Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 maggio 2017, n. 11858

Tributi - Accertamento - Studi di settore - Esclusione - Rilascio in corso d’anno delle autorizzazioni per svolgere l’attività - Periodo di non normale svolgimento dell’attività

 

Fatti di causa

 

La G. s.r.l. impugnò, innanzi alla CTP di Milano, una cartella di pagamento, emessa a norma dell'art. 54-bis del d.p.r. n. 633/72, per il recupero di maggior imposta per IVA, per il 2005, a seguito di accertamento sulla base degli studi di settore, adducendo di aver iniziato in concreto l'attività nel 2005, quando furono concesse le autorizzazioni per la raccolta dei rifiuti, e non nel 2003 come contestato dall'ufficio.

Si costituì l'ufficio, resistendo al ricorso.

La CTP accolse il ricorso, ritenendo l'assoluta mancanza di chiarezza in relazione allo studio di settore applicato.

L'ufficio propose appello, censurando la sentenza di primo grado per carenza di motivazione e ribadendo le difese nel merito.

Si costituì la suddetta società, resistendo al ricorso.

La CTR rigettò l'appello, escludendo che l'anno 2005 potesse essere considerato come di normale esercizio dell'attività d'impresa, trattandosi del primo atto di concreta attività.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo.

Resiste la suddetta società con deposito del controricorso, eccependo l'infondatezza del ricorso; è stata altresì depositata memoria ex art. 378 c.p.c.

 

Ragioni della decisione

 

Il ricorso è infondato.

Con un unico motivo, l'Agenzia delle Entrate ha lamentato: la violazione e falsa applicazione degli artt. 62 sexies del d.l. n. 331/93, 35 del d.p.r. n. 633/72 e 2697 c.c., nonché del provvedimento amministrativo emesso in applicazione del d.p.r. n. 322/98, in relazione all'art. 360, 1° c., n. 3, c.p.c.; l'omessa e insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi, in relazione all'art. 360, 1° c., n. 5, c.p.c.

Al riguardo, parte ricorrente ha addotto che lo studio di settore è stato correttamente applicato, in quanto la società iniziò l'attività di trasporto su strada nel 2003 e non nel 2005 (in riferimento al trasporto di rifiuti, come eccepito), considerando altresì che solo nel 2007 fu effettuata la modificazione del codice-attività.

Occorre premettere che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale fase, infatti, quest'ultimo ha la facoltà di contestare I'applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l'ufficio - ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte - ad integrare la motivazione dell'atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento. Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l'ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri (Cass., n. 17646 del 6.8.2014).

Nel caso concreto, la CTR ha correttamente applicato le norme riguardanti l'applicazione degli studi di settore, escludendo che ne ricossero i presupposti. In particolare, il giudice d'appello ha accertato che nel 2005 avvenne il rilascio, alla società controricorrente, delle autorizzazioni per svolgere l'attività relativa alla raccolta di rifiuti pericolosi e non, e che nello stesso anno la società assunse il personale necessario.

Da tale ricostruzione dei fatti, la CTR ha tratto la conclusione che prima del rilascio delle suddette autorizzazioni obbligatorie non potesse essere svolta la predetta attività imprenditoriale, conseguendone che l'anno 2005 non potesse essere considerato anno di normale esercizio, ed emergendo dunque una giusta causa di esclusione dello studio di settore.

Ora, tale ricostruzione dei fatti di causa rende legittima la decisione della CTR, considerando altresì che, secondo un consolidato orientamento della Corte, gli studi di settore, ex art. 10, 4° comma, della legge n. 146 del 1998 (applicabile ratione temporis) presuppongono una situazione di normale svolgimento dell'attività imprenditoriale.

Inoltre, a norma del 1° comma del predetto art. 10, gli accertamenti basati sugli studi di settore sono effettuati nei confronti dei contribuenti con periodo d'imposta pari a dodici mesi.

Pertanto, il rilascio delle autorizzazioni prescritte nel corso del 2005 ha legittimamente precluso l'applicazione dell'invocato studio di settore, a nulla rilevando quanto eccepito dall'Agenzia delle entrate circa la modifica del codice che contraddistingue l'attività (di raccolta dei rifiuti), avvenuta successivamente, nel 2007.

Al riguardo, va osservato che tale modifica attiene al profilo meramente formale, mentre la legge subordina l'applicazione degli studi di settore al presupposto dello svolgimento concreto dell'attività d'impresa.

Parimenti infondato è il capo del motivo di ricorso afferente al vizio motivazionale, in quanto la sentenza impugnata contiene una motivazione chiara ed esaustiva, che consente agevolmente di ripercorrere l'iter logicoargomentativo adottato dal giudice.

Le spese seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 7.200,00 oltre alla maggiorazione del 15%, quale rimborso forfettario delle spese generali, e accessori di legge.