Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 febbraio 2017, n. 3598

Riscossione - Avvisi di pagamento - Notifica - Contributi consortili

 

Svolgimento del giudizio

 

L'Asilo Infantile 'T.G.M.L.’, il Comune di Lenta (VC) ed altri sei contribuenti propongono tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 69/30/11 del 21 dicembre 2011 con la quale la commissione tributaria regionale del Piemonte, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimi gli avvisi di pagamento loro notificati da Equitalia Sestri spa - per contributi consortili 2007 - su incarico del Consorzio di Bonifica della Barraggia Biellese e Vercellese.

Per quanto qui ancora rileva, ha ritenuto la commissione tributaria regionale che:

- gli avvisi in oggetto, ancorché trasmessi dal concessionario per la riscossione quale mero invito bonario di pagamento, fossero autonomamente impugnabili ex articolo 19 d.lgs. 546/92, perché contenenti tutti gli elementi identificativi di un vero e proprio atto di accertamento; - non avendo natura di cartella di pagamento, gli atti in questione non potessero tuttavia essere annullati per carenza di motivazione; risultando comunque conformi, nel loro contenuto, ai requisiti di cui all'articolo 25, 2^ co., d.p.r. 602/73; - nel merito, i contribuenti non avessero fornito la prova, posta a loro onere in quanto non impugnanti il piano di classifica, dell' insussistenza in capo ai loro immobili, ricompresi nel perimetro di contribuenza, di un beneficio diretto e specifico conseguente all'esecuzione e manutenzione delle opere consortili di bonifica concernenti la zona di coltura risicola della Barraggia vercellese; - tale prova non potesse essere altrimenti acquisita mediante una consulenza tecnica d'ufficio di natura puramente esplorativa.

Resiste con controricorso il Consorzio, che formula altresì tre motivi di ricorso incidentale condizionato. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 cpc.

 

Motivi della decisione

 

1.1 Con il primo motivo di ricorso principale i contribuenti lamentano - ex art. 360, 1^ co. n. 3) cpc - violazione e falsa applicazione dei principi e delle disposizioni concernenti la motivazione degli atti impositivi, con conseguente omesso rilievo, da parte della commissione tributaria regionale, della nullità degli avvisi di pagamento impugnati (artt. 3, primo e secondo comma, e 21 septies, primo comma, I. 241/90; 1, primo comma, e 7, primo e secondo comma, L. 212/00; 42, commi 1-3, d.p.r. 600/73 e 56 d.p.r. 633/73). Ciò perché la commissione tributaria regionale, pur dopo aver attribuito agli avvisi di pagamento in oggetto natura di veri e propri atti impositivi di accertamento autonomamente impugnabili, avrebbe poi erroneamente ritenuto tali atti svincolati, a pena di nullità, dall'obbligo di motivazione secondo la suddetta normativa.

1.2 Il motivo non può trovare accoglimento.

Va considerato che la commissione tributaria regionale ha risolto il profilo della motivazione degli avvisi di pagamento opposti facendo ricorso a plurime rationes decidendi; ciascuna in grado di autonomamente sorreggere la soluzione accolta.

Fatta questa premessa, va in effetti rilevata l'erroneità in diritto della ‘ratio’ specificamente basata sull’asserita non-necessità di adeguata motivazione con riguardo agli avvisi di pagamento; a fortiori, dopo che la stessa commissione tributaria regionale ne aveva delibato la natura sostanziale di veri e propri avvisi di accertamento, ovvero di cartelle esattoriali di pagamento non precedute da atti impositivi prodromici.

E tuttavia, come detto, la decisione del giudice di appello si è basata anche su altri due argomenti (fattuali), autonomi e risolutivi. Rispettivamente insiti - in primo luogo - nella circostanza che gli avvisi di pagamento in oggetto contenevano, ad ogni modo, tutti i requisiti sostanziali necessari e sufficienti ad integrare una motivazione conforme al modello legale previsto, appunto per le cartelle di pagamento, dall'articolo 25 d.p.r. 602/73; e - in secondo luogo - che i contribuenti non avevano comunque subito, dall'affermata carenza motivazionale, alcun concreto pregiudizio, posto che essi avevano fin dal ricorso introduttivo mostrato di conoscere perfettamente l'origine e la natura del credito vantato dal Consorzio, sicché la finalità pratica perseguita dalla motivazione del provvedimento doveva ritenersi, nella concretezza della fattispecie, raggiunta; con conseguente esclusione di qualsivoglia violazione del diritto di difesa.

