Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 luglio 2016, n. 13953

Pensione di inabilità - Inps - Domanda - Limite di reddito - Superamento

 

Fatto e diritto

 

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 24 maggio 2016, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'art. 380 bis c.p.c.:

"Con sentenza del 24 luglio 2013, la Corte di Appello di Messina, riformando la decisione del Tribunale di Patti, rigettava la domanda proposta da M.G. nei confronti dell’INPS ed intesa al riconoscimento del suo diritto alla pensione di inabilità ex lege n. 118/1971.

La Corte territoriale - precisato che al fine di stabilire il superamento del limite di reddito previsto dalla legge per poter accedere alla prestazione invocata occorreva tenere conto non solo del reddito personale della M. (come ritenuto dal primo giudice), ma anche di quello del coniuge - rilevava che nel caso in esame non ricorreva il requisito reddituale.

Per la cassazione della decisione propone ricorso la M. sulla base di un unico motivo.

L'I.N.P.S. resiste con controricorso.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è rimasto intimato.

Con l'unico motivo di ricorso deducendo plurime violazioni di legge, si censura la decisione di appello per avere, al fine della verifica del requisito reddituale, cumulato al reddito individuale della ricorrente anche il reddito del coniuge. Si sostiene che la corretta interpretazione del disposti) dell'art. 14 septies l. n. 33 del 1980 comportava la esclusiva considerazione del reddito personale dell'interessato ai fini IRPEF, come confermato dallo ius supeveniens di cui all'art. 10 commi 5 c. 6 L. n. 99 del 2013. In subordine, viene proposta questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, co. 6°, del D.L. 28 giugno 2013 n. 76 conv. in legge n. 99 del 2013 per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost. nella parte in cui ha stabilito che la disciplina dettata, trova applicazione anche alle domande di pensione di inabilità per le quali, alla data di entrata in vigore della disposizione, non era intervenuto provvedimento definitivo ed ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati.

Il motivo e infondato.

Si premette che questa Corte, con indirizzo consolidato (vedi, in particolare, Cass. n. 16363 del 2002, n. 16311 del 2002, 12266 del 2003, 14126 del 2006, n. 13261 del 2007) aveva statuito che in tema di verifica del requisito reddituale prescritto ai fini della pensione di cui all'art. 12 L. n. 118 del 1971, assume rilievo non solamente il reddito personale dell'invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando l’importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma suindicata. Tale soluzione interpretativa, come evidenziato nella sentenza impugnata, risulta fondata oltre che sul dato testuale dell'art. 14 septies, comma quarto d.l. n. 663 del 1979 conv. in l. n. 33 del 1980 - il quale, nell’elevare i limiti di reddito anteriormente fissati dagli artt. 6, 8 e 10 d.l. n. 30 del 1974 conv. in l. n. 114 del 1974, non prevede, per la pensione di inabilità, l'esclusione del reddito percepito dagli altri componenti il nucleo familiare, diversamente da quanto stabilito dal comma quinto per assegni, di cui all'art. 13 l. n. 118 del 971 - anche su considerazioni di ordine generale attinenti alla funzione sostitutiva dell'intervento assistenziale pubblico riconosciuta alla solidarietà familiare nell'ambito del sistema di sicurezza sociale. L'orientamento sopra richiamato è stato successivamente posto in discussione da alcune decisioni (Cass. n. 18825 del 2008, n. 7259 del 2009 e n. 20426 del 2010) nelle quali si e sottolineato che il legislatore, con la previsione di cui all'art. 14 septies cit., aveva inteso dare rilievo ai fini dell'erogazione della pensione di inabilità al solo limite di reddito individuale, e così anche nel caso dell'assegno corrisposto agli invalidi parziali, secondo quanto disposto - dal medesimo art. 14 septies, nonché dal d.l. n. 791 del 1981, art. 9, conv. l. n. 54 del 1982 e poi ancora dalla L. n. 412 del 1991, art. 12 (v. Corte Costituzionale n. 400 del 1999).

