Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 settembre 2017, n. 22167

Trasferimento di sede - Demansionamento - Risarcimento - Sussiste - Obsolescenza delle conoscenze - Necessità di un continuo aggiornamento

 

Fatti di causa

 

1. G.U.M., dipendente di P.I. s.p.a. inquadrato al livello B del c.c.n.I. ed addetto al laboratorio di multimediale facente parte della Direzione formazione della struttura risorse umane, impugnò il trasferimento alla Filiale di Roma Ovest - Ufficio postale di Belsito dove si svolgeva solo il servizio di recapito e sportelleria - assumendo di essere stato demansionato e chiedendo di essere assegnato a mansioni compatibili con il suo specifico profilo professionale e la condanna della società al risarcimento del danno professionalità subito a decorrere dal maggio 2005 che quantificava in € 27.363,96. Nella resistenza di P.I. s.p.a. il Tribunale di Roma accolse in parte la domanda condannando la società convenuta a adibire il ricorrente a mansioni di specialista tecnico di impianti ovvero a mansioni equivalenti rigettando le altre domande.

2. La Corte di appello di Roma, investita della richiesta di riforma della sentenza relativamente alla mancata pronuncia da parte del giudice di primo grado sulla illegittimità del trasferimento e sul diniego delle pretese risarcitorie, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettata la prima censura sul rilievo che la domanda era funzionale all'accertamento della dequalificazione ed alla richiesta, accolta, di restituzione a mansioni compatibili con la qualifica rivestita, ha poi condannato la società a risarcire il danno al lavoratore che ha quantificato, in via equitativa, in misura pari al 50% della retribuzione globale di fatto percepita per il periodo del dedotto demansionamento.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre P.I. s.p.a. con due motivi cui resiste G.M. con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, con riguardo alla accertata spettanza del risarcimento del danno, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 cod. civ. e l'insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia. Sostiene la società ricorrente che la Corte territoriale avrebbe accolto la richiesta risarcitoria nonostante la totale carenza di allegazione e prova in punto di danno concretamente subito, neppure desumibile in via presuntiva atteso che il ragionamento presuntivo sarebbe stato effettuato in assenza di allegazioni anche minime di fatti noti da cui far derivare la sussistenza del danno alla libera esplicazione della personalità con frustrazione dell'accrescimento professionale. Sottolinea inoltre che l'omesso esame da parte del giudice di appello delle deduzioni effettivamente svolte risulterebbe confermato dall'errata affermazione contenuta nella sentenza relativamente al contenuto della domanda risarcitoria che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non riguardava né il danno biologico né il danno esistenziale.

5. Con il secondo motivo è denunciata l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Sostiene la ricorrente che in assenza di allegazione e prova sull'entità del danno subito, ed a fronte delle contestazioni mosse dalla società, il giudice di appello ha liquidato il danno senza che fosse stato in alcun modo specificato in cosa era consistito l'impoverimento professionale denunciato.

6. Le censure, da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione, sono in parte inammissibili ed in parte infondate.

7. La Corte territoriale ha doverosamente preso atto del fatto che il capo della sentenza del Tribunale che aveva accertato il demansionamento del ricorrente, non era stato impugnato e perciò era coperto dal giudicato. Nessun altro accertamento doveva perciò essere compiuto dalla Corte di appello al riguardo che ha quindi correttamente limitato la sua indagine alla richiesta di risarcimento del danno reiterata in appello ed ha in concreto verificato, con accertamento di merito non censurabile davanti alla Corte di legittimità, che il ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio aveva diffusamente allegato elementi dai quali era possibile dedurre, seppur in via presuntiva, l'esistenza di un danno alla professionalità che era stata compromessa dalla sottrazione delle mansioni specializzate svolte per oltre dodici anni presso il laboratorio multimediale. Seppur sinteticamente e con rinvio per relationem al contenuto degli atti di parte la Corte ha dato conto degli elementi dai quali ha desunto il danno da ravvisarsi nella obsolescenza delle conoscenze - che non presentavano alcun collegamento con quelle successivamente assegnate ed in relazione alle quali il Tribunale aveva accertato il demansionamento - stante la necessità di un continuo aggiornamento sia con riguardo alle tecniche di ripresa audiovisiva che con riferimento ai materiali da utilizzare (cfr. la trascrizione delle deduzioni del ricorrente in primo grado riportata nel ricorso per cassazione).

8. Provato in via presuntiva il danno non patrimoniale azionato (di cui il denunciato danno alla professionalità costituisce un aspetto), correttamente la Corte ha poi proceduto ad una liquidazione equitativa prendendo a parametro la retribuzione mensile nella misura percentuale del 50%. Si tratta di criterio di valutazione del danno avallato dalla giurisprudenza di questa Corte che in più occasioni ha affermato che "in tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, di natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto" (cfr. Cass. 19/09/2014 n. 19778).

9. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese liquidate in dispositivo vanno poste a carico della società soccombente e devono essere distratte in favore dell'avvocato C.M.G. che se ne è dichiarato anticipatario.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, da distrarsi in favore dell'avvocato che le ha anticipate, che si liquidano in € 4000,00 per compensi professionali € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie ed accessori dovuti per legge.