Prassi - INPS - Messaggio 18 aprile 2017, n. 1671

Determinazione del Presidente INPS del 14 aprile 2017 n. 78 avente ad oggetto "convenzione finalizzata a disciplinare l’estinzione dietro cessione del quinto della pensione di prodotti di finanziamento concessi a pensionati INPS"

 

Con determinazione presidenziale n. 78 del 14 aprile 2017 questo Istituto ha approvato il nuovo schema di convenzione finalizzata a disciplinare l’estinzione dietro cessione del quinto della pensione di prodotti di finanziamento concessi a pensionati INPS ed il Regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto", allegato alla convenzione e parte integrante di essa.

L’attuale testo convenzionale, allegato al presente messaggio, ha validità a decorrere dalla suddetta data di approvazione e fino al 31 dicembre 2018.

Le Banche e gli Intermediari Finanziari interessati al convenzionamento potranno aderire al nuovo testo di convenzione a far data dal 18 aprile 2017, al fine della concessione di prodotti di finanziamento a pensionati INPS secondo i criteri e le modalità contemplati dallo stesso.

Il nuovo schema di atto convenzionale è conforme a quanto disposto con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. DT24126 del 27 marzo 2017, con il quale sono state modificate le classi di importo rilevanti ai fini delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio e della pensione.

Conseguentemente la nuova formulazione dell’articolo 10 della Convenzione, rubricato"Tassi soglia convenzionali per classe di età del pensionato e classe di importo del prestito", contempla sia le modifiche derivanti dall’entrata in vigore del suddetto decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sia la riparametrazione delle classi di età del pensionato  secondo le ricorrenti logiche di diversificazione di maggiore dettaglio.

Nell’ambito del vigente schema di convenzione gli oneri per il servizio prestato, che saranno prelevati da questo Istituto mediante riduzione dei flussi di versamento mensili, sono stati confermati fino al 31 dicembre 2017 secondo i parametri già quantificati nella precedente convenzione, nonché aggiornati a decorrere dal 1 gennaio 2018.

Pertanto, gli oneri a carico delle Banche e degli Intermediari Finanziari che aderiranno alla nuova convenzione saranno calcolati in ragione di ciascun contratto di cessione, in misura pari a 1,61 €, IVA esente, fino al 31 dicembre 2017 e 1,84 € (IVA esente) dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 per ciascuna estrazione di rateo pensionistico.

Diversamente, nei confronti delle Banche e degli Intermediari Finanziari che non sottoscriveranno la convenzione, operando, quindi, in regime di accreditamento, l’onere sarà pari a:

- a 87,26 €, IVA esente, in ragione d’anno per ogni contratto di cessione ed a 7,27 € a fronte di ciascuna estrazione di rateo pensionistico, fino al 31 dicembre 2017;

- a 90,02 €, IVA esente, in ragione d’anno per ogni contratto di cessione ed a 7,50 € a fronte di ciascuna estrazione di rateo pensionistico, dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

Ai fini dell’adesione alla nuova convenzione le Banche e gli Intermediari finanziari in possesso dei prescritti requisiti di legge potranno rivolgersi alla Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi -Area Sviluppo dei processi di integrazione e sinergia e procedimentalizzazione delle convenzioni con Soggetti Privati e Professionisti, all’indirizzo email: convenzioni.contributiassociativi@inps.it .

 

Allegato

Convenzione finalizzata a disciplinare l’estinzione dietro cessione del quinto della pensione di prodotti di finanziamento concessi a pensionati Inps

 

TRA l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Ente di diritto pubblico non economico, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, codice fiscale 80078750587 (in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS") e il soggetto, generalizzato in calce, compreso tra quelli cui la proposta è indirizzata (Banca/Intermediario finanziario/Raggruppamento temporaneo di imprese)

VISTO

il D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950 e ss.mm.ii.;

la legge n. 108 del 7 marzo 1996 e ss.mm.ii.;

il decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005 convertito nella legge n. 80 del 14 maggio 2005; l’articolo 1, comma 347, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005;

il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 20 dicembre 2012, prot. 0066163;

il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 dicembre 2006, n. 313;

il provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011 ;

le comunicazioni della Banca d’Italia del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011 ;

il D.lgs. n. 141 del 13 agosto 2010, come modificato dal D.Lgs. n. 218 del 14 dicembre 2010 e ss.mm.ii.;

l’articolo 8, comma 5, lettera d), del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

il provvedimento dell’ISVAP n. 2946 del 6 dicembre 2011;

il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 marzo 2017 prot. DT 24126;

CONSIDERATO

che con l’art. 13-bis della legge n. 80 del 2005, e con l’emanazione del regolamento di cui al DM n. 313 del 27 dicembre 2006 (G.U. n. 32 dell’8/2/2007), è stata data ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione;

che l’art. 8 del DM n. 313 del 27 dicembre 2006 - Regolamento di attuazione dell’articolo 13 bis del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, ha previsto che "Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l’obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli";

che, in adesione alle previsioni del citato articolo 8, l’INPS ha attivato, con la determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, una convenzione per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dagli articoli 106 e 107 del D.Lgs. n. 385/93, il cui oggetto sociale prevedesse, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti;

che la convenzione in argomento, di validità triennale, è stata nel tempo sottoscritta dalle Banche e dagli Intermediari aderenti;

