Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 marzo 2018, n. 7757

Tributi - Imposte sui redditi - Accertamento - Redditometro - Incrementi patrimoniali - Presunzione di maggior reddito - Prova contraria del contribuente - Disponibilità derivanti da liberalità o altra provenienza all’interno della famiglia - Onere del giudice di valutazione dei documenti prodotti

Ritenuto in fatto

L.R. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento, preceduto da questionario, notificato ai sensi dell'art. 38 commi 4, 5, 6, del d.P.R. 602/73 (c.d. redditometro), rettificava il reddito dichiarato da L.R. ai fini Irpef per l'anno 2007, in relazione a incrementi patrimoniali (realizzati fra il 2006 e 2007) e spese e acquisti con compartecipanti (terreno agricolo e fabbricato), ha rigettato l'appello del contribuente. In particolare la CTR, richiamando giurisprudenza di legittimità, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo non dimostrato dal contribuente che il reddito accertato fosse in tutto o in parte costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta ala fonte.

L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. Il Collegio autorizza la redazione della motivazione in forma semplificata.

 

Considerato in diritto

 

1. Col primo motivo del ricorso si deduce carenza motivazionale, essendosi la CTR limitata a richiamare la sentenza Cass. n. 21661/2010, non consentendo di comprendere il compiuto svolgimento del percorso motivazionale.

2. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo, col quale si deduce violazione di legge (art. 38 d.P.R. 602/73 in relazione all'art. 53 cost.).

2.1.Va premesso che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, ed il contribuente deduca che tale spesa sia il frutto di liberalità o di altra provenienza, la relativa prova deve essere fornita dal contribuente con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all'interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche l'entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente interessato dall'accertamento (Cass. n. 1332 del 26/01/2016, Cass. n. 25104 del 26/11/2014), pur non essendo onere del contribuente dare la prova rigorosa e puntuale dell'impiego proprio di detti redditi per l'acquisizione degli incrementi patrimoniali (in termini Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6396 del 19/03/2014), attesa la fungibilità delle diverse fonti di provvista economica.

2.2. Alla luce delle superiori premesse la sentenza impugnata è affetta dal denunciato vizio, non emergendo le ragioni per cui la CTR ha ritenuto che la prova offerta dal contribuente non fosse idonea a contrastare le presunzioni dell'Ufficio, non risultando quale fosse la documentazione esaminata e perché gli elementi in essa contenuti non fossero idonei a dimostrare che il maggior reddito accertato fosse costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte.

La conclusione della CTR risulta, così, una mera affermazione, senza indicazione dell'iter logico che l'ha determinata.

Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata in relazione al primo motivo del ricorso, con rinvio alla CTR del Lazio, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio in diversa composizione.