Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 marzo 2017, n. 5301

Professionista - Avvocato - Rimborso Irap - Collaborazione con studi associati - Erogazione di compensi a terzi - Presupposto dell’autonoma organizzazione

 

Rilevato che:

1. il giudizio riguarda l’impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso dell’Irap versata dal contribuente, esercente la professione di avvocato, negli anni di imposta 2006-2011;

2. la sentenza impugnata - che fonda l’esistenza di un’autonoma organizzazione a fini Irap sulla "collaborazione con studi associati ed erogazione di compensi a terzi" - viene censurata per falsa applicazione dell’art. 2, d.lgs. n. 446 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ.;

3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Considerato che:

4. il ricorso è inammissibile, per difetto di legittimazione passive, nei confronti dell’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze (ex multis Cass. n. 16678/2016), il quale peraltro non era stato nemmeno parte del giudizio di secondo grado;

5. nel merito, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame, essendo essa carente di una congrua motivazione circa la natura e l’entità dei compensi corrisposti a terzi per ciascuno degli anni in contestazione, alla luce dei criteri successivamente chiariti dalle Sezioni Unite di questa Corte, nel senso che il presupposto dell’autonoma organizzazione ricorre, tra l’altro, laddove il contribuente si avvalga di prestazioni di lavoro di terzi "In modo non occasionale" ed in misura tale da superare "la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive" (Cass. Sez. U. 10/05/2016, n. 9451).

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e Finanze.

Accoglie il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.