Orbene, il motivo di ricorso per cassazione qui in esame si sofferma principalmente sulla prima ratio sopra riportata, senza sviluppare censure sufficientemente specifiche e circostanziate - quantomeno con riguardo alle peculiari emergenze fattuali della vicenda dedotta in giudizio - in ordine alle altre rationes.

Soprattutto, il motivo si dimostra carente del requisito di autosufficienza là dove - pur dopo aver rimarcato la centralità del problema della valutazione del livello motivazionale concretamente attinto dagli avvisi di pagamento impugnati - non li riproduce, né li ricostruisce nei loro passaggi contenutistici essenziali ai fini di causa.

Il che impedisce a questa corte di vagliare la fondatezza della censura con i caratteri di concentrazione ed immediatezza connaturati al giudizio di legittimità; tanto più a fronte della ferma contestazione opposta, sul punto, dal Consorzio controricorrente, secondo cui gli avvisi di pagamento in oggetto contenevano - al contrario - specifica indicazione della causale del tributo, dell'anno di riferimento delle opere consortili di bonifica e miglioramento fondiario, del ruolo a tale titolo già emesso.

Va in questa situazione riaffermato - con riguardo alla correlazione tra il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione e la doglianza sulla idoneità contenutistica e di motivazione dell'atto tributario impugnato - che: "in tema di contenzioso tributario, é inammissibile, per difetto di autosufficienza, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia ritenuto legittima una cartella di pagamento ove sia stata omessa la trascrizione del contenuto dell'atto impugnato, restando precluso al giudice di legittimità la verifica della corrispondenza tra contenuto del provvedimento impugnato e quanto asserito dal contribuente. (Cass. n. 16010 del 29/07/2015); e, inoltre, che: "nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento (nella specie, risultante "per relationem" ad un processo verbale di constatazione) è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento" (Cass. n. 9536 del 19/04/2013).

Dal che si evince come la censura qui in esame non sia in grado di consentire il sollecitato vaglio di legittimità di quanto, sotto più profili, affermato dalla commissione tributaria regionale; dalla cui articolata argomentazione si desume come il giudice di merito abbia ritenuto che gli avvisi di pagamento in questione recassero, in sostanza, adeguato richiamo tanto alle ‘ragioni giuridiche’ quanto ai ‘presupposti di fatto’ dell'imposizione, secondo quanto stabilito in via generale dall'articolo 7 l. 212/00.

2.1 Con il secondo motivo di ricorso principale i contribuenti lamentano - ex art. 360, 1^ co. n. 3) cpc - violazione e falsa applicazione dei principi giuridici e delle disposizioni concernenti il riparto dell'onere della prova in materia di contribuzione consortile di bonifica (artt. 860 cod.civ.; 3, 10-11 e 21 r.d. 215/1933). Ciò perché la commissione tributaria regionale avrebbe erroneamente accollato ad essi contribuenti l'onere di provare l'inesistenza di beneficio fondiario, nonostante che essi avessero analiticamente e specificamente contestato (anche a mezzo della relazione tecnica del CTP geom.Parini) la legittimità e la congruità dei dati ricavati dal piano generale di bonifica risalente agli anni ‘50; evidenziando altresì l’incongruità dei criteri di riparto contributivo e le differenze morfologiche ed orografiche (essenzialmente derivanti dai sensibili dislivelli altoplanimetrici) tra i terreni inclusi nel perimetro di contribuenza. Sicché, in presenza di tale contestazione, era onere del Consorzio provare il presupposto del contributo rappresentato dal beneficio fondiario diretto e specifico.

2.2 Nemmeno questa doglianza può trovare ingresso.

Va nella specie richiamato quanto già stabilito da questa corte di legittimità, secondo cui: - l'adozione degli strumenti consortili di bonifica integrale previsti dal RD 215/1933 e dalla legislazione regionale, segnatamente del piano di classifica, ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento; - qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata ad onere del Consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all'articolo 2697 cod.civ.; - qualora, invece, non vi sia stata impugnativa del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato.

Già le SSUU hanno avuto modo di affermare, in particolare, che: "quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza; in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell' "an" del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio" (SSUU n. 11722 del 14/05/2010).

Tale principio si pone nel solco di SSUU n. 26009 del 30/10/2008, secondo cui: "in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio, in difetto di specifica contestazione. Resta ovviamente ferma la possibilità da parte del giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi/previsti dall'art. 7, d.lgs. n. 546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo".

