Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 giugno 2017, n. 13972

Tributi - Accertamento - Atti impositivi - Notifica - Contenzioso tributario - Procedimento

 

Rilevato che

 

Con sentenza in data 16 marzo 2015 la Commissione tributaria regionale del Molise respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 137/1/09 della Commissione tributaria provinciale di Isernia che aveva accolto il ricorso di N.M. contro gli avvisi di accertamento IRAP, IRPEF, IVA ed altro 2003-2004-2005.

La CTR osservava in particolare che, come il primo giudice, doveva affermarsi l'inesistenza della notifica degli atti impositivi impugnati, poiché mancanti le rispettive relate, ancorché si trattasse di procedure notificazione effettuate a mezzo del servizio postale e comunque non essendo state sottoscritte le buste utilizzate.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione I'Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

L'intimato non si è difeso.

 

Considerato che

 

Con l'unico mezzo dedotto - ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - l'Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative, poiché la CTR ha statuito l'inesistenza delle notifiche degli avvisi di accertamento impugnati in quanto effettuate per il tramite del servizio postale senza redazione delle relate di notificazione e sottoscrizione delle buste utilizzate.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che «In tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall'attività dell'agente postale, mentre quella dell'ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico, sicché, qualora all'atto sia allegato l'avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall'art. 3 della legge 20 novembre 1982, n. 890, non comporta l'inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse» (Sez. 5, Sentenza n. 14245 del 08/07/2015, Rv. 635878 - 01).

Tale principio di diritto implica necessariamente l'irrilevanza della sottoscrizione della busta da parte dell'agente notificatore.

La sentenza impugnata contrasta radicalmente con tale indirizzo nomofilattico e merita dunque cassazione, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.