Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 giugno 2017, n. 14360

Previdenza - INPS - Gestione Commercianti - Contributi eccedenti il minimale - Iscrizione a ruolo ex art. 36-bis DPR n. 600/1973 da parte dell’Agenzia delle Entrate - Valore interruttivo del termine di prescrizione quinquennale

 

Rilevato

 

che, con sentenza del 22 giugno 2015, la Corte di Appello di Messina confermava la decisione del primo giudice di accoglimento dell’opposizione proposta da A. P. nei confronti dell’INPS e di Riscossione Sicilia s.p.a. avverso il ruolo e la cartella di pagamento a lei notificati l’8 giugno 2011 relativi al mancato pagamento di contributi eccedenti il minimale dovuto alla Gestione Commercianti per l’anno 2004, oltre somme aggiuntive;

che per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l’INPS affidato ad un unico motivo;

che la F. e la Riscossione Sicilia s.p.a. sono rimasti intimati;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

 

Considerato

 

che, con l’unico motivo di ricorso, si è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 cod. civ. e 1 d.lgs 18 dicembre 1997 n. 462 (in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ.) assumendosi che erroneamente la Corte di Appello non aveva ritenuto di riconoscere valore interruttivo del termine di prescrizione quinquennale alla notifica del verbale di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, avvenuta in data 2 novembre 2009, verbale con il quale era stato accertato che la F. aveva conseguito un maggior reddito d’impresa rispetto a quello dichiarato;

che il motivo è fondato alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, l'Agenzia delle Entrate svolge, a norma dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all'INPS, sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle Entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell'INPS (Cass. n. 17769 del 08/09/2015);

che, pertanto, la notifica del verbale di accertamento dell’Agenzia delle Entrate avvenuta il 2 novembre 2009 ha interrotto il termine quinquennale di prescrizione che, alla data di notifica della opposta cartella (8 giugno 2011) non era ancora nuovamente decorso;

che, alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Catania che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Catania anche per le spese del presente giudizio.