Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 27 luglio 2016, n. 63/E

Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n.212 - Articolo 16 del D.P.R. n. 633 del 1972 - Aliquota IVA applicabile alla cessione di prodotto a base di mascarpone

 

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 16 del D.P.R. n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

Il Consorzio Alfa (in seguito "consorzio istante") conduce l’attività di raccolta e di trasformazione di panna in burro e mascarpone e l’attività di lavorazione del latte a lunga conservazione.

Il consorzio istante ha intenzione di lanciare sul mercato un nuovo prodotto consistente in un preparato a base di mascarpone denominato "Beta" composto dai seguenti ingredienti:

- mascarpone 84 per cento;

- zucchero;

- acqua;

- biscotti;

- caffè solubile 0,16 per cento.

In base all’accertamento tecnico effettuato dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane - presentato dal consorzio istante - tale prodotto è riconducile alla voce doganale 21.06 "Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove" e più precisamente alla sottovoce 21069098 "altre".

Il consorzio istante chiede di conoscere l’aliquota IVA applicabile alla cessione del prodotto in questione.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

Considerato che il prodotto in questione è composto principalmente da mascarpone - riconducibile al numero 4) della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 ("Burro, formaggi e latticini") - ad avviso del consorzio istante, la cessione del prodotto "Beta" deve essere assoggettata ad IVA con aliquota del 4 per cento.

 

Parere dell’Agenzia delle Entrate

 

Al fine di stabilire la misura dell’aliquota IVA applicabile alla cessione del prodotto denominato "Beta", è necessario verificare - alla luce dell’accertamento tecnico effettuato dall’Agenzia delle Dogane - se il prodotto in argomento sia riconducibile nell’ambito delle categorie merceologiche doganali che, in base alla Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, possono fruire delle aliquote in misura ridotta.

Al riguardo, si fa presente che la sottovoce doganale n. 21069098 ("altre") attribuita dall’Agenzia delle Dogane al prodotto commercializzato dal consorzio istante è compresa nella voce doganale n. 2106 ("Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove") del Regolamento CEE 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria ed alla tariffa doganale comune attualmente in vigore.

Il suddetto codice doganale n. 2106, corrisponde alla voce n. 2107 ("Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove") del Regolamento CEE n. 950/68, relativo alla tariffa doganale comune in vigore fino al 31 dicembre 1987, cui rinvia il numero 80) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 ("Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura").

Si ritiene, pertanto, che la cessione del prodotto denominato "Beta" sia compreso tra le operazioni che, in base al predetto numero 80) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, scontano l’IVA con applicazione dell’aliquota nella misura del 10 per cento.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.