Prassi - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Comunicato 13 aprile 2017, n. 24

Codice dei contratti pubblici

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50 del 2016, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo - esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo correttivo del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, adottato a norma dell’articolo 1, comma 8, della legge delega n. 11 del 2016 e in esito alla consultazione pubblica.

L’intervento apporta modifiche e integrazioni al Codice, volte a perfezionarne l’impianto normativo confermandone i pilastri fondamentali, in modo da perseguire efficacemente l’obiettivo dello sviluppo del settore. Nell’introdurre tali modifiche, il Governo ha tenuto conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento, delle osservazioni formulate dall’ANAC e delle considerazioni del Consiglio di Stato. Sono state tenute in considerazione, inoltre, le segnalazioni dei responsabili unici del procedimento effettuate nell’ambito delle consultazioni della Cabina di regia istituita dallo stesso Codice, nonché quelle effettuate in attuazione della legge delega, che prevedeva la consultazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l’ANAC, delle principali categorie di soggetti destinatari del provvedimento correttivo. Sono state, pertanto, esaminate 502 proposte di modifica pervenute dagli stakeholder, 94 proposte normative trasmesse dalla Cabina di regia e 110 richieste di modifica pervenute da soggetti non invitati formalmente alla consultazione pubblica, ma che hanno comunque inviato i propri contributi.

Sul nuovo testo sono infine stati acquisiti i pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Le modifiche così apportate seguono tre direttrici:

- modifiche di coordinamento ai fini di una più agevole lettura e interpretazione del testo;

- integrazioni che migliorano l’efficacia e chiariscono la portata di alcuni istituti, sulla base anche di quanto suggerito dal Consiglio di Stato in sede consultiva e dalle associazioni o dagli operatori di settore;

- limitate modifiche ad alcuni istituti rilevanti, conseguenti alle criticità evidenziate nella prima fase attuativa del Codice.

In particolare, tra le novità introdotte si segnalano:

- appalto integrato: si introduce un periodo transitorio che prevede che l’appalto integrato sia possibile per gli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del codice e nei casi di urgenza;

- progettazione: si introduce l’obbligatorietà dell’uso dei parametri per calcolare i compensi a base di gara;

- contraente generale: si prevede una soglia minima pari a 150 milioni di euro per il ricorso all’istituto del contraente generale, per evitare che il ricorso all’istituto per soglie minimali concretizzi una elusione del divieto di appalto integrato;

- varianti: si integra la disciplina della variante per errore progettuale, specificando che essa è consentita solo entro i limiti quantitativi del de minimis;

- subappalto: è confermata la soglia limite del 30 per cento sul totale dell’importo contrattuale per l’affidamento in subappalto;

- semplificazioni procedurali: in caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non siano intervenute variazioni, vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle amministrazioni;

- manutenzione semplificata: viene definita da un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel limite di importo di 2 milioni e mezzo di euro;

- dibattito pubblico: sarà effettuato sui progetti di fattibilità tecnica economica e non sui documenti delle alternative progettuali come nel testo approvato in via preliminare;

- costo della manodopera: se ne prevede la specifica individuazione ai fini della determinazione della base d’asta;

- albo dei collaudatori: è stato inserito l’obbligo, per le amministrazioni, di scegliere i collaudatori da un apposito albo.

 

LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali Enrico Costa, ha esaminato otto leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha quindi deliberato

- di impugnare la seguente legge:

legge Regione Veneto n. 6 del 21/02/2017, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli Interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi", in quanto una norma, che introduce un criterio di preferenza per l’accesso agli asili nido regionali basato sulla residenza nel territorio per un periodo considerevolmente protratto nel tempo (15 anni), viola, come costantemente affermato dalla Corte Costituzionale, il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, nonché gli interessi costituzionalmente protetti dall’art. 31 della Carta costituzionale riguardanti il sostegno delle famiglie nella cura dei figli e le finalità formative volte a favorire l’espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei bambini, protette anche dall’art. 3, secondo comma, della Costituzione. Tale norma regionale contrasta altresì con la normativa europea in materia di libera circolazione dei cittadini dell’Unione e di parità di trattamento dei cittadini dei Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, in violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione;

- di non impugnare le seguenti leggi:

legge Regione Abruzzo n. 12 del 14/02/2017 "Disposizioni straordinarie per le edificazioni delle zone agricole ricomprese nelle aree del cratere a seguito degli eventi sismici del 24.8.2016 e del 30.10.2016";

legge Regione Calabria n. 6 del 22/02/2017 "Requisito di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia. Modifiche alla l.r. 29 marzo 2013, n. 15 (norme sui servizi educativi per la prima infanzia";

legge Regione Marche n. 4 del 20/02/2017 "Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio";

legge Regione Marche n. 5 del 20/02/2017 "Ulteriori disposizioni per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, in materia di organizzazione e di assetto idrogeologico";

legge Regione Lombardia n. 2 del 22/02/2017 "Contributi regionali per l’installazione di sistemi di videosorveglianza all’interno delle residenze per anziani e per disabili della Lombardia";

legge Regione Lombardia n. 3 del 22/02/2017 "Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Arese e Bollate, nella Città metropolitana di Milano";

legge Regione Lombardia n. 4 del 22/02/2017 "Incorporazione del comune di Felonica nel comune di Sermide, in provincia di Mantova".

 

Infine il Consiglio dei ministri ha deliberato la rinuncia all’impugnativa della seguente legge:

legge Regione Veneto n.13 del 27/04/2016 recante: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".