che, successivamente, in linea con le previsioni di cui al citato articolo 8 del DM n. 313 del 2006, con determinazione del Presidente dell’INPS n.76 del 5 aprile 2013 è stato adottato uno schema di convenzione aperta finalizzata alla concessione di prodotti di finanziamento a pensionati INPS, indirizzata a tutte le Banche e tutti gli Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, così come modificato dal D.Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii. (TUB) e relativo regolamento contenente "Disposizioni per la cessione del quinto";

che con determinazione del Presidente n. 187 del 22 dicembre 2015, è stata determinata la proroga al giorno 31 marzo 2016 della vigenza delle convenzioni sottoscritte dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari e finalizzate alla concessione di prodotti di finanziamento a pensionati INPS;

che, con determinazione presidenziale n. 43 del 30 marzo 2016 è stato approvato un nuovo schema di convenzione finalizzata a disciplinare l’estinzione dietro cessione del quinto della pensione di prodotti di finanziamento concessi a pensionati INPS ed il relativo Regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto";

che con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. DT24126 del 27 marzo 2017 sono state modificate le classi di importo rilevanti ai fini delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio e della pensione e ciò ha imposto all’INPS, impossibilitato nell’immediatezza agli adeguamenti tecnici e contrattuali, il recesso unilaterale dalla Convenzione sopra richiamata, a decorrere dal 1 aprile 2017, data di entrata in vigore del citato Decreto Ministeriale;

che l’INPS intende garantire l’accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati assicurando la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato;

che le Banche ed Intermediari finanziari che abbiano interesse a partecipare all’iniziativa e che aderiranno alla stessa, si impegnano ad erogare Ì prodotti di finanziamento nel rispetto di tutte le norme della presente Convenzione e del Regolamento concernente le "Disposizioni per la cessione del quinto", approvate dal Consiglio di amministrazione dell’INPS con deliberazione 9 maggio 2007, n. 46, e modificate con determinazioni del Presidente dell’INPS n. 76 del 5 aprile 2013 e n. 43 del 30 marzo 2016;

che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall’applicazione della normativa in materia e dal citato Regolamento, ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo;

che la Banca/l’Intermediario Finanziario ha reso le dichiarazioni sostitutive; ciò premesso,

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

 

Art. 1

Assunzione delle premesse e degli allegati

 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

E’ allegato alla presente Convenzione, formandone parte integrante e sostanziale, il Regolamento avente ad oggetto "Disposizioni per la cessione del quinto" (di seguito Regolamento) (allegato 1);

 

Art. 2

Oggetto della convenzione

 

La Convenzione disciplina le modalità operative ed applicative per la concessione, da parte delle Banche ed Intermediari Finanziari, dei prestiti da estinguersi con cessione fino ad un quinto della pensione previsti dall’articolo 1, commi terzo e ss., del DPR n. 180 del 1950.

 

Art. 3

Destinatari

 

Possono contrarre prestiti estinguibili con cessione di quote fino ad un quinto della pensione i soggetti che percepiscono dall’INPS i trattamenti pensionistici di cui all’articolo 1, quarto comma, del DPR n. 180 del 5 gennaio 1950 e ss.mm.ii., come meglio individuati nel Regolamento.

 

Art. 4

Intermediari finanziari autorizzati

 

Possono aderire alla presente convenzione le Banche e gli Intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni, il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti. Le Banche e gli Intermediari finanziari di cui sopra, ai fini dell’adesione alla presente convenzione, devono essere accreditati presso l’INPS ovvero richiedere l’accreditamento prima dell’accettazione della presente proposta di convenzione.

L’INPS procede a dare esecuzione alle cessioni del quinto esclusivamente per i prestiti concessi dai soggetti di cui al primo comma.

Salvo quanto previsto al comma precedente, possono altresì aderire alla presente convenzione i raggruppamenti temporanei di imprese con riferimento ai quali il mandatario sia uno dei soggetti di cui al primo comma nonché gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, aventi la forma della società consortile ex art. 2615-ter c.c. purché venga assunta una delle forme giuridiche richieste per il rilascio dell’autorizzazione ad esercitare la propria attività.

Il raggruppamento temporaneo di imprese di cui al terzo comma è regolato, in particolare, dalle seguenti disposizioni del presente articolo.

Il mandato deve essere collettivo speciale con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, conferito con unico atto e risultante da scrittura privata autenticata di data anteriore all’accettazione della presente convenzione. La revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti dell’INPS.

Agli effetti della presente convenzione e ad ogni altro effetto comunque da questa dipendente o comunque ad essa annesso o connesso, il raggruppamento temporaneo si considera Parte unica.

La facoltà di recesso ed ogni altra facoltà o diritto che dà luogo a vicende modificative od estintive della presente convenzione sono attribuiti al solo raggruppamento temporaneo e mai ai singoli componenti di esso.

I membri del raggruppamento temporaneo sono solidalmente responsabili, nei confronti dell'INPS, dell’adempimento di tutte le obbligazioni previste dalla presente convenzione.

Al raggruppamento temporaneo si applicano inoltre, in quanto compatibili con la natura della presente convenzione e in quanto non diversamente previsto nella convenzione medesima, le disposizioni dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 

Art. 5

Durata dei prestiti

 

La durata massima dei prestiti è di dieci anni.