La questione è stata oggetto di ulteriore rimeditazione in esito alla quale questa Corte, con condivisibile pronunzia (Cass. n. 5003 del 2011), seguita da altre conformi (v. tra queste: ord. n. 19658 del 2012), ha confermato l'orientamento più risalente affermando che ai fini della pensione di cui all'art. 12 l. n. 118 del 1971 il requisito reddituale deve essere verificato considerando anche il reddito dell'eventuale coniuge. A tale approdo interpretativo la Corte è pervenuta sulla base delle seguenti considerazioni che solo in parte ripercorrono quelle a fondamento dell'indirizzo più risalente. E’ stato innanzitutto rilevato che I 'intervento attuato dal legislatore con l’art. 14 septies comma quinto cit., costituisce intervento inteso a riequilibrare le posizioni dei mutilati e invalidi civili, a seguito dell’innalzamento del limite reddituale previsto - ma esclusivamente per gli invalidi civili assoluti - dalla L. n. 29 del 1977. Significativo di tale intento è che per l'attribuzione dell'assegno è, bensì, preso a riferimento il solo reddito individuale dell'assistito, ma l'importo da non superare per la pensione di inabilità (comma quarto) corrisponde a più del doppio di quello stabilito per l'assegno (L. 5.200.000 annue a fronte di L. 2.500.000 annue). In questa prospettiva è stato ritenuto che il comma quinto dell'art. 14 septies costituisse deroga all'orientamento generale della legislazione in tema di pensioni di invalidità e di pensione sociale, in base al quale il limite reddituale va determinato tenendosi conto del cumulo del reddito dei coniugi (vedi Corte cost. sent. n. 769 del 1988 e n. 75 del 1991; vedi anche Corte cost. n. 454 del 1992, in tema di insorgenza dello stato di invalidità dopo il compimento del 65° anno) e, di conseguenza, non esprimesse alcun principio generale con il quale dovrebbero essere coerenti disposizioni particolari.

Si è quindi ribadito che la formulazione letterale della norma che fa menzione del solo assegno - fino a quel momento equiparato alla pensione di inabilità quanto alla regola del cumulo con i redditi del coniuge - non può che far concludere nel senso che la prestazione prevista per gli invalidi civili assoluti sia rimasta assoggettata a questa regola. Una conferma a livello sistematico della esistenza di una disciplina differenziata, quanto al requisito reddituale, per la pensione di inabilità e per l'assegno di assistenza, e stata ravvisata nella legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 12 (da titolo "requisiti reddituali delle prestazioni ai minorati civili") nella quale la distinzione tra le due prestazioni continua ad essere mantenuta, disponendo la norma che con effetto dal 1 gennaio 1992 ili fini dell'accertamento, da parte del Ministero dell'Interno della condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali agli invalidi civili si applica il limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale, con esclusione, tuttavia, degli invalidi totali. Con riferimento alla sostituzione dell'art. 13 L. n. 118 del 1971 ad opera dell'art. 1, comma trentacinque, L. n. 247 del 2007 (disposizione non tenuta presente nelle citate decisioni di questa Corte), il quale, testualmente, stabilisce che "agli invalidi civili di una età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di Euro 242.84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'art. 12", è stato osservato che "si tratta, all'evidenza, di un intervento con il quale viene ripristinato il collegamento tra le due prestazioni assistenziali quanto alle ", condizioni" (comprese, quindi, quelle economiche) richieste per la loro assegnazione. Ma il prendere a riferimento, a tal fine, le "condizioni" stabilite per l'assegnazione della "pensione di cui all'art. 12", determinare cioè una equiparazione che si vuole modulata sulla disciplina propria della prestazione prevista per gli invalidi civili assoluti, è di per se, indicativo del fatto che tale disciplina - anche per quanto riguarda le condizioni reddituali rilevanti - è diversa da quella nel frattempo dettata (con la L. n. 33 del 1980, art. 14 septies, comma 5) per l'assegno mensile - non avendo senso, invero, una simile formulazione normativa ove le condizioni reddituali richieste per la pensione di inabilità fossero le stesse previste per l'assegno e, dunque, si dovesse dar rilevo al solo reddito personale dell'invalido, ancorché coniugato, piuttosto che al reddito di entrambi i coniugi" (Cass. n. 5003 del 2011).

Infine, in merito alla compatibilità di tale interpretazione con i principi della Carta costituzionale è stato chiarito che il giudice delle leggi (cfr. in particolare le citate sent. n. 769 del 1988 e n. 75 del 1991) aveva affermato, in più occasioni, che il realizzare l'omogeneizzazione tra i livelli reddituali idonei ad individuare lo stato di bisogno di soggetti aventi diritto a prestazioni assistenziali a carico della collettività, così come il por mano all'opportuno adeguamento dei livelli di prestazione appartiene alla discrezionalità del legislatore. Del pari, al paradigma del principio di uguaglianza non può farsi ricorso quando le disposizioni della legge ordinaria, dalle quali si pretende di trarre il tertium comparationis, si rivelino derogatorie rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo e perciò insuscettibili di estensione ad altri casi, pena l'aggravamento, anziché l’eliminazione, dei difetti di coerenza con esso; l'attribuzione al reddito del coniuge (e dei vari componenti il nucleo familiare tenuti all'assistenza dell'invalido) di un rilievo preclusivo dell'intervento di sostegno a carico della collettività discende dal riconoscimento, nel vigente sistema di sicurezza sociale, di meccanismi di solidarietà particolari, concorrenti con quello pubblico e ugualmente intesi alla tutela dell’uguaglianza e della libertà dal bisogno, in attuazione dell'art. 3 Cost.. Non sono stati considerati ostativi alla suesposta interpretazione le affermazioni contenute nella motivazione di alcune sentenze della Corte costituzionale (vedi, in particolare Corte cost. n. 88 del 1992 e n. 400 del 1999 secondo le quali gli interventi legislativi succedutisi nel tempo avrebbero equiparato le condizioni reddituali richieste per la pensione di inabilità e per l’assegno mensile, eliminando, per entrambe, la capacità ostativa del reddito del coniuge (quale che ne fosse il livello); è stato infatti rilevato che si è in presenza di affermazioni fatte incidentalmente in sentenze riguardanti il requisito reddituale di accesso dell'ultrasessantacinquenne alla pensione sociale (ovvero all'assegno sociale sostitutivo della prima della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6), ossia una questione del tutto diversa da quella all'esame di questa Corte e che, d'altronde, presuppongono proprio il cumulo dei redditi, tanto da sollecitare il legislatore alla creazione (sempre per la pensione sociale) di un meccanismo differenziato in considerazione delle differenti esigenze di assistenza dell’invalido e della necessità, pertanto, di una valutazione differenziata del ragionevole punto di equilibrio circa il concorso tra la solidarietà coniugale e quella collettiva.