Cass. 17066/10 ha altresì osservato che il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio - anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica - l'insussistenza del beneficio fondiario; sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato. Con la conseguenza che - soddisfatto l'onere probatorio così posto a carico del contribuente - spetterà al giudice tributario di disapplicare, ex art. 7, 5^ co., d.lgs. 546/92, il piano di classifica medesimo, in quanto illegittimo.

Questo principio è poi stato più recentemente ribadito da Cass. n. 20681/14 e da Cass. n. 21176/14, secondo cui: "in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente".

Orbene, la decisione qui impugnata non confligge con i principi così affermati, poiché la commissione tributaria regionale ha deciso la lite ponendo correttamente l'onere probatorio in questione a carico dei contribuenti; atteso che costoro non avevano, né principalmente né incidentalmente, proposto specifica impugnativa o contestazione del piano di classifica in quanto tale.

Nel presente giudizio di legittimità i contribuenti hanno inteso sovvertire questo stato di cose, affermando - al contrario - di avere impugnato il piano di classifica; con conseguente ribaltamento, proprio in forza del su ricostruito indirizzo giurisprudenziale, dell'onere probatorio a carico del Consorzio.

La censura di legittimità mossa sul punto non è però in grado di inficiare quanto appurato da tutti i giudici di merito, di primo e di secondo grado; secondo cui l'onere della prova doveva gravare sui contribuenti, proprio perché questi ultimi - proprietari di immobili pacificamente ricompresi in un perimetro di contribuenza debitamente adottato, approvato, pubblicato e trascritto - non avevano impugnato, neanche incidentalmente, né il piano di classifica né il piano di riparto.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato come l'azione proposta dai contribuenti avesse un oggetto composito (annullamento degli avvisi di pagamento; declaratoria di non debenza futura; accertamento dell'obbligo consortile di rimborso), ma scevro di impugnativa per illegittimità del piano di classifica in quanto tale; così come alieno da domande di disapplicazione.

Entrambe le statuizioni di merito hanno posto in evidenza come la contestazione dei contribuenti vertesse essenzialmente sulla inesistenza di beneficio fondiario in capo alle loro proprietà; per tutta una serie di ragioni tecniche (v. sent. CTR, pag. 7 e lo stesso ricorso per cassazione) di ordine altimetrico, idrico e geologico (corroborate da perizie tecniche di parte) comprovanti asseritamente il fatto che le opere di bonifica per le quali erano stati emessi gli avvisi di pagamento dovevano ritenersi sostanzialmente ininfluenti ai fini della più conveniente irrigazione della zona risicola della Barraggia Vercellese.

Questa analisi di merito trova anzi sostanziale conferma nello stesso ricorso per cassazione, là dove i ricorrenti ribadiscono gli ostacoli tecnici alla configurazione di un proprio beneficio diretto e specifico, mostrando poi di indebitamente sovrapporre ed identificare la contestazione del beneficio fondiario con l'impugnazione, ancorché incidentale, del piano di classifica e del piano di riparto in quanto tali.

Senonché, così facendo, essi si sono accollati l'onere di superare la presunzione legale di beneficio fondiario, di per sé dipendente - per le indicate ragioni - dal pacifico inserimento degli immobili nel perimetro di contribuenza.

Onere che hanno fattivamente cercato di assolvere.

3.1 Con il terzo motivo di ricorso principale i contribuenti lamentano - ex art. 360 1^ co. n. 4 cpc - nullità della sentenza per violazione dei principi e delle disposizioni concernenti le condizioni di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio e l'esercizio del diritto costituzionale alla prova (artt. 61-62, 191-201 cpc; 7, secondo comma, d.lgs. 546/92; 2, 3, 4, 111 Cost.; 2697 cc; 115, primo comma, cpc). Ciò perché la commissione tributaria regionale avrebbe erroneamente qualificato come ‘esplorativa’ la consulenza tecnica d'ufficio da essi richiesta, nonostante che quest'ultima costituisse, alla luce delle prove tecniche da essi già fornite (segnatamente, la restituzione fotogrammetrica del territorio elaborata dalla CTP geom. P.), il solo mezzo istruttorio tecnico idoneo ad accertare l'insussistenza di qualsivoglia beneficio fondiario correlato all'incremento di valore degli immobili.

