunque, in un determinato arco temporale di fruibilità del titolo.

I citati titoli "open", in sostanza, sono titoli di accesso che danno diritto alla fruizione di un solo evento spettacolistico (l’ingresso al parco di divertimento in un solo giorno a scelta del possessore del titolo) ma non recano la preventiva indicazione della data in cui è possibile fruire del predetto evento, vale a dire del giorno in cui è possibile effettuare l’ingresso al parco di divertimento.

Relativamente a tale formula di ingresso, con risoluzione n. 88/E del 12 giugno 2001, è stato chiarito che il pagamento del corrispettivo per una manifestazione di spettacolo non predeterminata (vale a dire non individuata con riferimento alla data di fruizione dell’evento) richiede, ai fini fiscali, comunque l’emissione di un titolo di accesso, che per le sue peculiari caratteristiche deve essere assimilato, agli effetti della determinazione del momento impositivo e degli adempimenti e delle modalità di certificazione, ad un abbonamento a data libera.

Da tale assimilazione discende che, per i titoli c.d. "open", il momento impositivo si realizza all’atto del pagamento del corrispettivo (ai sensi dell’art. 74-quater, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972) e all’atto dell’ingresso al parco vi è l’obbligo di emissione di un successivo titolo di accesso (con IVA preassolta) recante la dicitura "abbonato" e gli estremi dell’abbonamento a data libera precedentemente emesso (v. art. 3, comma 1, lett. g) decreto 13 luglio 2000).

Ferma restando ai fini del momento impositivo e degli adempimenti e delle modalità di certificazione l’assimilazione dei titoli c.d. "open" agli abbonamenti a data libera operata con la risoluzione n. 88/E del 2001 (in quanto giustificata dalla comune caratteristica della mancanza di preventiva individuazione della data dell’evento spettacolistico), per quanto attiene, invece, al computo dei termini di annullamento si ritiene non possa operarsi la predetta assimilazione e che, quindi, non possano estendersi ai predetti titoli "open" i chiarimenti forniti con risoluzione n. 276/E del 2007 (validi in relazione solo agli abbonamenti a data libera).

Infatti, mentre l’abbonamento a data libera dà diritto ad assistere ad una pluralità di eventi spettacolistici, il titolo di accesso c.d. "open" dà diritto alla fruizione di un solo evento spettacolistico (l’ingresso al parco in un solo giorno a scelta del possessore del titolo).

L’utilizzo del titolo di accesso c.d. "open", derivante dalla specifica natura delle manifestazioni spettacolistiche rese nei parchi da divertimento, determina le peculiari esigenze organizzative e commerciali degli esercenti i parchi di divertimento evidenziate dall’Associazione istante, anche in relazione alla gestione dei titoli prestampati rimasti invenduti.

In considerazione di ciò, nel caso di titoli di accesso c.d. "open" per l’accesso ai parchi di divertimento, il quinto giorno lavorativo successivo a quello dell’evento (termine entro cui è normativamente consentito procedere all’annullamento dei titoli prestampati ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto 13 luglio 2000) si ritiene vada individuato nel quinto giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno in cui è consentito l’accesso al parco mediante il titolo stesso.

Tale soluzione interpretativa influisce tanto sulle caratteristiche di emissione dei titoli "open", quanto sulla loro rendicontazione ai fini della determinazione del momento impositivo (che, come sopra precisato, si realizza all’atto del pagamento del corrispettivo).

In relazione all’emissione dei titoli in questione, si ritiene necessaria, da parte dell’organizzatore (l’esercente il parco di divertimento), tanto la preventiva individuazione del titolo (con relativa indicazione della dicitura "OPEN" prestampata), quanto la precisazione del periodo di utilizzabilità del titolo da parte dello spettatore (andrà operata l’indicazione dell’ultimo giorno in cui è utilizzabile il titolo).

In particolare, l’indicazione dell’ultimo giorno in cui è utilizzabile il titolo "open" non potrà eccedere i dodici mesi dalla data di emissione dello titolo stesso. Tale periodo di utilizzabilità del titolo "open" potrà anche essere a cavallo tra l’anno solare di emissione e l’anno successivo. Nell’ipotesi in cui il parco di divertimento non sia continuativamente aperto nel corso dell’anno ma sia, invece, previsto un intervallo di chiusura, il periodo di validità del titolo d’accesso "open" non potrà in ogni caso eccedere la durata della stagione di apertura del parco.