 

Art. 6

Comunicazione di quota cedibile

 

La quota cedibile della pensione può essere acquisita dalla Banca o dall’Intermediario finanziario aderenti alla presente convenzione, alla presenza del pensionato, attestata da copia di un documento di identità e con le opportune garanzie di tutela della privacy di cui al D. Lgs. n. 196/2003, mediante l’apposita procedura telematica realizzata dall’Istituto per i soggetti convenzionati.

La comunicazione di cedibilità può essere altresì acquisita preliminarmente alla stipula del contratto, presso la sede INPS, secondo le modalità dettate dall’Istituto per la generalità delle Banche e degli Intermediari finanziari che non sottoscrivono la presente convenzione.

 

Art. 7

Contratto e notifica

 

Le richieste per l’erogazione di prestiti da estinguersi mediante cessione del quinto vanno presentate dai richiedenti direttamente presso le Banche o gli Intermediari finanziari aderenti, con l’utilizzo della rispettiva modulistica contrattuale.

I contratti, una volta sottoscritti dalle parti, devono essere notificati all’INPS attraverso l’apposita procedura telematica realizzata dall’Istituto, così da garantire la semplificazione degli adempimenti e della relativa gestione, fatte salve ipotesi specifiche che saranno oggetto di apposita valutazione da parte dell’Istituto.

Al fine di ottenere il prestito non è necessario che il destinatario sia titolare di un conto corrente o di altro rapporto, comunque denominato, presso il soggetto che concede il finanziamento.

 

Art. 8

Trattenute sulla pensione

 

L’Istituto effettua, in via generale, le trattenute entro il terzo mese successivo alla notifica del contratto.

Le eventuali rate già scadute sono recuperate mediante l’applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati.

In caso di diminuzione ovvero azzeramento della quota cedibile conseguente a variazioni della/e pensione/i ceduta/e l’INPS rende disponibile l’importo variato della quota cedibile alla Banca od Istituto finanziario erogante il prestito mediante opportuni strumenti tecnologici.

L’Istituto continuerà ad effettuare le trattenute mensili entro l’importo rideterminato della quota cedibile senza necessità di ulteriore comunicazione.

La Banca/Intermediario finanziario, da parte sua, deve comunicare tempestivamente alla Sede INPS che gestisce la posizione pensionistica del beneficiario 1*avvenuta estinzione anticipata del prestito.

La Sede procederà a interrompere le trattenute sulla pensione del cedente entro il terzo mese successivo alla predetta comunicazione.

 

Art. 9

Tasso di interesse, oneri e spese

 

I tassi di interesse soglia convenzionali fanno riferimento, oltre alla restituzione del capitale e degli interessi, ai seguenti costi, di cui è obbligatoria l’inclusione nel TAEG ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" così come integrato dal provvedimento della Banca d’Italia del 9 febbraio 2011 :

- commissioni ed oneri spettanti alla Banca o all’Intermediario finanziario, inclusi gli eventuali compensi ad agente in attività finanziaria vincolato da contratto monomandatario;

- rimborso all’INPS degli oneri sostenuti per il servizio prestato:

nella misura di € 1,61 (IVA esente), per estrazione del rateo pensionistico fino al 31.12.2017; nella misura di € 1,84 (IVA esente), per estrazione del rateo pensionistico dal 1.1.2018 al 31.12.2018;

- premio assicurativo per la copertura obbligatoria del rischio di premorienza (ove presente);

- imposte previste dalla normativa fiscale di riferimento.

La Banca/Intermediario finanziario aderente alla presente convenzione si impegna ad erogare il finanziamento applicando condizioni uguali o migliorative rispetto a quanto previsto dall’articolo 10 e da tutte le altre disposizioni.

 

Art. 10

Tassi soglia convenzionali per classe di età del pensionato e classe di importo del prestito

 

Ciascuna Banca o Intermediario finanziario provvede ad erogare i finanziamenti alle proprie condizioni generali e particolari, che devono comunque risultare migliorative nel rispetto dei tassi annui effettivi globali (TAEG) - comprensivi di tutti i costi relativi al finanziamento - di cui alla seguente tabella:

 

 

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ* DEL PENSIONATO E CLASSE D’IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)

Classi di età(1) Classe di importo del prestito
Fino a 15.000 euro Oltre 15.000 euro
fino a 59 anni 8,60 7,71
60-64 9,40 8,51
65-69 10,20 9,31
70-74 10,90 10,01
75-79 11,70 10,81

 (1) Le classi d’età si intendono alla scadenza del piano.

 

I predetti tassi soglia TAEG da utilizzare per la convenzione sono stati determinati sulla base dei valori dei Tassi Effettivi Globali Medi, rilevati trimestralmente dalla Banca d’Italia ai sensi della L. 108/96, riportati nella tabella seguente unitamente ai tassi soglia usura applicati nello stesso periodo:

 

PERIODO DI APPLICAZIONE DAL 1°APRILE 2017 FINO AL 30 GIUGNO 2017

Classe di importo del prestito Tassi Effettivi Globali medi su base annua Tassi Soglia su base annua
Fino a 15.000 euro 11,58 18,475
Oltre 15.000 euro 9,42 15,775

 

In particolare, partendo dai tassi TEGM, è stata operata una riduzione forfettaria a cui sono stati aggiunti i costi derivanti dalla stipula del contratto di assicurazione di premorienza del pensionato distinti per classi di età.

I richiamati tassi convenzionali sono oggetto di aggiornamento sulla base della rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi effettuata dalla Banca d’Italia alle date del 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre di ogni anno.

I tassi soglia convenzionali possono essere rideterminati sulla base delle seguenti relazioni:

 

TAEG (f) <15.000 - TEGM < 15.000 * (1 -  37%) + A(f)

TAEG (f)>15.000 = TEGM>15.000 * (1 - 32%) + A(f)

 

Dove (f) rappresenta le diverse fasce di età e A(f) il costo dell’assicurazione caso morte relativa alla fascia di età come da tabella che segue

 

INCIDENZA % MEDIA ASSICURAZIONE CASO MORTE

Classe di età Classe importo del prestito
Fino a 15.000 euro Oltre 15,000 euro
fino a 59 anni 1,30 1,30
60-64 2,10 2,10
65-69 2,90 2,90
70-74 3,60 3,60
75-79 4,40 4,40

 

I tassi soglia così determinati ed espressi in percentuale, dovranno essere arrotondati alla seconda cifra decimale.

Per la verifica del rispetto della convenzione, il capitale effettivamente erogato C, a fronte di una rata mensile R, non potrà essere inferiore a quello determinato come segue:

 

(Immagine)

 

Art. 11

Responsabilità e adempimenti

 

Viene esclusa espressamente ogni e qualsiasi responsabilità e/o garanzia dell’INPS in ordine al buon esito dell’operazione di finanziamento nel suo complesso ed alla singola trattenuta nonché in riferimento al buon fine dei contratti assicurativi obbligatori sottoscritti a copertura del rischio di premorienza del pensionato.

In particolare, l’Istituto non è responsabile per ritardi, nell’esecuzione delle trattenute, dovuti a notifiche erroneamente indirizzate a strutture INPS non competenti o con modalità diverse da quelle previste.

E’ esclusa qualunque responsabilità dell’INPS in caso di riduzione o azzeramento della quota di cedibilità, per effetto di variazioni in diminuzione della pensione.

L’INPS provvede a decurtare dal totale delle quote di ammortamento mensilmente versate alle Banche ed agli Intermediari Finanziari gli importi relativi alle quote corrisposte indebitamente nei mesi precedenti a causa dell’eliminazione della pensione.

Qualora non sia possibile recuperare le quote indebitamente corrisposte con la modalità di cui al comma precedente, l’INPS richiede, tramite PEC, gli importi da restituire alla Banca o all’Intermediario Finanziario che provvede a versare quanto richiesto entro trenta giorni.

La mancata restituzione delle quote di ammortamento indebitamente percepite dalla Banca o dall’Intermediario finanziario a seguito dell’eliminazione della pensione sarà causa di recesso unilaterale dalla convenzione da parte dell’INPS

La Banca e l’ntermediario finanziario allo stesso tempo si impegnano a restituire direttamente al pensionato le trattenute versate dall’Istituto dopo l'estinzione - anche anticipata - del prestito, manlevandolo da qualsiasi richiesta del pensionato che ha estinto il finanziamento.

L’inosservanza o l’uso strumentale di quanto previsto nella presente convenzione, in particolare il mancato rispetto dei tassi prestabiliti e l’utilizzo improprio della comunicazione di cedibilità da parte della Banca od Intermediario finanziario, sarà causa di risoluzione di diritto della convenzione, salvo l’eventuale danno ulteriore.

Eventuali misure inibitorie adottate dalla Banca d’Italia ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza delle relazioni con la clientela di cui al Titolo VI del D.Lgs. n. 385/93, così come modificato dal D.Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii. (TUB), e pubblicate ai sensi dell’art. 128-ter, costituiscono causa di risoluzione della convenzione.

L’INPS si riserva la facoltà di escludere dalla convenzione le Banche o gli Intermediari finanziari in caso di erogazioni marginali dei prodotti di finanziamento previsti dalla presente convenzione.

 

Art. 12

Obblighi ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003

 

La determinazione della quota cedibile avviene, secondo le modalità specificate nel precedente art. 6, ad opera dell’INPS.

La Banca o l’Intermediario finanziario, una volta acquisita l’informazione sulla misura della quota e delle eventuali successive variazioni della stessa - mediante l’utilizzo dell’apposita procedura telematica o successivamente attraverso l’invio da parte dell’INPS del flusso contabile mensile ai sensi dell’art. 8 - divengono "Titolari del trattamento" e si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante.

Gli stessi assicurano che i dati relativi alla quota cedibile non siano utilizzati per fini diversi da quelli previsti dalla convenzione e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro "Incaricati", avranno accesso alle informazioni, secondo quanto disposto dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

A cura della Banca o dell’Intermediario finanziario, verrà consegnata all’utente la lettera di comunicazione della quota cedibile, nella quale, tra l’altro, verrà specificato che l’INPS procederà ad informare periodicamente gli stessi Istituti delle eventuali variazioni della misura della quota che dovessero successivamente intervenire nel corso del finanziamento.

 

Art. 13

Rimborso oneri

 

Il prestito garantito da cessione del quinto della pensione comporta per l’Istituto la gestione e lo sviluppo di procedure amministrative ed informatiche.

La Banca o l'Intermediario finanziario si impegnano a rimborsare all’INPS gli oneri sostenuti per le cessioni attivate.

Per ogni cessione l’onere da rimborsare all’INPS per estrazione del rateo pensionistico è pari a:

- 1,61 euro (IVA esente) fino al 31.12.2017;

- 1,84 euro (IVA esente) dal 1.1.2018 al 31.12.2018;

L’INPS provvede a detrarre l’importo dovuto da ciascun soggetto convenzionato dall’ammontare complessivo delle rate di ammortamento ad esso riversato.

