Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 ottobre 2017, n. 23821

Regolare presentazione del C.U.D.- Omessa indicazione dei cespiti emersi dal successivo accertamento - Sanzione per omessa presentazione della dichiarazione

 

Rilevato

 

che l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto l'appello principale dell'Ufficio, e quello incidentale di C.P., in controversia concernente tre avvisi di accertamento per recupero Iva, Irpef ed Irap, oltre sanzioni e interessi, relativamente agli anni d'imposta 2000, 2001 e 2002, emessi nei confronti del predetto contribuente, al quale era stata contestata, giusta verbale di constatazione redatto il 3/10/2003 dalla Guardia di Finanza, l'omessa dichiarazione dei redditi d'impresa, a fronte della emissione di fatture per prestazioni inesistenti nei confronti di società di cui rivestiva cariche sociali, con trattenimento, a titolo di compenso, dell'importo corrispondente all'Iva esposta nei predetti documenti;

che, per quanto qui interessa, il giudice a quo, ritenute legittime le riprese a tassazione contenute negli atti di accertamento, ha affermato, in ordine alla questione relativa alla legittimità dell'applicazione delle sanzioni ex D.Lgs. n. 471 del 1997, che il P., in quanto dipendente di una società, aveva provveduto "alla regolare presentazione del C.U.D., omettendo peraltro l'indicazione dei cespiti emersi dal successivo accertamento", per cui ricorreva la fattispecie della infedele dichiarazione annuale, come già ritenuto dal giudice di primo grado, e non quella più grave della omessa presentazione della dichiarazione;

che l'intimato contribuente non ha svolto attività difensiva;

 

Considerato

 

che, con il motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5, 6, D.Lgs. n. 471 del 1997, 39, D.Lgs. n. 446 del 1997, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, giacché la C.T.R. ha erroneamente ritenuto infedele la dichiarazione fiscale del contribuente, dipendente di una società, consistita nella mera presentazione del C.U.D., laddove il D.P.R. n. 600 del 1973 impone l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi (unica a partire dal 1998) in capo a tutti i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, e formula il seguente quesito "Dica l'Eccellentissima Corte di cassazione se violi gli artt. 1 e 13 del D.P.R. n. 600 del 1973 (nella parte in cui impongono l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi in capo ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili) nonché gli artt. 1, 5 e 6 del D.Igs. n. 471 del 1997 e l'art. 32 del D.Lgs. n. 446 del 1997 (nella parte in cui dispongono sanzioni per la mancata dichiarazione dei redditi assoggettabili ad Irpef, Iva ed Irap) la sentenza di merito la quale (come la Commissione tributaria regionale di Milano nella specie), ha ritenuto che, con riferimento ad un contribuente per il quale è stata accertata l'evasione di imposte dovute in relazione a redditi d'impresa non dichiarati, ma per il quale - essendo al contempo dipendente di una società commerciale - era stato presentato un C.U.D. dal proprio datore di lavoro, non fossero dovute le sanzioni conseguenti ad « omessa dichiarazione» di quei redditi, quanto piuttosto quelle relative ad «infedele dichiarazione», e quindi se il suddetto contribuente - accertato evasore fiscale di imposte (Irpef, Iva ed Irap) per redditi d'impresa non dichiarati - fosse tenuto a presentare la propria dichiarazione in relazione a quei redditi, ancorché - essendo nel contempo dipendente di una società commerciale - il proprio datore di lavoro avesse presentato il suo C.U.D., e se pertanto sia legittima la irrogazione delle sanzioni di legge per « omessa dichiarazione» di quei redditi;

che il motivo d'impugnazione è fondato in quanto l'omessa dichiarazione può essere commessa solo da chi è obbligato alla presentazione, e per individuare il soggetto obbligato è necessario fare riferimento sia all'art. 1, D.P.R. n. 600 del 1973, per il quale sono obbligati alla presentazione della dichiarazione tutti coloro che possiedono redditi (anche se non consegue alcun debito d'imposta), e coloro che sono tenuti alla tenuta delle scritture contabili, sia al D.P.R. n. 322 del 1998, che fissa termini e modalità di presentazione delle dichiarazioni, mentre in relazione all'Iva il soggetto obbligato, ex art. 1, D.P.R. n. 633 del 1972, a presentare la relativa dichiarazione annuale, con le modalità stabilite dagli artt. 3 ed 8, D.P.R. n. 322 del 1998, è chi ha effettuato cessione di beni o prestazioni di servizi compiute nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti o professioni;

che, inoltre, il problema della qualificazione giuridica dei proventi derivanti dalla commissione di fatti illeciti è stato risolto in forza del già ricordato art. 14, comma 4, L. n. 537 del 1993, e secondo tale disposizione, infatti, "nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale";

che, nel caso di specie, la circostanza che il contribuente fosse dipendente di una società, e che la datrice di lavoro avesse adempiuto agli obblighi di certificazione quale sostituto d'imposta, mediante il rilascio del C.U.D. secondo il modello ministeriale, non esclude affatto il mancato adempimento dell'autonoma e distinta obbligazione della dichiarazione gravante sul P., responsabile personalmente della violazione, in quanto soggetto fruitore di proventi i quali, ancorché di natura illecita, costituiscono pur sempre redditi soggetti a tassazione, dichiarazione che deve fornire la "indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse" (art. 1, comma 2, D.P.R. n. 600/1973), non ricorrendo alcun caso di esonero dall'obbligo della dichiarazione (art. 1, comma 4, D.P.R. n. 600/1973);

che, in conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dei riuniti ricorsi introduttivi del contribuente, in quanto infondati anche con riferimento all'esaminato profilo delle sanzioni irrogate dall'Agenzia delle entrate;

che l'evoluzione della vicenda processuale giustifica la compensazione delle spese dei gradi di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta i riuniti ricorsi introduttivi del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna l'intimato al pagamento della spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.000,00, per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito.