Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 settembre 2016, n. 17504

Tributi - IRPEF - Avviso di accertamento - Art. 38 comma 4 Dpr 600/73

 

Fatto e diritto

 

Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, nei confronti del contribuente G.A., che resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 7130/9/14, depositata il 26 novembre 2014, che, confermando la sentenza della CTP di Viterbo ha annullato l’avviso di accertamento ex art. 38 comma 4 Dpr 600/73 a carico del contribuente avverso gli avvisi di accertamento per Irpef relativa all’ anno 2007.

La CTR ha affermato che l'accertamento sintetico effettuato dall’Ufficio non aveva pienamente valutato la particolare situazione, nell’anno di riferimento, del contribuente, il quale aveva provveduto ad accudire l’anziana nonna: risultava pertanto del tutto verosimile che egli avesse ricevuto, non soltanto dalla nonna, ma anche dal padre, contributi economici di una certa consistenza, dovendo in particolare ritenersi carente di prova l’assunto dell’ufficio, secondo cui le somme che questi aveva ricevuto dal padre, costituissero compenso "in nero" per prestazioni lavorative nell’impresa di costruzioni di quest’ultimo. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione dell’art. 38 comma 4 Dpr 600/73 in relazione dell’art. 360 n. 3) cpc, lamentando che la CTR, a fronte delle risultanze del c.d. "redditometro", abbia erroneamente ritenuto assolto l'onere di prova contraria in capo al contribuente, sulla base di meri criteri di verosimiglianza.

Il motivo appare fondato.

Ed invero questa Corte, nel chiarire la portata della disposizione di cui all’art. 38 Dpr 600/73, ha affermato che l’accertamento del reddito con metodo sintetico impone al contribuente l’onere di dimostrare, attraverso "idonea documentazione", che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte, a titolo di imposta.

La norma, dunque, - prevede qualcosa in più della prova della mera disponibilità di ulteriori redditi richiedendo espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (Cass. 25104/2014 e Cass, 14855/2015).

In tal senso va inteso lo specifico riferimento alla prova - risultante da idonea documentazione - dell’entità di tali ulteriori redditi e della durata del loro possesso, prova che ha la finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi, per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi (Cass. 25104/2014 e Cass. 14855/2015).

In particolare, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca che tale spesa sia il frutto di liberalità, la relativa prova deve essere fornita dal contribuente con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all'interno del nucleo familiare di tali redditi (della nonna e degli altri familiari) ma anche l'entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente (nella specie, il figlio) interessato dall'accertamento. Orbene, nel caso di specie la CTR non ha fatto buon governo dei principi su richiamati, in quanto ha ritenuto assolto l’onere probatorio gravante sul contribuente sulla base di una mera valutazione di verosimiglianza, omettendo di verificare, dandone conto in motivazione, se detta prova fosse fondata su prova documentale ed ancorata a fatti oggettivi.

L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata con rinvio , anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della CTR del Lazio.