Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE TREVISO - Sentenza 15 marzo 2017, n. 157

Tributi - Reddito di lavoro dipendente - Premi di produttività - Tassazione sostitutiva - Superamento soglia di reddito di riferimento - Tassazione ordinaria

 

In data 22.5.2015 l’Agenzia delle Entrate di Treviso ha notificato a (...) avviso di accertamento per l’anno di imposta 2010 riprendendo a tassazione ordinaria le somme percepite a titolo di premio di produttività, avendo i redditi da lavoro dipendente del predetto superato la soglia di euro 35 mila che l’art. 5 D.L. 185/2008 pone quale limite per usufruire della più favorevole imposta sostitutiva, assoggettando a tassazione ordinaria la eccedente somma di euro seimila per la quale era stata scontata la imposta sostitutiva di euro 600.

In aggiunta, l'Ufficio constatava che il contribuente non aveva dichiarato la somma di euro 12.630,00 ricevuta dall’INAIL e accertava un reddito complessivo di euro 49.891,00 da cui risultava una maggiore imposta di euro 4.748,00.

Il contribuente inviava all’Ufficio Territoriale di Conegliano in data 20.7.2015 un atto in busta chiusa intitolato "istanza di reclamo mediazione" pervenuta all’ufficio il successivo giorno 30 luglio, che riceveva un diniego espresso.

Presenta ricorso il (...) chiedendo l’annullamento dell’atto deducendo che la indennità percepita dall’INAIL debba andare esente da imposizione ai sensi dell'art. 24 del Regio Decreto n. 1918/1937 e che tale indennità non possa ritenersi sostitutiva della retribuzione avendo, invece, natura risarcitoria e pertanto non assoggettabile ad imposizione.

Nelle controdeduzioni L’Ufficio rileva diversi profili di inammissibilità del ricorso: per assenza di conformità dell’istanza notificata con quella depositata presso la Commissione Tributaria; per inesistenza della notifica perché effettuata con servizio postale privato; per intempestività dell’istanza presentata oltre i termini consentiti; per assenza dei requisiti minimi previsti all’art. 18 co. 2 del D.Lvo 546/1992.

Quanto al merito, l'Ufficio chiede il rigetto del ricorso sicché infondato, sostenendo che anche il reddito proveniente dall’INAIL è assoggettabile ad imposizione.

Ritiene questo Collegio che a prescindere dalla valutazione del merito (che avrebbe comunque comportato il rigetto del ricorso perché infondato) l'atto introduttivo della parte è decisamente inammissibile per tutti i motivi rilevati dalla controparte, pur essendo sufficiente il primo eccepito.

Invero, risulta per tabulas la non conformità dell’atto presentato in questa sede con quello notificato all’altra parte; il primo di essi, infatti, contiene una pagina in più che non risulta in quello notificato all'Ufficio. Non occorre neanche considerare il contenuto di questo "foglio" aggiuntivo, derivandone certamente la non conformità e conseguentemente la sanzione prevista e ritenuta dall’art. 22 co. 3 del D.Lvo 546/1992.

Anche con riferimento al rilievo relativo alla inesistenza della notifica perché effettuata con servizio postale privato, merita accoglimento la eccezione preliminare di inammissibilità avanzata dall’Ufficio. Ci pare doveroso l’adeguamento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 26704 del 2014, citata nelle controdeduzioni della parte convenuta, che stabilisce come la notifica avvenuta per il tramite del servizio di posta privata sia da considerare tamquam non esset perché priva della funzione probatoria che la legge attribuisce alla posta raccomandata effettuata con il servizio postale universale.

Appare del tutto superfluo l’esame delle ulteriori eccezioni di legittimità che le contestazioni di merito, dovendosi dichiarare la inammissibilità del ricorso.

Il Collegio reputa opportuno condannare il ricorrente soccombente al pagamento delle spese di lite sul presupposto che una più attenta puntualità alle fasi di rito avrebbe evitato il contenzioso.

 

P.Q.M.

 

Dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna il ricorrente soccombente alle spese di lite che si liquidano in euro 600,00 (seicento).