Qualora non sia possibile detrarre il rimborso degli oneri sostenuti con la modalità di cui al comma precedente, l’INPS ne richiede la corresponsione, tramite PEC, alla Banca o all’Intermediario Finanziario che provvede al versamento entro trenta giorni.

Qualora i predetti oneri amministrativi vengano posti a carico del beneficiario, gli stessi devono essere ricompresi nel calcolo del TAEG del prestito.

Il mancato pagamento degli oneri di gestione entro la data indicata nella lettera di richiesta sarà causa di recesso unilaterale dalla convenzione da parte dell’INPS.

 

Art. 14

Copertura rischio premorienza

 

I prestiti da estinguersi mediante cessione del quinto della pensione devono obbligatoriamente prevedere una copertura assicurativa contro il rischio di premorienza, finalizzata a garantire il recupero del credito residuo in caso di decesso del beneficiario.

Le Banche/Intermediari finanziari convenzionati provvedono alla copertura del rischio di premorienza facendo ricorso a primarie compagnie assicuratrici presenti sul mercato e si impegnano a fornire ai pensionati una chiara e trasparente informativa sulle condizioni economiche delle polizze assicurative (in termini di premi e commissioni), nonché sugli esistenti divieti, per i medesimi Enti finanziari, di essere nel contempo beneficiari della polizza e intermediari del relativo contratto.

 

Art. 15

Periodo di validità della convenzione

 

La convenzione ha validità a decorrere dalla data di perfezionamento dell’accordo e fino al giorno 31 dicembre 2018, salvo rinnovo espresso mediante scambio di comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

 

Art. 16

Buona fede nell’esecuzione, recesso e risoluzione della convenzione

 

Le Parti si obbligano reciprocamente al rispetto del canone di buona fede nell’esecuzione della presente convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti.

In proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che l’INPS svolge le attività previste dalla presente convenzione compatibilmente con l’espletamento delle proprie fondamentali funzioni istituzionali.

E’ prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti, da esercitarsi, con preavviso di almeno trenta giorni, mediante lettera raccomandata anticipata via fax ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC).

La presente Convenzione si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

a) mancato possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazioni sostitutive rese in conformità ai modelli approvati con determinazione presidenziale;

b) perdita, in capo alla Banca/Intermediario Finanziario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

c) intervenute modifiche normative che ne rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;

d) eventuali misure inibitorie adottate dalla Banca d’Italia ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza delle relazioni con la clientela di cui al Titolo VI del D.Lgs. n. 385/93, così come modificato dal D.Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii. (TUB), e pubblicate ai sensi dell’art. 128-ter

e) rispetto dei tassi prestabiliti e corretto utilizzo della comunicazione di cedibilità da parte della Banca e dell’Intermediario Finanziario;

f) comunicazione tempestiva alla Sede INPS che gestisce la posizione pensionistica del beneficiario dell’avvenuta estinzione anticipata del prestito;

g) mancato pagamento degli oneri di gestione entro la data indicata nella lettera di richiesta.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’Istituto comunicherà alla Banca/Intermediario Finanziario la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.. mediante lettera raccomandata anticipata via fax ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC).

L’INPS, ove intervengano modifiche dell’assetto normativo che rendano necessario un aggiornamento delle disposizioni contenute nella presente convenzione, si riserva di adeguarne unilateralmente il contenuto.

 

Art. 17

Attività di comunicazione e divulgazione della convenzione

 

L’INPS garantisce la conoscibilità delle condizioni di offerta dei prodotti di cui alla presente convenzione mediante pubblicazione, in apposita sezione facilmente accessibile del proprio sito internet istituzionale, con cadenza almeno annuale, dell’identità dei soggetti aderenti alla convenzione medesima e della graduatoria delle relative offerte. Le adesioni alla presente convenzione, inoltre, sono divulgate mediante attività di informazione presso le Sedi.

Eventuali ulteriori modalità di divulgazione proposte da Banche/Intermediari finanziari aderenti, che si impegnano a sostenerne i costi devono, comunque, essere preventivamente approvate dall’INPS.

L’uso improprio e fuorviante dell’adesione alla presente Convenzione ovvero del logo e della modulistica dell’Istituto, sarà oggetto di azioni giudiziarie sia in sede civile sia in sede penale.

 

Art. 18

Rinvio

 

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio a quanto contenuto nel Regolamento, che viene integralmente accettato con la sottoscrizione della presente convenzione, nonché, in quanto applicabili, alle norme di cui al D.P.R. n. 180 del 1950 e ss.mm.ii. e alle condizioni generali dei contratti.

 

Art. 19

Foro competente

 

La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Roma.

 

Art. 20

Domicilio legale

 

Agli effetti del presente atto, INPS elegge il proprio domicilio in Roma, Via Ciro il Grande n. 21.

 

Art. 21

Oneri Fiscali

 

La presente Convenzione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, secondo la modalità elettronica con firma digitale. Il versamento per l’imposta di bollo a carico della Banca/Intermediario Finanziario, dovrà essere effettuato mediante il modello F23 utilizzando il codice tributo 456T, il Codice Ente TJT e la causale RP. Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa contestualmente alla sottoscrizione della convenzione.

