Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 10 novembre 2017, n. 128466/RU
D.M. 20 ottobre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 252 del 27 ottobre 2017 - Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017 verificatisi nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia
Si comunica che, nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 252 del 27 ottobre 2017, è stato pubblicato il D.M. 20 ottobre 2017 recante "Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017 verificatisi nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, dell'isola di Ischia".
Al riguardo, si richiama l’attenzione in particolare sull’art. 1, comma 1 laddove è stabilito che nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emessi dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 ed il 18 dicembre 2017. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Il comma 2 dell’articolo 1 stabilisce, altresì, che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.
Il comma 5 della disposizione in esame prescrive, inoltre, che "gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 19 dicembre 2017".
Codeste Direzioni vorranno portare quanto sopra a conoscenza dei dipendenti uffici.