Tale limitazione del periodo di utilizzabilità del titolo c.d. "open" si ritiene giustificata in considerazione della ratio della disciplina recata dall’art. 7 del decreto 13 luglio 2000. Tale disciplina, infatti, considera come fattispecie eccezionali quelle di annullamento dei titoli di accesso e, inoltre, nell’ipotesi di cui al comma 1, circoscrive la possibilità di annullamento dei titoli di accesso prestampati invenduti entro un termine prefissato, al fine di definire in tempi ragionevoli le conseguenze fiscali ricollegate all’emissione degli stessi titoli.

Si evidenzia, poi, che dovranno essere rispettate tutte le altre previsioni relative all’emissione dei titoli di accesso previste dal citato decreto 13 luglio 2000, dal citato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2001 e dagli altri atti e provvedimenti vigenti.

Riepilogando - e seguendo l’ordine indicato dall’Allegato A, lettere a) e b) del citato Provvedimento del 23 luglio 2001 in relazione al "Log delle transazioni" - i titoli di che trattasi dovranno, in particolare, essere valorizzati:

- come abbonamenti;

- con l’indicazione del codice punto vendita (se valorizzato dal titolare) e, nella prestampa, con la dicitura "emesso per la vendita da parte di..." (art. 3, comma 1, lett. l del Decreto Ministeriale 13 luglio 2000);

- nel "tipo turno", con il valore "L" (abbonamento a turno libero);

- nel "numero eventi abilitati", con il numero "1";

- nel campo "data limite di validità", con la data dell’ultimo evento fruibile;

- nel "codice abbonamento", con la dicitura "OPEN".

Quanto, invece, alla rendicontazione dei titoli c.d. "open" ai fini della determinazione del momento impositivo (che, come sopra precisato, si realizza all’atto del pagamento del corrispettivo), si segnala che, ove i riepiloghi di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2001 relativi ai proventi degli abbonamenti dovessero riportare come venduti i titoli c.d. "open" - laddove questi siano stati, invece, soltanto emessi per la consegna ad un terzo per la successiva distribuzione e, quindi, non vi sia stato ancora il pagamento del corrispettivo - occorrerà seguire provvisoriamente il seguente iter che consentirà agli esercenti i parchi di divertimento di quantificare il volume d’affari relativo agli abbonamenti e, di conseguenza, effettuare correttamente il versamento dell’imposta:

a) gli esercenti devono trasmettere, comunque, i riepiloghi in questione;

b) la SIAE deve scartare da detti riepiloghi i corrispettivi indicati a fronte dei titoli c.d. "open" e comunicare mensilmente agli esercenti i parchi di divertimento il corretto volume d’affari acquisito relativo agli abbonamenti diversi da quelli c.d. "open";

c) con analoga cadenza mensile, gli esercenti devono provvedere a comunicare a SIAE il riepilogo mensile dei soli titoli c.d. "open" per i quali risulta avvenuto il pagamento del corrispettivo. Tale comunicazione verrà effettuata attraverso il "Riepilogo mensile abbonamenti" di cui all’Allegato C) del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2001.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del decreto 13 luglio 2000, il titolo di accesso "open" annullato deve essere conservato integro in tutte le sue parti a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Si evidenzia, altresì, che l’esercente il parco di divertimento sarà tenuto al versamento dell’IVA in relazione ai titoli di accesso "open" rimasti invenduti al termine della stagione per i quali non abbia tempestivamente provveduto all’annullamento nel termine, sopra indicato, del quinto giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno in cui è consentito l’accesso al parco mediante i titoli stessi.

Si fa presente che i chiarimenti sopra forniti non riguardano i titoli emessi in forma digitale ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 marzo 2008, prot. n. 2008/22799, i quali non possono essere annullati in ipotesi diverse da quelle di erronea emissione o di mancata effettuazione dell’evento (v. punti 4.1 e 4.2 del citato Provvedimento n. 2008/22799 e art. 7, commi 2 e 3, del decreto 13 luglio 2000).

Si precisa, infine, per completezza, in merito alle ipotesi di smarrimento e furti dei titoli di accesso - rispetto alle quali l’Associazione istante rappresenta difficoltà di gestione - che trovano applicazione i chiarimenti forniti con la citata risoluzione n. 27/E del 2007, laddove è stato precisato che, in tali casi, in mancanza di norme che prevedano l'annullamento del precedente titolo, si potrebbe avere solo l'emissione di un nuovo titolo, con una duplice conseguenza:

a) la certificazione fiscale verrebbe emessa senza che il corrispettivo certificato venga sostanzialmente percepito;

b) dovrebbe essere autorizzato in via amministrativa l'eventuale esclusione dei conseguenti obblighi tributari al fine di evitare che si verifichi una duplicazione d'imposta.