 

ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONVENZIONE

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (soggetto singolo - senza procura speciale)

(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (sigla provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale (________________), domiciliato/a per la carica ove appresso, il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale (carica/qualifica), e, dunque, legale rappresentante di (DENOMINAZIONE), con sede in (luogo), (via) (numero civico), partita IVA e/o codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero), giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale;

(soggetto singolo - con procura speciale)

(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (sigla provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale (________________), il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, conto ed interesse e, dunque, in rappresentanza di (DENOMINAZIONE), con sede in (luogo), (via) (numero civico), partita IVA e/o codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero), giusta procura speciale, valida e non revocata, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";

(raggruppamento temporaneo di imprese - senza procura speciale)

(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (sigla provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale (________________), domiciliato/a per la carica ove appresso, il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale (carica/qualifica), e, dunque, legale rappresentante, giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale, di (DENOMINAZIONE), con sede in (luogo), (via) (numero civico), partita IVA e/o codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero), che interviene al presente atto in nome e per conto proprio e dei soggetti che seguono, i quali costituiscono, insieme al mandatario, un raggruppamento temporaneo di imprese, giusto mandato collettivo speciale (che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A"):

- (DENOMINAZIONE), con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero);

- (DENOMINAZIONE), con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero);

(raggruppamento temporaneo di imprese - con procura speciale)

(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (sigla provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale (________________), il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma - giusta procura, valida e non revocata (che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A") - in nome, conto ed interesse e, dunque, in rappresentanza di (DENOMINAZIONE), con sede in (luogo), (via) (numero civico), partita IVA e/o codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero), che interviene al presente atto in nome e per conto proprio e dei soggetti che seguono, i quali costituiscono, insieme al mandatario, un raggruppamento temporaneo di imprese, giusto mandato collettivo speciale (che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B"):

(DENOMINAZIONE), con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero); (DENOMINAZIONE), con sede in (luogo), (via) (numero civico)9 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero);

LETTA la proposta di convenzione di cui sopra,

LETTO il "Regolamento" allegato alla convenzione e di essa parte integrante e sostanziale,

LETTE le "Istruzioni" riportate in calce

ad ogni effetto ACCETTA

integralmente, senza alcuna riserva od eccezione, la proposta di convenzione di cui sopra, le citate "Disposizioni per la cessione del quinto" e le "Istruzioni" riportate in calce

E DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione di cui sopra: art. 1 (Assunzione delle premesse e degli allegati); art. 4 (Intermediari finanziari autorizzati); art. 9 (Tasso di interesse, oneri e spese); art. 10 (Tassi soglia convenzionali per classe di età del pensionato e classe di importo del prestito); Art. 11 (Responsabilità e adempimenti); art. 12 (Obblighi ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003); art. 13 (Rimborso oneri); art. 14 (Copertura rischio premorienza); art. 16 (Buona fede nell'esecuzione, recesso e risoluzione della convenzione); art. 19 (Foro competente); art. 21 (Oneri fiscali).

(luogo), lì (data)

(TIMBRO E FIRMA)

 

Istruzioni

La proposta di convenzione, il modello di accettazione della proposta di convenzione (di seguito denominato "modello di accettazione"), le presenti istruzioni e l’allegato alla convenzione formano un tutto inscindibile.

La proposta di convenzione è valida ed efficace fino a nuova determinazione del Presidente dell’INPS e comunque fino alla data di cui all’art. 15 ma nei limiti di espletabilità dell’attività prevista nel testo di convenzione.

Hanno facoltà di accettare la proposta di convenzione esclusivamente i soggetti in possesso dì tutti i requisiti indicati all’articolo 4 della convenzione medesima e dei requisiti attestati mediante dichiarazioni sostitutive rese in conformità ai modelli approvati con determinazione presidenziale (di seguito denominate "dichiarazioni sostitutive").

Le dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte da persona munita del potere di rappresentanza legale del soggetto accettante e da persona munita del potere di rappresentanza nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La dichiarazione n. 1 contiene le disposizioni di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 in quanto compatibili.

La dichiarazione n. 2 contiene le informazioni utili a consentire le verifiche antimafia.

Le dichiarazioni vanno prodotte unitamente ad una copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il rappresentante legale di ciascuno dei soggetti riuniti sottoscrive un modello di dichiarazione sostitutiva. In caso di pluralità di rappresentanti legali, ciascuno di essi sottoscrive un modello di dichiarazione sostitutiva.

Le dichiarazioni in parola sono rese esclusivamente dalle persone indicate. Tali dichiarazioni sono trasmesse all’INPS prima della sottoscrizione della convenzione.

Il modello di accettazione della proposta di convenzione deve essere sottoscritto da persona munita del potere di rappresentanza legale del soggetto compreso tra quelli che hanno facoltà di accettare la proposta ovvero da persona munita di procura speciale, valida e non revocata, all’accettazione della proposta medesima in nome e per conto di uno di detti soggetti.

La procura speciale dovrà essere trasmessa prima della sottoscrizione della convenzione unitamente alle dichiarazioni sostitutive.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il relativo mandato deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 4 della convenzione e deve essere trasmesso all’INPS prima della sottoscrizione della convenzione.

L’accettazione della proposta di convenzione avviene mediante sottoscrizione apposta con firma digitale. La data di perfezionamento dell’accordo è quella in cui l’INPS viene a conoscenza dell’avvenuta sottoscrizione.

