Prassi - ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Nota 24 maggio 2017, n. 4619

Quesito ex art. 4, comma 1, della legge n. 300/1970 s.m.i. - accordi e contratti sindacali - riscontro

Codesto Ispettorato ha inoltrato alla Scrivente un articolato quesito relativo alla validità degli accordi sindacali, in materia di controllo a distanza dei lavoratori (art. 4, L. 300/1970).

In premessa, si evidenzia come ai sensi dell'art. 4, L. n. 300/1970, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 151/2015 e dal D.Lgs. n. 185/2016, l'accordo con le rappresentanze aziendali costituisce il percorso preferenziale previsto dal Legislatore per l'installazione degli strumenti indicati dalla disposizione.

La procedura autorizzatoria pubblica, che coinvolge gli Ispettorati del lavoro - territoriali o nazionale - è infatti solo eventuale e successiva al mancato accordo con i sindacati. Tale posizione preferenziale implica, di conseguenza, che anche laddove sia stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio per i sistemi di controllo a distanza da parte dell'Ispettorato competente, in seguito a mancato accordo sindacale, l'autorizzazione in parola possa comunque essere sempre sostituita da un successivo accordo.

Si precisano, di seguito, le indicazioni della Scrivente in relazione alle problematiche elencate da codesto Ufficio.

I dubbi sollevati attengono soprattutto alla disomogeneità tra i soggetti ai quali è devoluto l’accordo relativo all’installazione degli indicati dall'art. 4, L. n. 300/1970 (rappresentanze sindacali unitarie o aziendali) ed i soggetti coinvolti nella contrattazione c.d. di prossimità ex art. 8, D.L. n. 138/2011, e conseguentemente al raccordo fra norme che regolano il medesimo ambito.

La norma da ultimo citata, infatti, nell'individuare quali interlocutori sindacali ai sensi dell'art. 8 cit. le "rappresentanze sindacali operanti in azienda", ha altresì previsto le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale per la sottoscrizione di contratti a livello aziendale o territoriale.

Va altresì ricordato che l'art. 8 del citato D.L. n. 138/2011 trova applicazione solo in presenza di determinate finalità, fra le quali la "maggiore occupazione, la qualità dei contratti di lavoro, l'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, l'emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività e di salario (ecc.)".

Ciò premesso occorre chiarire che la disciplina contenuta nell'art. 8 continua a trovare applicazione, anche con riferimento alla possibilità di regolamentare "gli impianti audiovisivi e l'introduzione di nuove tecnologie" attraverso la sottoscrizione di contratti a livello aziendale o territoriale da parte di associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, chiaramente solo in presenza delle finalità previste dal comma 1 della medesima disposizione e nel rispetto dei vincoli stabiliti dal comma 2 bis della medesima disposizione; in assenza di tali presupposti trovano sempre applicazione i dettami dell'art. 4 della L. n. 300/1970.

In questa sede, per gli ulteriori chiarimenti, appare inoltre opportuno rinviare alla risposta ad interpello prot. n. 2975 del 5 dicembre 2015 del Ministero del lavoro, sia per quanto riguarda - rispetto ai requisiti dell’accordo sindacale - il riferimento alla maggioranza delle RSA, sia per quanto concerne l'inefficacia di un’intesa raggiunta dal datore con gli organi di coordinamento delle RSA delle diverse unità produttive.