3.2 II motivo è infondato.

Va osservato che i ricorrenti non lamentano un vizio motivazionale della sentenza impugnata (nei limiti consentiti dall'art. 360, 1^ co. n. 5 cpc), bensì un vizio di applicazione normativa concernente le regole ed i limiti di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio.

A tal fine, essi sostengono che l'erroneità della mancata ammissione discenderebbe palese dal fatto che soltanto attraverso una consulenza tecnica d'ufficio sarebbe stato possibile - considerate altresì le prove tecniche già versate agli atti - dimostrare l'insussistenza del beneficio fondiario.

Ora, è evidente come - in tal modo - la corte di legittimità venga indirettamente investita del compito di valutare il quadro istruttorio complessivo in maniera difforme da quanto ritenuto al giudice di merito. Il che deve reputarsi certamente inammissibile; a maggior ragione, come detto, in assenza di una censura volta a far emergere le incongruità del ragionamento seguito ed argomentato dalla commissione tributaria regionale.

Ciò posto, resta da valutare la doglianza di ordine puramente normativo.

Per la quale soccorre però il principio secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, bensì mezzo ausiliario ed integrativo di conoscenza e valutazione del giudice di merito. In quanto tale, spetta a quest'ultimo stabilire se - con riguardo all'emersione in corso di causa di particolari profili extragiuridici di natura tecnica o scientifica - essa sia necessaria ovvero opportuna ai fini del decidere.

Fermo restando che, proprio per tale natura, in nessun caso la consulenza tecnica d'ufficio può venire disposta in funzione puramente esplorativa e di esonero della parte dall'onere probatorio suo proprio, la valutazione circa la sua ammissione - se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere - non può essere sindacata in sede di legittimità (Cass. n. 88 dell'8.1.2004; Cass. n. 10784 del 7.6.2004; Cass. ord. n. 3130 dell'8.2.2011 ed altre).

Non vi è ragione per non fare applicazione di questi principi anche al rito tributario; in ordine al quale si è infatti affermato che "l'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, attribuisce al giudice tributario il potere di disporre l'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova non per sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori, ma soltanto in funzione integrativa degli elementi di giudizio, il cui esercizio è consentito ove sussista una situazione obiettiva di incertezza, e laddove la parte non possa provvedere per essere i documenti nella disponibilità della controparte o di terzi" (Cass. n. 955 del 20/01/2016).

Emerge dunque chiaro come la commissione tributaria regionale, nell'affermare l'insussistenza dei presupposti di ammissione della richiesta consulenza tecnica d'ufficio, perché non soltanto "meramente esplorativa", ma anche "smentita dai documenti prodotti in causa" (sent. pag. 20) abbia fatto, contrariamente a quanto vorrebbero i ricorrenti, buon governo delle norme processuali e sostanziali di cui si assume la violazione.

4. Con primo motivo di ricorso incidentale condizionato (proposto per la denegata ipotesi di accoglimento del ricorso principale) il Consorzio lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 cod.civ.. Per avere la commissione tributaria regionale omesso di considerare che, con l'impugnazione degli avvisi di pagamento, i contribuenti avevano proposto un'azione di restituzione dei contributi versati; la quale presupponeva per sua natura, ex articolo 2033 cod.civ., la prova - a carico dei contribuenti - della insussistenza del beneficio fondiario, inteso quale elemento essenziale dell'indebito.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato il Consorzio lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 19 d.lgs. 546/92 e 32 d.lgs. 46/99; per avere la commissione tributaria regionale ritenuto autonomamente impugnabili gli avvisi di pagamento in oggetto, nonostante che si trattasse di avvisi bonari discrezionalmente inviati dal concessionario in via prodromica alla cartella, ed il cui mancato pagamento non avrebbe determinato alcuna conseguenza negativa in capo ai contribuenti.

Con il terzo motivo di ricorso incidentale condizionato il Consorzio lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 19 e 21 d.lgs. 546/92; per avere la commissione tributaria regionale ritenuto contestabili gli avvisi di pagamento in oggetto con un'azione di rimborso che non poteva invece essere proposta - stante la natura impugnatoria di giudizio tributario - se non a seguito di un provvedimento amministrativo di rigetto o diniego di rimborso, nella specie inesistente.

Stante la natura subordinata di tali motivi, se ne ravvisa - all'esito del rigetto del ricorso principale - l'assorbimento.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale;

- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 2.000,00; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge;

- v.to l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.