 

Allegato 1

Regolamento "disposizioni per la cessione del quinto"

 

Articolo 1

Ambito di applicazione

 

Con le presenti disposizioni si definiscono le modalità applicative della normativa in materia di prestiti ai pensionati estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione contenute nell'articolo 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, come modificato e integrato dall’articolo 13 bis, comma 1, lett. a), della legge 14 maggio 2005, n. 80, e dall'articolo 1, comma 346, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed attuate dal D.M. 27 dicembre 2006, n. 313 (di seguito Decreto). La succitata disciplina viene integralmente richiamata nelle seguenti Disposizioni.

 

Articolo 2

Intermediari finanziari autorizzati

 

1. L'Istituto procede a dare esecuzione alla cessione del quinto per i prestiti concessi esclusivamente dagli intermediari individuati dall’articolo 1 del Decreto.

2. L'esecuzione dei contratti di cessione è altresì subordinata all'accettazione delle presenti Disposizioni da parte dei predetti Intermediari finanziari.

3. Con lo stesso modulo di accettazione devono essere comunicati all'Istituto i seguenti dati:

- Codice ABI;

- numero e data di iscrizione Albi ed Elenchi Banca d'Italia;

- ragione sociale e indirizzo della Sede Legale;

- partita IVA e/o il codice fiscale;

- codice IBAN

 

Articolo 3

Richiesta e rilascio della comunicazione di cedibilità

 

1. Il pensionato, prima della stipula del contratto di cessione, richiede ad una Sede INPS, attraverso le modalità stabilite dall'Istituto, la comunicazione di cedibilità.

2. La Sede rilascia la predetta comunicazione di cedibilità in accordo con quanto stabilito agli articoli 5, 6, 7, 8, 9.

 

Articolo 4

Notifica della cessione

 

1. La notifica della cessione può essere effettuata in qualsiasi forma, purché avente data certa alla Sede del l'Istituto che ha la gestione dei trattamenti pensionistici del cedente.

2. L'Istituto non sarà responsabile per ritardi, nell'esecuzione dei contratti, dovuti a notifiche erroneamente indirizzate a strutture INPS non competenti in base al criterio individuato al precedente comma, ovvero con modalità diverse da quelle stabilite dall'Istituto nel rispetto delle disposizioni vigenti.

3. I contratti notificati alle Sedi INPS dovranno risultare stipulati nel rispetto delle norme in materia di trasparenza e di pubblicità delle condizioni contrattuali, come previsto dall'articolo 1, comma 346, della legge n. 266 del 2005, nonché dall’articolo 7 del Decreto.

4. Il piano di ammortamento del finanziamento deve avvenire a rate mensili costanti, fatte salve le variazioni intervenute ai sensi del successivo articolo 8.

 

Articolo 5

Trattamenti non cedibili

 

1. Non possono formare oggetto della cessione di cui alle presenti disposizioni i seguenti trattamenti erogati dall'Istituto:

- pensioni e assegni sociali;

- trattamenti di invalidità civile;

- assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità di cui all'articolo 5 della legge 12  giugno 1984, n. 222;

- assegni straordinari di sostegno al reddito;

- pensioni a carico degli Enti creditizi;

- assegni al nucleo familiare.

2. Sono cedibili le pensioni liquidate in via provvisoria.

 

Articolo 6

Quota cedibile

 

1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e quelle richiamate dagli articoli 8 e 9, la quota cedibile è pari ad un quinto della pensione, calcolato al netto delle ritenute fiscali e previdenziali anche sopravvenute.

2. L'importo così determinato deve essere tale che se sottratto al valore della pensione al netto delle ritenute fiscali e previdenziali garantisca la salvaguardia del trattamento minimo.

3. Qualora l'importo di cui al comma 1 ecceda la differenza tra il netto e la misura del trattamento minimo, la quota cedibile deve essere ridotta fino a concorrenza delle predetta differenza.

4. Relativamente ai soggetti titolari di più trattamenti pensionistici la quota di cui al comma 1 e la salvaguardia del trattamento minimo va determinata sul complesso dei trattamenti stessi.

5. I trattamenti pensionistici di cui all'articolo 5, comma 1, delle presenti disposizioni non sono computabili neppure ai fini della determinazione della quota cedibile ai sensi del precedente comma 4.

6. Nella determinazione della quota cedibile sono computate le quote di maggiorazione della pensione corrisposte ai pensionati a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

7. Nella determinazione della quota cedibile vanno ricomprese anche le maggiorazioni sociali e altre somme aggiuntive della pensione soggette a verifica reddituale, ancorché concorrano a formare la quota di pensione eccedente il trattamento minimo per la sua totalità.

 

Articolo 7

T.A.E.G. applicato al finanziamento

 

1. Il T.A.E.G. applicato ai contratti di finanziamento non può superare la soglia di usura rilevata trimestralmente dalla Banca d'Italia ai sensi della legge n. 108/1996 e s.m.i.

2. Per l'applicazione del comma precedente viene preso a riferimento il "tasso soglia" del trimestre di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

 

Articolo 8

Trattenute sulla pensione

 

1. L'Istituto avvia le trattenute sulla pensione e la conseguente erogazione della quota ceduta al cessionario non oltre il terzo rateo successivo alla notifica del contratto di cessione.

2. Le rate già scadute verranno recuperate a partire dal primo rateo di pensione sul quale viene effettuata la trattenuta corrente, per il tempo necessario al recupero delle rate arretrate.

