Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 marzo 2018, n. 7735

Licenziamento - Lesione del rapporto fiduciario col datore di lavoro - Dipendente impresa di fornitura di energia elettrica - Manomissione contatori - Tempestività della contestazione - Effettiva conoscenza datoriale dell'inadempimento contestato - Dilazione necessaria ad acquisire l’assoluta certezza dei fatti - Onere di specificità della contestazione per garantire il diritto di difesa del dipendente

 

Fatti di causa

 

1. La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva, a sua volta, rigettato il ricorso proposto da V.A. nei confronti di E.D. s.p.a. e confermato il licenziamento, intimato il 25 luglio 2011 in relazione alla contestata sostituzione arbitraria di otto contatori ed all'omessa segnalazione di palesi manomissioni nel periodo tra il luglio 2009 e l'ottobre 2010 oltre che all'omessa segnalazione di consumi anomali con presunta frode in danno della società datrice.

2. La Corte di merito ha rammentato che le verifiche eseguite si inserivano in un ampio quadro di controlli disposti sull'intero territorio nazionale per arginare il fenomeno delle frodi e delle indebite sottrazioni di energia elettrica realizzate, talora, con il concorso di dipendenti infedeli mediante la manomissione di contatori, accompagnati anche da indagini penali (oltre 17.000 verifiche che hanno dato luogo al recupero solo in Campania di circa 48 milioni di euro). Ha quindi ritenuto che, in relazione alla complessità degli accertamenti da effettuare, la contestazione doveva essere ritenuta tempestiva e le giustificazioni del lavoratore non supportate da un adeguato e convincente supporto probatorio.

In particolare la Corte di merito ha evidenziato che non era stata acquisita una prova adeguata dell'autorizzazione alla rimozione dei contatori in presenza di una possibile frode e che era rimasta sconosciuta la persona che tale autorizzazione avrebbe dato. Ha sottolineato che non era risultata provata una prassi da parte della società datrice di ignorare gli avvisi di sospetta frode risultanti dal tablet. Ha accertato che i contatori rimossi dall'Avvisati non presentavano il difetto da lui indicato per la sostituzione ed ha ritenuto che la sanzione irrogata era proporzionata alla condotta addebitata atteso che, a prescindere dal numero dei contatori indicati nella contestazione, il comportamento presentava una idoneità lesiva tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, escludendone così la riconducibilità all'ipotesi punita con una sanzione conservativa dall'art. 25 c.c.n.I..

3. Per la cassazione della sentenza ricorre V.A. ed articola due motivi a quali resiste con controricorso E.D. s.p.a. che ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ..

 

Ragioni della decisione

 

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciato I'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ.. Sostiene il ricorrente che la Corte di appello avrebbe omesso di prendere in considerazione la circostanza che i contatori una volta smontati erano riposti in un cassone all'aperto accessibile da chiunque e dunque suscettibili di essere manomessi anche da terzi dopo la loro rimozione.

5. La censura è inammissibile. L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., pertanto, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività". Resta fermo che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. per tutte Cass. s.u. 07/04/2014 n. 8053).

5.1. Orbene nel caso in esame la Corte di merito ha preso in considerazione la circostanza che il deterioramento fosse imputabile ad agenti atmosferici o esterni e ne ha escluso, in esito ad una complessiva ricostruzione del materiale probatorio acquisito al giudizio, la verosimiglianza. Si tratta all'evidenza di una ricostruzione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito, il cui nuovo e diverso esame è precluso a questa Corte.

6. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 commi 3 e 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300. Sostiene il ricorrente che la contestazione di addebito, inoltrata al ricorrente con lettera del 13 maggio 2011, sarebbe stata tardivamente formulata viziando così il licenziamento che da tale contestazione aveva tratto origine.

7. La censura è destituita di fondamento.

7.1. La Corte territoriale nel pervenire al convincimento che la contestazione dell'addebito fosse tempestiva ha dato conto del fatto che i singoli episodi si inseriscono in un ampio quadro di controlli disposti per fare fronte a frodi e sottrazioni di energia (solo in Campania erano stati recuperati 400 GWh pari a 48 milioni di euro). Ne erano scaturite diverse migliaia di verifiche sul territorio nazionale ed indagini penali alle quali erano seguite anche alcune centinaia di arresti. Ha poi accertato che solo nell'Agosto del 2010 era emerso che, per sottrarre al controllo le pregresse irregolarità, dipendenti infedeli procedevano alla sostituzione di contatori manomessi e da tale momento erano stati disposti, quindi, i controlli che per numero e qualità avevano richiesto del tempo sicché la contestazione - possibile con un sufficiente grado di certezza solo all'esito di detti controlli - e stata ritenuta tempestiva.

7.2. Così facendo la Corte di merito ha correttamente applicato i principi più volte affermati da questa Corte secondo i quali il principio di immediatezza della contestazione deve essere inteso in senso relativo e obbliga l'imprenditore a portare a conoscenza del lavoratore i fatti contestati non appena essi gli appaiono ragionevolmente sussistenti. In sostanza occorre tener conto del momento di effettiva conoscenza datoriale dell'inadempimento contestato al dipendente (Cass. 15/07/2014 n. 16138) e se non è consentito dilazionare la contestazione fino al momento in cui ritiene di avere la assoluta certezza dei fatti, tuttavia nel momento in cui la contestazione viene elevata essa deve essere sufficientemente precisa e dettagliata, in modo da consentire al lavoratore di difendersi adeguatamente. Pertanto il requisito della tempestività va bilanciato con quello della specificità che deve del pari essere rispettato (cfr. sul carattere relativo della nozione di tempestività cfr. Cass. 13/02/2013 n. 3532, 20/09/2013 n. 21633, 20/06/2014 n. 14103, 12/01/2016 n. 281 e di nuovo, recentemente, 01/03/2017 n. 5273).

8. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, devono essere, regolate secondo il criterio della soccombenza. Alla soccombenza consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma 1 bis del citato d.P.R..

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 5000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma 1 bis del citato d.P.R..