Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 25 settembre 2017, n. 194409

Misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. "Intrastat") Attuazione dell’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, come modificato dall’art. 13, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19

 

Dispone:

 

1. Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis)

1.1. I soggetti di cui all’articolo 1 del Decreto 22 febbraio 2010 presentano, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro.

1.2. Per i soggetti di cui all’articolo 1 del Decreto 22 febbraio 2010 diversi da quelli di cui al punto 1.1., i dati riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni sono acquisiti, ai soli fini statistici, dall’Agenzia delle entrate mediante gli adempimenti comunicativi di cui all’articolo 21 del d.l. n. 78/2010, oppure di cui all’articolo 1 del d.Lgs. n. 127/2015, e resi disponibili all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, all’ISTAT e alla Banca d’Italia.

 

2. Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater)

2.1. I soggetti di cui all’articolo 1 del Decreto 22 febbraio 2010 presentano, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione Europea, con riferimento a periodi

mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

2.2. Per i soggetti di cui all’articolo 1 del Decreto 22 febbraio 2010, diversi da quelli di cui al punto 2.1, i dati riepilogativi degli acquisti intracomunitari di servizi sono acquisiti, ai soli fini statistici, dall’Agenzia delle entrate mediante gli adempimenti comunicativi di cui all’articolo 21 del d.l. n. 78/2010, oppure di cui all’articolo 1 del d.Lgs. n. 127/2015, e resi disponibili all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, all’ISTAT e alla Banca d’Italia.

2.3. Ai fini della compilazione del campo "Codice Servizio" presente negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi intracomunitari, occorre far riferimento al quinto livello della classificazione dei prodotti associati alle attività (CPA).

 

3. Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis)

3.1. La compilazione dei dati statistici negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. b) del Decreto 22 febbraio 2010, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

 

4. Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi ai servizi resi (Modello INTRA 1quater)

4.1. Ai fini della compilazione del campo "Codice Servizio" presente negli elenchi riepilogativi relativi ai servizi intracomunitari resi, occorre far riferimento al quinto livello della classificazione dei prodotti associati alle attività (CPA).

 

5. Disposizioni finali

5.1 Le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018.

5.2. Restano ferme, ove compatibili, le disposizioni della Determinazione n. 22778 del 22 febbraio 2010 del Direttore dell’Agenzia delle dogane di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con ISTAT.

 

Motivazioni

Il presente provvedimento dà attuazione al terzo periodo dell’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Tale disposizione prevede - a seguito delle modifiche apportate dall’art. 13, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 - che vengano definite, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi di cui al primo periodo del comma 6 del medesimo articolo 50. Le misure di semplificazione devono essere finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

In sostanza, la norma prefigura una razionalizzazione dei flussi informativi Intrastat volta a raggiungere un duplice obiettivo: evitare duplicazioni di adempimenti comunicativi a carico dei contribuenti IVA e ridurre - nel rispetto della normativa UE - le informazioni fiscali e statistiche da trasmettere all’Amministrazione.

Il provvedimento persegue detti obiettivi attraverso le seguenti misure:

˗ abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi;

˗ valenza esclusivamente statistica dei modelli INTRA mensili relativi agli acquisti di beni e servizi;

˗ per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi relativi agli acquisti di beni e servizi con periodicità mensile, innalzamento della soglia dell’ammontare delle operazioni da 50.000 euro a 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni, e da 50.000 euro a 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi (punti 1.1 e 2.1. del provvedimento).

˗ mantenimento dei modelli INTRA esistenti per le cessioni di beni e di servizi. Per tali operazioni, in particolare, la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di 50.000 euro prevista dal Decreto 22 febbraio 2010, in conformità alla direttiva 112/2006/CE (art. 263).

˗ innalzamento della soglia "statistica" per gli elenchi relativi alle cessioni di beni. In particolare, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è opzionale per i soggetti che non superano i 100.000 euro di operazioni trimestrali;

˗ semplificazione della compilazione del campo "Codice Servizio", ove presente, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. In particolare, il passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre comporta una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare. Tale misura sarà successivamente accompagnata dall’introduzione di un "motore di ricerca" e di forme di assistenza più mirata, in ausilio degli operatori.

Come richiesto dal terzo periodo del comma 6 citato, il complesso degli interventi relativi agli Intrastat sugli acquisti di beni e servizi determina una sensibile riduzione del numero dei contribuenti coinvolti dall’obbligo di comunicazione degli elenchi riepilogativi.

Le informazioni di rilievo statistico correlate agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da parte dei soggetti "trimestrali", per i quali è stato eliminato l’obbligo di presentazione degli Intrastat, sono ricavate dalla "comunicazione dati fattura", obbligatoriamente prevista dall’art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dalle fatture elettroniche trasmesse telematicamente ai sensi dell’articolo 1 del d.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.

L’Agenzia delle Entrate metterà tali informazioni a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e, per fini statistici, dell’ISTAT e della Banca d’Italia, con frequenza coerente con quella di acquisizione delle comunicazioni dei dati delle fatture ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

Resta fermo l’inoltro a ISTAT e Banca d’Italia delle informazioni ricavabili dagli Intrastat "mensili" relativi agli acquisti e alle cessioni di beni e servizi, nonché quelle ricavabili dagli Intrastat "trimestrali" relativi alle cessioni di beni e servizi, con la stessa frequenza e tempestività oggi prevista.

Il nuovo sistema richiede evidentemente che la verifica in ordine al superamento della soglia sia effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni. Le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni (ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti).

In virtù di quanto espressamente previsto dal comma 4-quinquies dell’art. 13 del decreto-legge n. 244/2016, come convertito dalla legge n. 17/2017 (ndr: legge n. 19/2017), le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrente dal 1°gennaio 2018.

Restano ferme, ove compatibili, le disposizioni della Determinazione n. 22778 del 22 febbraio 2010 del Direttore dell’Agenzia delle dogane di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con ISTAT. Analogamente, fatte salve le semplificazioni previste dal presente provvedimento, resta applicabile quanto previsto dal Decreto 22 febbraio 2010.

 

Riferimenti normativi

 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

˗ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

˗ Statuto dell’Agenzia delle Entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

˗ Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (articolo 2, comma 1);

˗ Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

 

Disciplina normativa di riferimento

˗ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;

˗ Direttiva 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica alla direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;

˗ Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio;

˗ Regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti (CE) n.1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 della Commissione;

˗ Regolamento (CE) n. 222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri;

˗ Regolamento (UE) n. 91/2010 della Commissione, del 2 febbraio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri, per quanto riguarda l’elenco delle merci escluse dalle statistiche, la trasmissione delle informazioni da parte dell’amministrazione fiscale e la valutazione della qualità;

˗ Regolamento (UE) n. 96/2010 della Commissione, del 4 febbraio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri, per quanto riguarda le soglie di semplificazione, gli scambi secondo le caratteristiche delle imprese, le merci e i movimenti particolari e i codici relativi alla natura della transazione;

˗ Articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall’art. 13, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;

˗ Articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

˗ Articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

˗ Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 febbraio 2010 che stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione degli elenchi di cui al comma 6 del citato articolo 50.

 

Atti amministrativi

˗ Nota prot. n. 921728 del 18 settembre 2017, con la quale l’Istituto Nazionale di Statistica ha espresso il proprio parere favorevole;

˗ Determinazione n. 22778 del 22 febbraio 2010 del Direttore dell’Agenzia delle dogane di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con ISTAT

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

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Provvedimento pubblicato il 25 settembre 2017 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.