Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Risoluzione 29 luglio 2016, n. 250159

Quesito su applicabilità Intesa Stato-Regioni-Autonomie locali del 5 luglio 2012 al centro agroalimentare

 

Si fa riferimento alla richiesta pervenuta per e-mail, con la quale codesto Comune chiede chiarimenti in merito alle modalità di rinnovo dei titoli concessori presso il Centro agroalimentare CAL.

Al riguardo evidenzia che la ASCOM, sulla scorta di un parere del proprio ufficio legale, esclude la possibilità di far rientrare all’interno della Direttiva Servizi il rinnovo delle concessioni dei posteggi, trattandosi di attività di vendita svolte all’interno di una struttura formalmente privata, sia pure a maggioranza pubblica, in quanto codesto Comune è socio maggioritario.

Evidenzia, altresì, che la regione Emilia Romagna, interpellata al riguardo, ha espresso invece parere positivo sull’applicabilità dei principi dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, stante la circostanza che "chi gestisce il mercato è senz’altro autorità competente e si è in presenza di limitate capacità tecniche disponibili", nonché di "scarsità delle risorse naturali".

Al riguardo la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.

In via preliminare, con particolare riferimento ai regimi di autorizzazione per l’accesso o l’esercizio di attività di servizi, evidenzia che la Direttiva 123/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, prevede che le autorizzazioni rilasciate ai fini dell’accesso o esercizio di attività di servizi sono da intendersi, di norma, di durata illimitata e valide per tutto il territorio nazionale. La limitazione della durata e del numero delle autorizzazioni, nonché le restrizioni in merito al territorio in cui sono valide, possono essere giustificate esclusivamente da ragioni tecniche o correlate alla scarsità di risorse naturali, o da motivi imperativi di interesse generale (cfr. Considerando 62 della medesima Direttiva)

E’ chiara, pertanto, la necessità di ricorrere a procedure di selezione conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento, nonché la necessità, al fine di una adeguata tutela della concorrenza, di una durata limitata delle autorizzazioni (cfr. articolo 12 della medesima Direttiva poi trasfuso nell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59).

Con particolare riferimento al settore del commercio sulle aree pubbliche, data la particolare natura delle aree in questione, la limitatezza delle aree disponibili rispetto alla potenziale domanda del loro utilizzo ai fini economici e tenuto conto degli interessi pubblici da garantire (tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale, sicurezza pubblica e tutela del consumatore), l’articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, ha previsto che "Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie".

In attuazione della specifica previsione di cui al citato articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010, è stata sancita l’Intesa in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali del 5 luglio 2012, pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2013, la quale ha stabilito i criteri e le disposizioni transitorie con riferimento alle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche.

Si sottolinea, comunque, che quanto stabilito dal citato articolo 70, rubricato "Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche", non può essere direttamente applicato al commercio all’ingrosso sulle aree pubbliche e può costituire soltanto un punto di riferimento utile ad individuare gli aspetti e le criticità da prendere in considerazione per affrontare autonomamente la questione.

Fermo quanto sopra, con riferimento allo specifico caso oggetto del quesito, la scrivente Direzione Generale ritiene che, nonostante il centro agroalimentare in parola operi su area privata, la circostanza che il medesimo sia gestito da un soggetto privato ma con socio di maggioranza il comune e che rivesta valenza di servizio di interesse generale, essendo stato istituito dall’ente comunale, non consenta di procedere sic et simpliciter al rinnovo automatico, dovendosi rispettare, nel caso di specie, i principi generali in materia di tutela della concorrenza e un sistema di regolazione, ai fini del futuro utilizzo degli spazi da parte degli operatori, trasparente ed armonizzato con il diritto europeo.

E’ evidente, infatti, che le amministrazioni pubbliche, laddove occorra affidare attività economicamente contendibili, non possono non tenere conto della necessità, al fine di garantire trasparenza e pubblicità, di utilizzare lo strumento della procedura ad evidenza pubblica.

La presente nota è inviata anche alla Regione Emilia Romagna, la quale è pregata di far pervenire alla scrivente eventuali ulteriori avvisi al riguardo.