Su questo quadro normativo e giurisprudenziale si innesta il recente intervento del legislatore che con il d.l. 28 giugno 2013, n. 76, recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" conv. nella legge n. 99 del 2013, all'art. 10 comma 5 ha inserito dopo il sesto comma dell'art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.33, una ulteriore disposizione con la quale si specifica che «Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte». La disposizione si completa con il successivo comma sesto il quale stabilisce che "La disposizione del settimo comma dell'articolo 14-septies del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, introdotta dal comma 5, si applica anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5".

Come chiarito in recenti pronunzie di questa Corte (ord. n. 27812 del 2013, n. 28565 del 2013 cui ne sono succedute numerose altre), con tale previsione il legislatore ha inteso definire un nuovo regime reddituale senza, tuttavia, pregiudicare le posizioni di tutti quei soggetti che avendo presentato domanda nella vigenza della precedente normativa (da interpretarsi nei termini più sopra riportati) non avessero ancora visto la definizione in sede amministrativa del procedimento ovvero fossero parti di un procedimento giudiziario ancora sub indice. Quasi a ribadire il suo carattere innovativo, poi, la norma precisa che il diritto alla pensione, sulla base dei nuovi requisiti stabiliti, decorrerà solo dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione (28.6.2013) e soggiunge che non possono essere pagati importi arretrati sullo prestazioni riconosciute precisando quindi che, ove tale pagamento sia già intervenuto, le somme erogate non sono comunque recuperabili purché il loro riconoscimento sia intervenuto prima della data di entrata in vigore del nuovo requisito reddituale e risulti comunque rispettoso dello stesso.

Consegue, con riferimento al caso di specie, che il diritto al beneficio in controversia poteva essere riconosciuto solo previa verifica che i redditi della ricorrente, cumulati con quelli del coniuge, non superassero la soglia di legge, dovendosi evidenziare la inapplicabilità, in concreto, della novella di cui al d.l. 28 giugno 2013, n. 76 conv. in legge n. 99 del 2013, in ragione del fatto che la M., all'epoca della relativa entrata in vigore, aveva già compiuto i sessantacinque anni di età, essendo nata il 22 novembre 1947.

Quanto alla sollevata questione di illegittimità costituzionale si osserva che la ricorrente ha sostenuto che la esclusione dall'applicazione della nuova disciplina, esclusione scaturente dal disposto del comma 6 del D.L. n. 76 del 2013, art. 10 cit., nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della novella avevano già compiuto sessantacinque anni, si traduceva in una irragionevole disparità di trattamento tra soggetti tutti gravemente inabili.

L’eccezione non è meritevole di accoglimento in quanto la questione prospettata segnala un problema attinente al fenomeno della successione delle leggi nel tempo, a fronte del quale non vale invocare il principio di uguaglianza in quanto, come ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale, la diversità di trattamento "nel tempo", che consegue cioè al mutamento del regime giuridico, è effetto connaturato alla successione delle leggi ed è quindi fenomeno in relazione al quale non è configurabile la lesione del principio di eguaglianza (v. tra le altre, Corte cost. sent. n. 410 del 1995, ord. n. 308 del 2001, sent. n. 376 del 2001, ord. n. 108 del 2002).

Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5.".

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della riportata relazione e, quindi, rigetta il ricorso.

Le spese del presente giudizio sono non ripetibili avendo la M. reso la dichiarazione di cui all’art. 152 disp. Att. c.p.c. nella formulazione "ratione temporis" applicabile al presente giudizio.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dell’art. 13, comma 1 quater; del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014).

Inoltre, il presupposto di insorgenza dell'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.