Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 settembre 2016, n. 17506

Tributi - IRAP - Medico convenzionato SSN - Impiego dipendente part-time, con funzioni di "addetta all’accettazione clienti, registrazione dati, consegna referti ed altre prestazioni ausiliarie" - Assenza autonoma organizzazione - Diritto al rimborso

 

In fatto

 

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, cumulativo, affidato ad un motivo, nei confronti di L.G. (che non resiste), avverso quattro sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, Sezione staccata di Livorno, nn. 156/10/2015, 157/10/2015, 158/10/2015 e 159/10/2015, tutte depositate in data 27/01/2015, con le quali - in controversie concernenti le separate impugnazioni di dinieghi opposti dall’Amministrazione finanziaria ad istanze del contribuente (medico di base, convenzionato con il SSN) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2006 al 2009 - sono state confermate le decisioni di primo grado, che avevano accolto i separati ricorsi del contribuente, ad eccezione della richiesta di rimborso dell’acconto IRAP relativo all’anno 2006, stante l'intervenuta decadenza per mancato rispetto del termine di cui all’art. 38 DPR 602/1973.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere i gravami dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto, nelle quattro decisioni qui impugnate, con identica motivazione, che, nella specie, doveva essere esclusa la ricorrenza del requisito dell’autonoma organizzazione, essendo svolta l'attività del medico con l’ausilio di un’unica dipendente assunta part-time, con funzioni di "addetta all’accettazione clienti, registrazione dati, consegna referti ed altre prestazioni ausiliarie", mansioni dunque "ininfluenti nel creare una qualche plusvalenza alla capacità reddituale",

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle patri. La controricorrente ha depositato memoria.

 

In diritto

 

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli arrt.2 e 3 del d.lgs. 446/1997 e 2697 c.c., in quanto la C.T.R. non si sarebbe conformata ai principi stabiliti dall'evoluzione giurisprudenziale in materia di IRAP, avendo ritenuto che i compensi "corrisposti ad un solo dipendente non occasionale" fossero insufficienti ad integrare il requisito dell'autonoma organizzazione.

2. La censura è infondata.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: "Con riguardo al presupposto dell'lRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congniamente motivato, ricorre quando il contribuente,- a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerimque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive". Secondo la Corte "lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali — "eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione" - non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all'impiego di un collaboratore", il cui apporto, "mediato o generico" all'attività svolta dal contribuente si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.

Nella specie, l’Agenzia incentra il motivo proprio sulla non corretta valutazione da parte della C.T.R. dell’apporto dato al professionista dall’unica dipendente con mansioni esecutive di "addetta all’accettazione clienti, registrazione dati, consegna referti ed altre prestazioni ausiliarie" e dunque sostanzialmente di segreteria. Le decisioni impugnate sono conformi al principio di diritto da ultimo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poiché il disposto dell’art. 13 comma 1 quater, D.P.R. 115/02 non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.