 

Articolo 9

Modifiche della quota cedibile

 

1. La quota cedibile è determinata sulla base delle prestazioni erogate al cedente all'atto della comunicazione di cedibilità.

2. La quota cedibile può variare in relazione a successive modifiche delle prestazioni. L'INPS è esonerato da responsabilità conseguenti a variazioni della predetta quota cedibile.

3. In caso di diminuzione ovvero azzeramento della quota cedibile conseguente a variazioni della/e pensione/i ceduta/e, l'INPS rende disponibile l'importo variato della quota cedibile alla Banca od Istituto finanziario erogante il prestito mediante opportuni strumenti tecnologici. La quota così rideterminata continua ad essere trattenuta sulle mensilità successive, fino a diverse comunicazioni.

 

Articolo 10

Eliminazione della pensione

 

1. In caso di eliminazione della pensione l'Istituto ne dà tempestiva comunicazione al cessionario.

2. L'INPS provvede a decurtare dal totale delle quote di ammortamento mensilmente versate alle Banche ed agli Intermediari Finanziari gli importi relativi alle quote corrisposte indebitamente nei mesi precedenti a causa dell’eliminazione della pensione.

3. Qualora non sia possibile recuperare le quote indebitamente corrisposte con la modalità di cui al comma precedente, l'INPS richiede gli importi da restituire con PEC alla Banca o all'Intermediario Finanziario che provvede a versare quanto richiesto entro trenta giorni.

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito al comma precedente comporta la revoca dell'accettazione all'esecuzione dei contratti di cessione da parte dell'Istituto concessa ai sensi di quanto stabilito all'articolo 2.

 

Articolo 11

Estinzione anticipata di prestiti

 

1. Il cessionario dovrà comunicare tempestivamente alla Sede INPS competente l'eventuale estinzione anticipata del prestito da parte del cedente.

2. L'INPS provvede all'interruzione delle trattenute sulla pensione entro il terzo mese successivo alla predetta comunicazione.

3. Il cessionario sarà tenuto al rimborso diretto al cedente di eventuali quote di pensione ad esso corrisposte dall'Istituto a partire dal mese successivo alla notifica dell'estinzione del prestito.

4. Qualora l'estinzione del prestito in essere sia avvenuta per consentire la stipula di un ulteriore contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione si applicano gli articoli 3 e 4 delle presenti Disposizioni.

 

Articolo 12

Rimborso oneri

 

1. Il cessionario si impegna a corrispondere all'Istituto un onere annuo per l'attività prestata.

2. Nei confronti degli intermediari finanziari che hanno sottoscritto la convenzione di cui all'articolo 8 del D.M. n. 313 del 2006 per ogni cessione l'onere da rimborsare all'INPS per estrazione del rateo pensionistico è pari a:

- 1,61 euro (euro uno/61) IVA esente fino al 31.12.2017;

- 1,84 euro (euro uno/84) IVA esente dal 1.1.2018 al 31.12.2018;

3. Nei confronti degli intermediari finanziari che non hanno sottoscritto la convenzione dì cui all'articolo 8 del D.M. n. 313 del 2006 l'onere, da corrispondersi, è pari a:

- 87,26 (euro ottantasette/26), IVA esente, in ragione d'anno per ciascun contratto di cessione e nella misura di euro 7,27 (euro sette/27) per estrazione del rateo pensionistico fino al 31.12.2017;

- 90,02 (euro novanta/02), IVA esente, in ragione d'anno per ciascun contratto di cessione e nella misura di euro 7,50 (euro sette/50) per estrazione del rateo pensionistico dal 1.1.2018 al 31.12.2018.

4. L'INPS provvede a detrarre l'importo dovuto da ciascun soggetto convenzionato dall’ammontare complessivo delle rate di ammortamento ad esso riversato.

5. Qualora non sia possibile detrarre il rimborso degli oneri sostenuti con la modalità di cui al comma precedente, l'INPS ne richiede la corresponsione, tramite PEC, alla Banca o all'Intermediario Finanziario che provvede al versamento entro trenta giorni.

6. Qualora i predetti oneri amministrativi vengano posti a carico del beneficiario, gli stessi devono essere ricompresi nel calcolo del TAEG del prestito.

7. Il mancato pagamento degli oneri di gestione entro la data indicata nella lettera di richiesta comporta la revoca dell'accettazione all'esecuzione dei contratti di cessione da parte dell'Istituto concessa ai sensi di quanto stabilito all’articolo 2.

 

Articolo 13

Pubblicazione

 

Alle presenti Disposizioni e alle eventuali successive modificazioni verrà data pubblicazione, sul sito internet dell'Istituto e nelle altre forme che verranno decise dagli Organi dell'Istituto.

 

Allegato 2

Convenzione finalizzata a disciplinare l'estinzione dietro cessione del quinto della pensione di prodotti di finanziamento concessi a pensionati INPS

Dichiarazione n. 1 Dichiarazione sostitutiva dell'operatore economico (banca o intermediario finanziario (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 3

Convenzione finalizzata a disciplinare l'estinzione dietro cessione del quinto della pensione di prodotti di finanziamento concessi a pensionati INPS

Dichiarazione n. 2 dichiarazione sostitutiva in materia di verifiche antimafia effettuate ai sensi e per ali effetti degli artt. 83 e ss. del D.Lgs. 159/11 (modificato dal D.Lgs. 218/12) (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

(Testo dell’allegato)